Incarto n. 14.1999.00032
Lugano 24 febbraio 2000 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 febbraio 1999 da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
__________ patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 19/22 giugno 1998 dell'UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza la Pretore di Mendrisio-Nord con sentenza 17 marzo 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria limitatamente all'importo di fr. 39'498.20 oltre a fr. 100.-- di spese esecutive.
2. La tassa di giustizia in fr. 250.--, comprensiva delle spese e da anticipare dall'istante, è posta a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte fr. 1'000.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 1. aprile 1999 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 6 maggio 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 19/22 giugno 1998 dell'UEF di Mendrisio __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 52'598.60, indicando quale titolo di credito: " Rechnung 01.01.98, Teilrechnungen 16.02.97, 14.06.97, 16.02.97, Schuldanerkennung 02.07.96. Steuerforderungen, __________ + __________. Importo fr. 52'598.60 inkl. Zinsen."
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. ______________________________, __________ e __________, membri della comunione ereditaria relativa alla successione di __________, hanno costituito con contratto 14 ottobre 1983 una società semplice (doc. B), conferendo come quote i beni della comunione ereditaria. Con rogito 6 novembre 1996 (doc. C) è stato concordato il recesso di __________ dalla predetta società semplice. La sua quota è stata attribuita agli altri soci, che le hanno versato un'indennità (doc. C). La __________ e la __________, che si sono occupate dell'estromissione della procedente dalla società semplice, hanno emesso fatture per la loro consulenza legale e fiscale per un importo complessivo di fr. 45'454.20 risp. fr. 1'943.65 (doc. D), pagato interamente __________. Il 2 luglio 1996, ossia precedentemente all'estromissione della creditrice dalla società semplice, __________ ha sottoscritto un accordo in merito alla chiave di ripartizione dei predetti costi del seguente tenore (doc. E):
" Vereinbarung
über einen Kostenschlüssel
zwischen
1. __________, geb. 1920, wohnhaft __________
2. __________, geb. 1951, wohnhaft in __________
3. __________, geb. 1956, wohnhaft __________
4. __________, geb. 1963, wohnhaft __________
Betreffend die Bemühungen der __________, Abteilung Rechtsberatung und Abteilung Steuerberatung, in Zusammenhang mit der Uebertragung eines Gesamthandanteils an einer einfachen Gesellschaft, bestend aus den Parteien 1 bis 4, vereinbaren dieselben, dass die Kosten, welche aufgrund der Bemühungen der __________ entstanden sind bzw. noch entstehen werden, unter solidarischer Verpflichtung im Aussenverhältnis entpsrechend den bisherigen Beteiligungsverhältnissen an der unter den Parteien bestehenden einfachen Gesellschaft verteilt werden. Demnach ergibt sich folgender Kostenschlüssel:
- Frau __________ 1/2 (ein Zweitel)
- Herr __________ 1/6 (ein Sechstel)
- Frau __________ 1/6 (ein Sechstel)
- Frau __________ 1/6 (ein Sechstel) "
In calce a questo documento l'escusso ha apposto la seguente dichiarazione:
" Wie telefonisch mit Dir (__________) am 2.7.1997 übereingekommen, unterzeichne ich Dir diese Vereinbarung, wie oben aufgeführt, als Geschäftsführer der __________, mit dem klaren Vermerk dass die Kosten per Saldo aller Ansprüche maximal zwischen 35'000.-- bis 40'000.-- inklusive aller Aufwendungen liegen dürfen, Zahlungsziel 31.12.1997".
Con la procedura esecutiva in esame la procedente chiede all'escusso il pagamento dell'importo di fr. 39'498.20, ossia l'importo totale per le spese legali e fiscali della __________ di fr. 45'454.20 più fr. 1'943.65 per la nota d'onorario dello studio legale __________, complessivamente fr. 47'397.85 dedotto 1/6 (fr. 7'899.65) per la quota spese a suo carico.
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso non è comparso
D. Con sentenza 17 marzo 1999 la Pretore di Mendrisio-Nord ha accolto l'istanza, ritenendo la documentazione prodotta (doc. E e F) valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
F. Con le sue osservazioni la parte appellata si è riconfermata nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
In diritto:
1. Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Le allegazioni dell'escusso, presentate la prima volta in sede di appello, vanno pertanto respinte.
2.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
L'ammontare della pretesa deve essere indicata nel riconoscimento di debito stesso oppure in un documento al quale vi è stato fatto riferimento. Se l'ammontare non viene indicato nel riconoscimento di debito, bensì è deducibile da documenti ai quali vi è stato fatto riferimento, allora deve risultare facilmente determinabile sulla base dei predetti documenti prodotti. Il Tribunale federale si è pronunciato nel senso che la somma pretesa deve essere determinabile nel momento della firma del riconoscimento di debito (Daniel Staehelin, Basler Kommentar sum SchKG, vol I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 25 e 26 ad art. 82 LEF).
b) Dalla documentazione agli atti risulta che con contratto 14 ottobre 1983 (doc. B____________________ __________, __________ e __________ hanno costituito quali coeredi una società semplice. Nell'ambito dell'uscita di __________ dalla predetta società, l'escusso ha sottoscritto il 2 luglio 1996 l'accordo doc. E relativo alla chiave di ripartizione delle spese legali e fiscali derivanti dagli interventi della __________, così come la dichiarazione apposta in calce al predetto doc. E (cfr. considerando sub B). Secondo la cennata chiave di ripartizione l'escusso è tenuto a pagare 1/6 di tali spese legali e fiscali. Dall'esame della dichiarazione apposta in calce al doc. E si evince che l'escusso ha affermato che le spese della __________ sarebbero potute ammontare al massimo a fr. 35'000.--/40'000.-- e che termine di pagamento sarebbe stato il 31 dicembre 1997. L'ammontare delle spese risulta pertanto chiaramente determinato nell'importo massimo di fr. 40'000.-- , per cui le note d'onorario emesse dalla __________ per l'ammontare di fr. 45'454.20 sono coperte da questo riconoscimento per ogni importo che non supera i fr. 40'000.--. Non coperta risulta invece la nota d'onorario per fr. 1'943.65 emessa dallo studio legale __________, il doc. E sottoscritto dall'escusso riferendosi infatti solo alle spese della __________. Sulla base delle precedenti considerazioni si può ritenere quindi che il doc. E costituisce nei confronti di __________ valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per 1/6 di fr. 40'000.--, ossia per fr. 6.666.65.
Contrariamente a quanto considerato in prima sede l'escusso non è invece obbligato a rispondere per l'intero importo di fr. 40'000.--. Infatti ex art. 143 CO vi è solidarietà tra più debitori solo quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all'adempimento dell'intera obbligazione, mentre senza tale dichiarazione di volontà non sorge solidarietà che nei casi determinati dalla legge. In casu non risulta che i soci della società semplice abbiano dichiarato per quel che riguarda il loro rapporto interno di obbligarsi solidalmente, mentre solidarietà è prevista dalla legge solo per i rapporti nei confronti di terzi (art. 544 cpv. 3 CO).
Il rigetto provvisorio dell'opposizione può quindi essere concesso limitatamente a fr. 6'666.65. In tal senso va di conseguenza riformata la sentenza pretorile.
2. L'appello 1. aprile 1999 di __________ va quindi parzialmente accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza nel rapporto di 5/6 e 1/6 (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
Richiamato l'art. 82 LEF
Pronuncia
I. L'appello 1. aprile 1999 di __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 17 marzo 1999 della Pretore di Mendrisio-Nord è così riformata:
"
1. L'istanza 22 febbraio 1999 __________, è parzialmente accolta. DI conseguenza è rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta al PE n. __________ del 19/22 giugno 1999 dell'UEF di Mendrisio limitatamente fr. 6'666.65.
2. La tassa di giustizia di fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, è posta per 1/6 a carico di __________ e per 5/6 a carico di __________, la quale rifonderà a __________ fr. 650.-- quale parte di indennità."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 375.--, già anticipata dall'appellante, è posta per 1/6 a carico di __________ e per 5/6 a carico di __________, la quale rifonderà a __________ Fr. 650.-- quale parte di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria