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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.03.2000 14.1999.00056

3 mars 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,432 mots·~7 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.1999.00056

Lugano 3 marzo 2000/B/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 31 marzo 1999 da

__________ patr. dall'avv. __________  

contro

                                         __________                                                          patr. dall'avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 26 febbraio/1. marzo 1999 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 17 maggio 1999 ha così deciso:

     "1.  L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria limitatamente all'importo di fr. 80'451 oltre interessi al 5% dal 12 maggio 1999.

       2.  La tassa di giustizia in fr. 270.--, da anticipare dalla parte istante è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'000.-- a titolo di indennità."

Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall'escussa  che con atto 28 maggio 1999 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 21 giugno 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

rilevato che con ordinanza 1. giugno 1999 l'istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;

ritenuto

in fatto:

                                   A.   Con PE n. __________del 26 febbraio/1. marzo 1999 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 80'451.-- oltre interessi al 5% dal 1. giugno 1992, indicando quale titolo di credito: "Polizza vita no. __________stipulata il 31.7.70."

                                          Interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

                                   B.   Il procedente fonda la sua pretesa sulla polizza d'assicurazione n. __________ (doc. A), la quale a partire dal 1 dicembre 1975, in seguito alla sospensione del pagamento dei premi, è stata ridotta in un'assicurazione liberata dal pagamento dei premi senza partecipazione agli utili dai precedenti fr. 350'000.-- a fr. 80'451.-- (doc. D).

                                   C.   All'udienza di contraddittorio l'escussa non ha contestato che la prestazione spettante al procedente alla scadenza della polizza ammonta a fr. 80'451.--, essa ha però sollevato l'eccezione di prescrizione della pretesa, ritenuto che il termine di 2 anni ex art. 46 cpv. 1 LCA è ampiamente trascorso. La precettata ha rilevato che nel corso degli anni la prescrizione non è stata interrotta e che, comunque anche se ciò fosse avvenuto, la nuova prescrizione biennale sarebbe in tutti i casi trascorsa.

                                   D.   Con sentenza 17 maggio 1999 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza respingendo l'eccezione di prescrizione sollevata dall'escussa. 

                                          In prima sede è stato rilevato che secondo l'art. 46 LCA i crediti si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione, nel caso concreto dalla scadenza della polizza ossia dal 1. giugno 1992. La polizza doc. A, pur con l'esonero dal pagamento dei premi, ha comunque mantenuto la caratteristica assicurativa (doc. A, CGA art. 4 e ss.).

                                          In sede pretorile la proposta di reinvestimento, di cui al doc. H, non è stata ritenuta parificabile ad un riconoscimento ex art. 137 cpv. 2 CO, rappresentando essa unicamente un'offerta riguardante la modalità di gestione di un determinato importo. Un chiaro riconoscimento di debito è stato invece considerato il conteggio di prestazione assicurativa agli atti quale doc. 3, per cui, secondo la prima Giudice, è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale in applicazione dell'art. 137 cpv. 2 CO, l'esigibilità della prestazione assicurativa intervenendo automaticamente. Infine è poi stato rilevato che con l'ostensione dell'originale della polizza in sede di contraddittorio la procedente ha regolarmente offerto di adempiere ai propri obblighi ex art. 18 CGA (doc. A) in relazione con l'art. 82 CO. Di conseguenza la decorrenza degli interessi di mora è stata ricondotta al giorno dell'udienza, ossia al 12 maggio 1999.

                                   E.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

                                   F.   Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

In diritto:

                                    1.

                                   a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti

                                   b)   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).

                                   c)   La polizza di assicurazione n. __________ (doc. A), quale titolo di riscatto, costituisce in via di principio valido riconoscimento di debito per la somma posta in esecuzione di fr. 80'451.--.

                                    2.

                                   a)   L'escussa ha sollevato l'eccezione di prescrizione ex art. 46 LCA, secondo il quale crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione.

                                          Per l'interruzione e la sospensione della prescrizione sono applicabili, secondo l'art. 100 LCA, le disposizione del CO (Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Berna 1995, p. 399).

                                          Ex art. 135 CO la prescrizione è interrotta

                                          1.     mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni;

                                          2.     mediante atti di esecuzione, azione od eccezione aventi un giudice od un arbitro, e così pure mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti l'ufficio di conciliazione.

                                          Secondo l'art. 137 CO con l'interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione. Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni. Il riconoscimento mediante il rilascio di un titolo presuppone che l'importo del credito sia determinato e che sia sottoscritto, per cui devono essere ossequiati gli stessi presupposti richiesti per un riconoscimento di debito ex art. 82 LEF (Stephen V. Berti, Basler Kommentar, Basilea/Francoforte, 1996, Obligationenrecht I, n. 3 ad art. 137 CO).

                                   b)   Dall'esame della polizza doc. A emerge che la sua scadenza è stata fissata per il 1° giugno 1992. Dagli atti prodotti dall'escussa risulta che con scritto 5 maggio 1992 (doc. 3) è stato inviato al rappresentante del procedente il conteggio, firmato dall'escussa, della prestazione assicurativa per la scadenza del 1. giugno 1992 ammontante a fr. 80'451.--. La questione a sapere se questo documento esplica i suoi effetti dal giorno di scadenza della polizza, per cui quale riconoscimento di debito comporta la decorrenza di un termine di prescrizione decennale ex art. 137 cpv. 2 CO, può restare aperta. Infatti la debitrice, non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'assicurato, con scritto 16 giugno 1992 (doc. 4), riferendosi alla polizza doc. A e al predetto conteggio 5 maggio 1992, ha chiesto nuovamente che lo stesso conteggio venisse controfirmato e rinviato accompagnato dalla polizza. Orbene il doc. 4, spedito allorquando la polizza era divenuta esigibile, considerato insieme con il conteggio della prestazione assicurativa doc. 3, da cui risulta l'ammontare della somma dovuta e la firma della debitrice, costituisce senz'altro un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF. Ma vi è di più. Con ulteriore scritto 22 giugno 1992 (doc. I) l'escussa ha ulteriormente riconosciuto, con l'offerta di reinvestimento in ECU dell'importo di fr. 80'451.--, il suo debito contrattuale nei confronti del precettante, interrompendo in tal modo e di nuovo la prescrizione e facendo decorrere il termine di 10 anni ex. art. 137 cpv. 2 CO. Come correttamente ritenuto in prima sede, la pretesa posta in esecuzione non è quindi prescritta. La sentenza pretorile va di conseguenza confermata.

                                    3.   L'appello 28 maggio 1999 __________. va pertanto respinto.

                                          Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF, 135 e 137 CO

pronuncia

                                    1.   L'appello 28 maggio 1999 __________, è respinto.

                                    2.   La tassa di giustizia di fr. 400.--, già anticipata dall'appellanre, resta a carico della __________, la quale rifonderà a __________ fr. 2'000.-- a titolo di indennità.

                                    3.   Intimazione:    - __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                          La segretaria:

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