Incarto n. 14.1999.00084
Lugano 9 giugno 2000 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 giugno 1999 da
__________ patr. da: avv. __________
Contro
__________ Patr. da: avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 6/14 maggio 1999 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 agosto 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 450.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 1. settembre 1999 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, con protesta di spese
e ripetibili;
con osservazioni 1. ottobre 1999 la parte appellata si è opposta all'appello,
protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 6/14 maggio 1999 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 30'000.-- oltre interessi al 5% dal 31 agosto 1998, indicando quale titolo di credito: "contratto di cessione di pacchetto azionario del 21.10.96 rate di fr. 3000.-- da luglio 1998 a aprile 1999."
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un contratto di compravendita dell'intero pacchetto azionario della __________, società attiva nella ristorazione, sottoscritto dalle parti il 21 ottobre 1996 (doc. B). Il prezzo è stato pattuito in fr. 254'000.--, che doveva essere soluto con fr. 30'000.-- in contanti alla firma del contratto, fr. 220'000.-- mediante 73 rate di fr. 3'000.-- e un'ultima rata di fr. 1'000.--, nonché un ulteriore versamento di fr. 4'000.-- mensili entro il 30 aprile 1997. A titolo di interessi è stato pattuito un importo forfettario di fr. 30'000.--. Con l'esecuzione in esame il creditore pretende il pagamento delle rate da luglio 1998 ad aprile 1999 per un importo complessivo di fr. 30'000.--.
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha sostenuto che il contratto doc. B sottosta alle norme relative alla vendita a rate ex art. 226a e ss. CO. Esso non prevede tuttavia la clausola di rinuncia ex art. 226c CO, per cui ex art. 226a cpv. 3 CO è da ritenersi nullo con effetto ex tunc. Inoltre secondo l'art. 1 dell'Ordinanza del Consiglio federale concernente il pagamento iniziale e la durata del contratto nella vendita a pagamento rateale, il pagamento iniziale doveva essere di almeno il 30% del prezzo a contanti e la durata del contratto non superiore a 24 mesi. Nel caso in esame il 30% del prezzo di vendita pattuito dalle parti è di fr. 76'200.--, per cui vi è violazione della predetta norma. Inoltre le rate sono state fissate su un arco di oltre 6 anni in dispregio dell'art. 226d CO e della citata ordinanza.
D. Con sentenza 23 agosto 1999 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l'istanza argomentando che per quanto attiene alla mancata specifica indicazione del diritto di rinuncia, questa è obbligatoria unicamente qualora il venditore ha concluso il contratto per professione. La prima giudice ha però accolto l'eccezione relativa alla durata del contratto ex art. 226d cpv. 3 CO, questa non potendo eccedere i due anni e mezzo e ciò anche nell'ambito di contrattazioni private.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente argomentando che nella denegata ipotesi in cui fosse data nullità per vizio di forma, questa sarebbe parziale e non comporterebbe la nullità ex tunc dell'intero contratto. Tuttavia in sede di rigetto dell'opposizione mancano i mezzi processuali per stabilire per quale parte del credito il contratto abbia ancora valore. Agli atti sono stati però versati i doc. M e G, dai quali si evince che l'acquirente si trovava in difficoltà economiche, per cui a partire dal 24 giugno 1998 ha ridotto l'ammontare delle rate a fr. 2'000.-- al mese. Il doc. M va ritenuto come un nuovo contratto di vendita a pagamento rateale, visto che rispetta la forma scritta.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto:
1.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330)
c) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
d) Ex art. 226a cpv. 1 CO nella vendita a pagamento rateale, il venditore si obbliga a consegnare una cosa mobile al compratore prima dell'intero pagamento del prezzo e il compratore a pagare il prezzo a rate prestabilite.
Secondo l'art. 226a cpv. 2 CO il contratto di vendita a pagamento rateale richiede per la sua validità la forma scritta. Non trattandosi tuttavia nel caso di specie di un venditore per professione non devono essere adempiuti i requisiti di validità previsti dall'art. 226a cpv. 2 CO, tra i quali vi è anche il diritto di rinuncia.
e) Ex art. 226d cpv. 1 e 2 CO non più tardi della consegna della cosa, il compratore deve fare un pagamento iniziale di almeno un quinto del prezzo a contanti e terminare il pagamento entro due anni e mezzo dalla conclusione del contratto. Il Consiglio federale può, per ordinanza, diminuire fino al dieci per cento del prezzo di vendita a contanti il pagamento iniziale minimo prescritto, oppure aumentarlo fino al trentacinque per cento, e abbreviare fino a un anno e mezzo la durata massima del contratto, oppure allungarla fino a cinque anni, secondo la specie della cosa venduta. Giusta l'art. 1 dell'Ordinanza del Consiglio federale concernente il pagamento iniziale e la durata del contratto nella vendita a pagamento rateale, il pagamento iniziale deve essere di almeno il 30 per cento del prezzo a contanti e la durata del contratto non superiore ai 24 mesi (RS 221.211.43).
Secondo l'art. 226d cpv. 3 CO è nullo il patto che preveda il pagamento di rate dopo il decorso della durata massima legale del contratto, salvo che la condizione economica del compratore non sia essenzialmente peggiorata dopo la conclusione del contratto.
Dall'esame del contratto doc. B emerge che il prezzo del pacchetto azionario della __________ ammontava a fr. 254'000.-- e che quale pagamento iniziale l'escusso doveva versare fr. 30'000.--. Secondo la disposizione prevista dalla predetta Ordinanza che stabilisce una quota del 30%, il versamento iniziale avrebbe invece dovuto ammontare a fr. 76'200.--, per cui la predetta clausola del 30% non è stata ossequiata.
Secondo il contratto doc. B l'escusso doveva poi versare al procedente 73 rate mensili di fr. 3'000.--, per cui con questo patto è stata fissata una durata del contratto molto superiore ai 24 mesi previsti dalla predetta Ordinanza.
Per quel che riguarda la validità del contratto in esame va poi rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'iscrizione del patto di riserva di proprietà non può essere rifiutata, anche se la durata del contratto è, come in casu, superiore ai 24 mesi (Bernd Stauder, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Basilea e Francoforte, 1996, n. 19 ad art. 226d CO).
Nel caso di specie risultano pertanto non valide sia la clausola concernente il pagamento iniziale, che il patto relativo alla durata del contratto. Orbene, considerato che nell'ambito della procedura del rigetto dell'opposizione mancano i mezzi processuali per determinare per quale parte del credito, se del caso, il doc. B abbia ancora valore, ossia non è possibile determinare a quanto ammonta il credito del procedente, questo documento non può costituire valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
f) L'ossequio della forma scritta vale per qualsiasi contratto di vendita a pagamento rateale, anche se questo è stato concluso tra privati (scrittura semplice). A completazione dell'art. 13 cpv. 1 CO, come si evince dall'art. 226c cpv. 1 CO, il doppio del contratto da consegnare all'acquirente deve in ogni caso contenere la firma di ambo le parti (Bernd Stauder, a.a.O. n. 24 ad art. 226a CO).
Il procedente ha osservato che ex art. 226d cpv. 3 CO la nullità del patto di rateizzazione è temperata dall'esplicita riserva del peggioramento della condizione economica del compratore dopo la conclusione del contratto, rilevando che dal doc. M risulta che l'acquirente si trovava in difficoltà economica, avendo ridotto i suoi pagamenti a partire dal 24 agosto 1998 da fr. 3'000.-- al mese a fr. 2'000.-- e che questo documento rappresenterebbe un nuovo contratto di vendita a pagamento rateale.
Trattandosi però di una proposta dell'escusso non controfirmata per accettazione dal procedente, il predetto documento non può ex art. 226a cpv. 2 CO rappresentare un valido contratto di vendita a rate.
In mancanza di un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione è stata correttamente respinta.
2. L'appello 1. settembre 1999 __________ va quindi respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 226d CO e art. 82 LEF
pronuncia
1. L'appello 1. settembre 1999 __________, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 315.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 450.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria