Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.04.2011 16.2010.99

18 avril 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·988 mots·~5 min·4

Résumé

Rigetto definitivo dell'opposizione - evasione 2 ricorsi con 1 sola sentenza - decisione di tassazione quale titolo esecutivo - contestazione della ricezione della tassazione la prima volta con il ricorso tardiva

Texte intégral

Incarto n. 16.2010.99

Lugano 18 aprile 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 3 settembre 2010 presentato da

RI 1  

contro le sentenze emesse il 21 agosto 2010 dal Giudice di pace del circolo della Riviera nelle cause n. 97S/10 e 98S/10 (rigetto dell'opposizione) promosse con istanze 29 luglio 2010 da  

CO 1 (rappresentato dall'RA 1);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che con due separate istanze del 29 luglio 2010 lo CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo della Riviera il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte da RI 1 ai PE n. __________ e __________ dell'UEF di Locarno notificatigli per l'incasso di fr. 1708.– oltre agli interessi e alla tassa di diffida concernenti l'imposta cantonale 2007 e di fr. 199.50 relativi all'imposta federale diretta 2007;

                                         che quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto le decisioni di tassazione cantonale e federale dopo tassazione d'ufficio del 17 aprile 2009 con l'attestazione del passaggio in giudicato, i calcoli dell'imponibile di identica data, e il dettaglio degli interessi di ritardo del 4 aprile 2010;

                                         che all'udienza del 19 agosto 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto non è comparso ed è rimasto precluso;

                                         che con separate decisioni del 21 agosto 2010 il Giudice di pace ha accolto le istanze;

                                         che con ricorso per cassazione del 3 settembre 2010 RI 1 è insorto contro i predetti giudizi postulandone l'annullamento;

                                         che il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla presenza di un valido titolo esecutivo nonostante l'assenza di una prova della sua notifica al destinatario, lo stesso  non avendo mai ricevuto la notifica di tassazione relativa all'anno 2007;

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che le decisioni impugnate sono state notificate anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);

                                         che i ricorsi, proposti dal medesimo ricorrente con un unico allegato e diretti contro due sentenze che si riferiscono all'identico complesso di fatti possono essere decisi con un'unica motivazione (art. 320 CPC ticinese);

                                         che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                          che giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                          che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa la presenza di un valido titolo esecutivo atto a permettere il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF (D. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n. 115 ad art. 80 LEF e n. 50 ad art. 84 LEF);

                                          che simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle decisioni definitive delle autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d'altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 vLALEF);

                                          che la documentazione prodotta dall'istante, in particolare le decisioni di tassazione dopo tassazione d'ufficio del 17 aprile 2009 con l'attestazione del loro passaggio in giudicato, sono titoli idonei per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF, così come espressamente previsto dall'art. 244 cpv. 3 LT;

                                          che il ricorrente sostiene per la prima volta in questa sede di non avere ricevuto le decisioni di tassazione;

                                         che addotta per la prima volta in questa sede tale allegazione è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese);

                                         che, per di più, solo all'udienza di contraddittorio le parti hanno la facoltà di far valere le loro argomentazioni e contestazioni (cfr. l'art. 20 cpv. 2 vLALEF);

                                         che quindi non presenziando all'udienza il convenuto si è preclusa la possibilità di addurre le sue eccezioni;

                                         che in tali circostanze il giudice di pace, confrontato con decisioni passate in giudicato, senza incorrere in arbitrio poteva senz'altro concludere per l'esistenza di validi titoli esecutivi e accogliere le istanze;

                                         che gli oneri del giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.

Per questi motivi

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC ticinese

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2010.99 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.04.2011 16.2010.99 — Swissrulings