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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.08.2011 16.2011.4

3 août 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,762 mots·~14 min·2

Résumé

Contratto di sublocazione - forma - società in costituzione - la ricerca della sede è un atto opponibile alla società - valutazione di una deposizione - quando non è attendibile - cauzione in seconda sede

Texte intégral

Incarto n. 16.2011.4

Lugano 3 agosto 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 31 dicembre 2010 presentato da

RI 1  (patrocinata dall'  PA 1 )  

contro la sentenza emessa il 20 dicembre 2010 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa DI.2010.168 (locazione) promossa con istanza 10 maggio 2010 dalla  

CO 1  (patrocinata dall'  PA 2  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 25 gennaio 2001 CO 1, rappresentata dal socio gerente __________, ha sottoscritto con la __________ un contratto di locazione avente per oggetto una superficie commerciale composta di 3 locali di proprietà di quest'ultima in Piazza Indipendenza __________ a Bellinzona. Dal 1° maggio 2004, data della sua costituzione, RI 1 ha occupato parte dei citati locali in virtù di un contratto di sublocazione concluso verbalmente tra __________, per la CO 1 e __________, uno dei soci fondatori dell'RI 1. La sublocazione si è conclusa il 29 ottobre 2010 con la riconsegna delle chiavi.

                                  B.   Il 12 settembre 2008 CO 1 ha chiesto allRI 1 il pagamento di complessivi  fr. 7707.– corrispondenti a pigioni residue e arretrate per i mesi da gennaio a ottobre 2008, evidenziando inoltre l'esistenza di un ulteriore scoperto di fr. 67 280.–. Nessuno di questi importi è stato pagato dall'RI 1

                                  C.   Fallita la conciliazione promossa il 9 febbraio 2010 da CO 1 davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona, con istanza 10 maggio 2010 questa ha convenuto l'RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 7910.– oltre accessori a titolo di pigioni scoperte per i mesi da ottobre 2005 a gennaio 2006 oltre interessi. All'udienza del 26 luglio 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando la sua legittimazione passiva, controparte contrattuale essendo __________ personalmente. Esperita l'istruttoria, le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e contestazioni nei loro memoriali conclusivi 29 e 30 novembre 2010.

                                  D.   Statuendo il 20 dicembre 2010 il Pretore, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di sublocazione così come la sussistenza del credito dell'istante per pigioni scoperte, ha accolto l'istanza condannando la convenuta a versare fr. 7910.– oltre accessori. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico della convenuta tenuta a rifondere all'istante fr. 1500.– per ripetibili.

                                  E.   Con ricorso per cassazione del 31 dicembre 2010 l'RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale ammettendo la sua legittimazione passiva. Con decreto del 17 gennaio 2011 la vicepresidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni 4 febbraio 2011 CO 1 ha concluso per il rigetto del ricorso.

                                  F.   Nel frattempo, il 24 gennaio 2011, la CO 1 ha chiesto che la ricorrente sia tenuta a prestare una cauzione di   fr. 3000.– per spese ripetibili. Nelle sue osservazioni dell'11 febbraio 2011 l'RI 1 propone di respingere la richiesta.

Considerando

in diritto:                   1.   La decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).

                                   2.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

                                   3.   Il Pretore ha accertato la conclusione di un contratto di sublocazione tra l'istante e la convenuta, quest'ultima rappresentata in quel frangente da __________, suo fondatore e segretario. La ricorrente sostiene che le iniziative di __________, in particolare la conclusione di un contratto di sublocazione con l'istante, non le possono essere addebitate non avendo la stessa approvato l'agire del suo segretario e tantomeno ratificato il suo operato. Ora, in concreto è indiscusso che __________, gerente della CO 1, e __________ si sono accordati verbalmente per la sublocazione di alcuni locali di cui la prima era inquilina in uno stabile in Piazza Indipendenza 1 a Bellinzona. La questione è di sapere se tale accordo vincola RI 1.

                                         a)   Un contratto di locazione non soggiace alla forma scritta: può essere stipulato anche oralmente, tacitamente o per atti concludenti. Ora, che la ricorrente abbia occupato tali spazi non può essere revocato in dubbio. Intanto dal verbale di costituzione risulta che __________, uno dei fondatori, ha prospettato l'occupazione di tali spazi (cfr. doc. 2), tant'è che, statutariamente almeno dal 29 maggio 2007, la sede del segretariato era appunto  in Piazza Indipendenza 1 a Bellinzona (doc. 7). La circostanza è inoltre stata ammessa da __________, che ha lavorato alle dipendenze dell'associazione dal settembre 2004 a febbraio 2005, così come da __________, segretaria dell'associazione da maggio 2005 a ottobre 2008 (deposizioni del 13 settembre 2010, verbali pag. 5 e 7).

                                         b)   Quanto al pagamento di una pigione, al momento della costituzione dell'associazione già si menzionava il fatto che l'occupazione dei locali dell'istante avveniva “per un anno senza pagare, più specificatamente avremmo un affitto progressivo che comprende anche l'anno in cui non paghiamo fino ad arrivare al saldo totale di quest'anno di affitto“ (cfr. doc. 2). Il pagamento di una pigione è confermato anche da __________, che oltre a essere la segretaria per un certo periodo si è pure occupata delle registrazioni contabili, secondo cui “vi erano delle registrazioni relative alla pigione pagata dal RI 1. Si trattava sempre di acconti, di cui non ricordo l'importo preciso, poteva essere indicativamente sui fr. 500.– ma la pigione non veniva mai pagata interamente. ……Quando io ho smesso di lavorare per il RI 1 l'importo relativo a pigioni scoperte era sicuramente di oltre fr. 50 000.–” (deposizioni del 13 settembre 2010, verbali pag. 7). Il versamento di una parte della pigione figura altresì nel conto economico 2006 (doc. 8) e 2007 della convenuta (doc. K inc. Ufficio conciliazione) e dagli estratti contabili del 2006 (doc. L), 2007 (doc. M) e 2008 (doc. N). Per la sublocatrice la controparte contrattuale è sempre stata l'associazione, tant'è che le ha trasmesso le fatture per l'incasso delle pigioni il 14 febbraio 2005 (doc. D inc. Ufficio conciliazione), il 23 gennaio 2006 (doc. E inc. Ufficio conciliazione), il 19 febbraio 2007 (doc. F inc. Ufficio conciliazione), il 25 febbraio 2007 (doc. G inc. Ufficio conciliazione) e il 12 settembre 2008 (doc. H inc. Ufficio conciliazione). L'associazione ha poi accettato senza riserve la disdetta dai locali (doc. 10) e non ha reagito alla proposta di sfratto (doc. 12). Infine __________ ha sottoscritto “a nome e per conto” dell'associazione un riconoscimento di debito di fr. 73 356.– per pigioni insolute dal 1° maggio 2004 a settembre 2008 (doc. J inc. Ufficio conciliazione).

                                         c)   Dagli atti non risulta con chiarezza quale potere di rappresentanza avesse __________ al momento della costituzione dell'associazione (maggio 2004). Nella versione rivista degli statuti del maggio 2007 risulta che l'associazione era rappresentata dalla firma collettiva a due di un membro dell'ufficio presidenziale e del cassiere o di due membri dell'ufficio presidenziale, mentre il segretario aveva diritto di firma individuale fino a 100 volte la quota sociale annua (doc. 7: art. 11). Dall'estratto del registro di commercio si evince che da marzo a ottobre del 2008 __________ è stato membro e segretario dell'associazione con un diritto di firma individuale (doc. C nell'inc. Ufficio conciliazione). Nelle premesse di una convenzione sottoscritta, in particolare, tra l'associazione e __________ risulta che quest'ultimo è stato socio fondatore dell'associazione rivestendo la carica di membro di comitato e di segretario con firma individuale “con l'iscrizione dell'associazione nel registro di commercio le sue funzioni sono state altresì riportate dal 2 aprile 2008 al 2 luglio 2009” (doc. 5).

                                         d)   Visto quanto precede, a prescindere da quanto testimoniato da __________, è indubbio che questi, segretario, membro di comitato e dell'ufficio presidenziale, disponesse del potere di rappresentare l'associazione. E, verso i terzi l'associazione è vincolata dagli atti compiuti dalle persone abilitate secondo l'iscrizione nel registro di commercio. In concreto, è vero che l'associazione non era ancora iscritta nel registro di commercio, ma nemmeno la ricorrente pretende che __________ non potesse rappresentarla, tant'è che per la stessa il segretario “ha abusato non solo del proprio potere di firma ma anche della sua funzione societaria”. Poco importa quindi che egli abbia violato regole corporative che esigevano una decisione del comitato dell'associazione o quella per cui la competenza per il segretario di impegnare l'associazione era limitata ad atti giuridici con un valore fino  a fr. 9600.–. Tali restrizioni concernono l'organizzazione interna ma non dispiegano effetti verso l'esterno. E nella fattispecie, è indubbio che __________ volesse stipulare il contratto di sublocazione, atto che non può definirsi contrario allo scopo sociale, con la volontà di rappresentare l'associazione.

                                         e)   Certo, gli accordi con CO 1 sono stati presi prima della formale costituzione dell'associazione. Per tacere del fatto che la ricerca di una sede prima della costituzione di una società non appare inusuale, gli atti compiuti dai soci fondatori prima della costituzione dell'associazione sono ripresi da quest'ultima con effetto liberatorio per i primi (Perrin/Chappuis, Droit de l'association, 3ª edizione, pag. 35; Heini/Scherrer, Basler Kommentar, ZGBI, 3ª edizione, n.8 ad art. 62 CC). Se poi si considera che l'associazione si è insediata sin dalla sua costituzione negli uffici di piazza Indipendenza 1 si può ragionevolmente ritenere che essa abbia ripreso, quanto meno per atti concludenti, il contratto di sublocazione in questione e che ciò fosse riconoscibile anche per la sublocatrice (RNJ 1993 pag. 62). Del resto, la convenuta mai ha spiegato in che veste essa occupasse tali spazi, tanto meno pretendendo che si trattasse di un comodato.

                                         f)    Quanto a __________, al momento del perfezionamento dell'accordo egli non era pacificamente socio dell'associazione. Solo il 15 settembre 2008 lo è diventato. Perché a quel momento egli dovesse verificare le competenze del segretario a concludere un contratto di locazione non è dato di capire. Per di più __________ ha sottoscritto il riconoscimento di debito il 13 settembre precedente (doc. J). Che poi già il 3 settembre 2008 __________ fosse stato informato dell'esistenza di problematiche relative all'attività di __________ome segretario dell'associazione non risulta. Per tacere del fatto che egli ha dichiarato di esserne venuto a conoscenza solo il 3 ottobre 2008 (interrogatorio formale del 18 ottobre 2010 risposta n. 15), prima di questa data egli ha unicamente indicato di avere parlato il 15 settembre 2008 con il presidente dell'associazione il quale l'aveva messo al corrente di “gravi conflitti tra __________ [altro socio fondatore e membro di comitato] e __________” (interrogatorio formale del 18 ottobre 2010 risposta 18). Sia come sia, ciò non toglie che in ogni caso verso l'esterno solo dal 7 ottobre 2008 il segretario ha perso il diritto di firma. Non si può quindi dire che già nel settembre 2008 __________ avesse perso il diritto di rappresentare l'associazione. Né la ricorrente pretende in qualche modo di avere avvisato l'istante di un'eventuale revoca dei poteri di rappresentanza di __________. Che poi quest'ultimo abbia travalicato i suoi poteri è una questione interna ma non esplica effetti verso l'esterno. Su questo punto il ricorso si rivela infondato.

                                         4.    In merito alla pigione la ricorrente, in sintesi, fa valere che non vi è alcuna prova sull'ammontare della stessa. Ora, è vero che solo __________ ha dichiarato di aver concordato con __________ il pagamento di una pigione iniziale di fr. 2000.– mensili per poi ridurla, così da permettere alla convenuta di pagare “quello che poteva come acconto e il resto sarebbe stato saldato non appena ci fossero stati i mezzi” (cfr. deposizione del 13 settembre 2010, verbali pag. 9). Resta il fatto che le fatture trasmesse dalla sublocatrice attestano richieste per una pigione mensile di tale entità nel 2004 (doc. D), poi ridotta a fr. 1941.– nel 2005 (doc. E), a fr. 1940.– nel 2006 e 2007 (doc. F e G), a fr. 1358.– per il periodo da gennaio a settembre 2008 (doc. H) e a fr. 1425.– per ottobre 2008 (doc. I). Il totale delle pigioni è poi stato riconosciuto da __________ (riconoscimento del 12 settembre 2008:doc. J).

                                               Circa la deposizione di __________, a prescindere dal fatto che, come si è visto, fino ad ottobre 2008, questi disponeva di un diritto di firma individuale, ove l'attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l'esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti o per l'esistenza di un contenzioso come sembra essere il caso in concreto, nella sua valutazione essa può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale nei confronti di elementi di fatto desumibili da altre prove (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 33 e 34 ad art. 90). Simile deposizione può dunque essere ignorata solo se la stessa è sconfessata da altre emergenze processuali, ciò che non è il caso nella fattispecie giacché l'unica a contraddire la deposizione del teste è la convenuta medesima con le sue allegazioni di parte. Anche la pretesa esistenza di un'azione concertata tra __________ e__________ intesa a danneggiare la convenuta, non è stata provata ed é rimasta allo stadio di pura ipotesi. Ne discende che l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice è esente da critica. Il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto.

                                   5.   Il 24 gennaio 2011 CO 1 ha chiesto che la ricorrente sia tenuta a versare una cauzione di fr. 3000.– per spese ripetibili. Che l'obbligo di fornire cauzione sussista anche per la procedura di secondo grado è indubbio. Che la prestazione di tale garanzia sia destinata a coprire indistintamente le spese future e le spese che l'istante ha già sopportato nel processo è altrettanto vero (DTF 132 I 138 consid. 2.2). Resta il fatto che con l'emanazione dell'attuale sentenza la ricorrente, soccombente, è tenuta a versare alla controparte un'indennità per ripetibili immediatamente esigibile (cfr. anche SJZ 107/2011 pag. 240). La richiesta di prestare cauzione diviene così senza oggetto.

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). La ricorrente rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore,

                                         un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   La domanda di prestazione di una cauzione processuale è dichiarata senza oggetto.

                                   3.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia unica   fr. 150.–

                                         b) spese                                 fr.   50.–

                                                                                        fr. 200.–

                                         sono posti a carico della ricorrente con l'obbligo di versare alla controparte fr. 750.– per ripetibili.

                                   4.   Intimazione a:

   ;    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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