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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.08.2010 16.2010.65

16 août 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·943 mots·~5 min·2

Résumé

Contratto d'appalto - concetto di arbitrio - contenuto del ricorso per cassazione

Texte intégral

Incarto n. 16.2010.65

Lugano 16 agosto 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 8 luglio 2010 presentato da

 RI 1   

contro la sentenza emessa il 25 giugno 2010 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa n. 28-2010 (contratto d'appalto) promossa con istanza 20 maggio 2010 da  

CO 1 ;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che tra giugno e luglio del 2009 la ditta CO 1, specializzata nella vendita e manutenzione di sicurezze antifurto e chiavi, è stata interpellata da RI 1 affinché procedesse alla sostituzione di cilindri danneggiati a seguito di un furto con scasso perpetrato in uno stabile di proprietà di __________ SA a __________;

                                         che il 18 agosto 2009 CO 1 ha emesso due identiche fatture per le proprie prestazioni di complessivi fr. 1212.55, una intestata alla __________ SA e l'altra a RI 1;

                                         che non avendo ottenuto nessun riscontro, CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, a cui l'escussa ha interposto opposizione;

                                         che con istanza del 20 maggio 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 1212.55 oltre interessi del 5% dal 18 settembre 2009 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione da questa interposta al citato precetto esecutivo;

                                         che all'udienza del 25 giugno 2010 indetta per la discussione la convenuta non è comparsa ed è rimasta preclusa;

                                         che statuendo quel giorno medesimo il Giudice di pace, accertato che i lavori erano stati commissionati dalla convenuta la quale aveva anche sottoscritto i relativi bollettini di lavoro, ha accolto l'istanza;

                                         che con ricorso per cassazione del 6 luglio 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, asserendo la propria carenza di legittimazione passiva;

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità;

                                         che per essere definita come arbitraria la violazione della legge dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista;

                                         che l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile, ma è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3);

                                         che nella fattispecie il Giudice di pace ha accertato che la convenuta aveva chiesto l'intervento della ditta istante e che la stessa aveva anche sottoscritto i relativi bollettini di lavoro, donde la sua legittimazione passiva;

                                         che la ricorrente, ribadendo di non essere debitrice nei confronti dell'istante, non evidenzia né una violazione di norme di diritto né tanto meno un'arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice;

                                         che infatti, per motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato;

                                         che non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g CPC, il ricorso deve essere respinto;

                                         che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è stato intimato.

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si  assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-   ; -  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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