Incarto n. 16.2011.48
Lugano 8 agosto 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Bozzini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 26 luglio 2011 presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 12 luglio 2011 dal Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa n. 25/2011 (contratto di mandato) promossa con istanza 16 giugno 2011 dagli
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 21 giugno 2008 è avvenuta a Locarno una colluttazione tra RE 1 e un addetto alla sicurezza di un esercizio pubblico che ha cagionato al primo la rottura di un dente;
che il 17 luglio 2008 RE 1 si è rivolto agli avvocati CO 1 e CO 2 per tutelare i propri interessi in relazione a tale episodio;
che il 25 marzo 2009 i legali, dopo avere ottenuto dai titolari dell'esercizio pubblico il risarcimento delle spese dentistiche subite dal loro assistito ma non il pagamento del loro intervento, hanno trasmesso al cliente una nota professionale di complessivi fr. 1504.25;
che viste le resistenze del cliente, i legali gli hanno fatto notificare il PE n. __________ dell'UEF di Locarno;
che fallito il tentativo di conciliazione, con petizione del 16 giugno 2011 gli avvocati CO 2 e CO 1 hanno convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Locarno per ottenere il pagamento di fr. 1504.25 oltre interessi del 5% dal 25 marzo 2009 e il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al citato PE;
che il 22 giugno 2011 il Giudice di pace ha notificato la petizione al convenuto assegnandogli un termine di dieci giorni per presentare osservazioni scritte, citando nel contempo le parti al dibattimento per l'11 luglio 2011;
che il convenuto non ha presentato nessuna risposta scritta né ha presenziato al dibattimento;
che statuendo il 12 luglio 2011 il Giudice di pace, accertata la conclusione di un contratto di mandato tra le parti, ha accolto la petizione condannando il convenuto a versare agli attori fr. 1504.25 oltre accessori e rigettando l'opposizione da questi interposta al menzionato precetto esecutivo;
che con reclamo 26 luglio 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata comunicata il 12 luglio 2011 sicché al procedimento di impugnazione si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);
che, in concreto, il reclamante rimprovera agli attori di non aver verbalizzato il contenuto dell'incontro avvenuto con i titolari dell'esercizio pubblico durante il quale questi si sarebbero assunti, oltre alle spese mediche, anche quelle legali;
che tale versione dei fatti, esposta per la prima volta in questa sede, è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che per di più le critiche sono rivolte essenzialmente all'operato degli attori senza però pretendere che l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice sia manifestamente errato, ovvero insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità;
che, in tali circostanze il reclamo si rivela manifestamente irricevibile;
che di regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di ripetibili agli attori ai quali il reclamo non è stato notificato per osservazioni;
per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.