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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.06.2010 16.2010.55

30 juin 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·997 mots·~5 min·5

Résumé

Contratto di locazione - ricevibilità del ricorso per cassazione - nullità del ricorso non è un difetto sanabile

Texte intégral

Incarto n. 16.2010.55

Lugano 30 giugno 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18 giugno 2010 presentato da

 RI 1   

contro la sentenza emessa l'8 giugno 2010 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa DI. 2010.34 (contratto di locazione) promossa con istanza 20 gennaio 2010 nei confronti di  

 CO 1  (rappresentata dalla  );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 27 settembre 2006 RI 1 ha concluso un contratto di locazione con __________ avente per oggetto un appartamento in un immobile di proprietà di quest'ultimo in via __________ 2 a __________ versando un deposito di garanzia di fr. 1800.–;

                                         che nel 2007 __________ ha venduto l'immobile ad CO 1;

                                         che nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale promossa da M__________ __________ __________ nei confronti del marito RI 1, con decreto supercautelare 1° luglio 2008 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha assegnato l'appartamento coniugale di via __________ 2 alla moglie, la quale ha sottoscritto un nuovo contratto di locazione;

                                         che con istanza 15 ottobre 2009 CO 1 ha adito l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona chiedendo la liberazione a suo favore del deposito di garanzia a suo tempo versato da RI 1RI 1 fino a concorrenza di fr. 1580.25;

                                         che con decisione 10 dicembre 2009 l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona ha ordinato la liberazione del deposito di garanzia in favore della locatrice nella misura di fr. 1580.25 mentre la differenza di fr. 219.75 è stata liberata in favore di RI 1;

                                         che il 20 gennaio 2010 RI 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere l'annullamento della citata decisione con conseguente liberazione in suo favore dell'intero deposito di garanzia, contrapponendo una sua contropretesa di fr. 1550.70;

                                         che all'udienza del 5 maggio 2010, indetta per la discussione, l'istante ha aumentato la sua pretesa a fr. 1671.70 “per lavori di portineria” mentre la convenuta ha proposto di respingere l'istanza;

                                         che statuendo l'8 giugno 2010 il Pretore ha respinto l'istanza confermando la decisione dell'Ufficio di conciliazione;

                                         che con ricorso per cassazione 18 giugno 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);

                                         che in concreto il contenuto dello scritto 18 giugno 2010 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                         che, infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti, ovvero la cessazione dei suoi obblighi di pagamento della pigione e spese accessorie dall'8 maggio 2008, data a far tempo dalla quale in detti suoi obblighi è subentrata la ex moglie;

                                         che per motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato, spiegazioni che il ricorrente non ha neppure ventilato;

                                         che pertanto questa Camera è nell'impossibilità di individuare e  giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, anche perché il Pretore, senza incorrere nell'arbitrio, poteva ritenere che l'appartamento già coniugale era stato attribuito in uso alla moglie del ricorrente dal 1° luglio 2008 e non dall'8 maggio 2008 come da questi preteso;

                                          che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che, a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché il ricorso difettasse sin dall'inizio della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri processuali rende la domanda senza oggetto;

                                         che non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione.

Per questi motivi

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-    -    

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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