Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.08.2010 16.2010.53

30 août 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,439 mots·~7 min·3

Résumé

Ricorso contro decisione commissione di misurazione - ricevibilità ricorso per cassazione - mancanza di un presupposto processuale decisa con sentenza - diritto di essere sentito della parte alla quale è negata la capacità

Texte intégral

Incarto n. 16.2010.53

Lugano 30 agosto 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7 giugno 2010 presentato da

 RI 1    RI 2    RI 3  membri della comunione ereditaria fu __________ (patrocinate dall' ,    

contro il decreto emesso il 27 maggio 2010 dal Pretore del Distretto di Riviera, nella causa IU.2010.17 (ricorso contro decisione Commissione di misurazione) promossa con istanza 11 febbraio/20 maggio 2010 nei confronti di  

 CO 1 ;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell'ambito della procedura volta alla demarcazione dei confini e alla misurazione particellare ufficiale nel Comune di __________, i coniugi RI 1 e __________ hanno inoltrato il 4 ottobre 2008 tempestiva opposizione contro i piani di demarcazione dei confini e i registri nel Comune di __________, rivendicando l'attribuzione in proprietà del fondo __________ MU __________ e della quota di 1/3 della particella 1254 MU __________, in favore degli eredi di __________ (ovvero la medesima RI 1, RI 3 e RI 2). Secondo gli opponenti il primo fondo sarebbe stato erroneamente attribuito a CO 1 e il secondo alla Comunione ereditaria fu __________. Con decisione dell'11 gennaio 2010 la Commissione cantonale di misurazione, designata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 3186 del 17 giugno 2008, ha parzialmente accolto l'opposizione di RI 1 e __________, attribuendo loro, nella misura di ½ ciascuno, la particella __________ MU __________, mentre l'ha respinta per quanto attiene alla loro richiesta di rivendicazione della particella 1189 attribuita invece a CO 1.

                                  B.   L'11 febbraio 2010 RI 1 e __________ si sono rivolti al Pretore del Distretto di Riviera contestando la decisione della Commissione cantonale di misurazione. Il giorno successivo il Pretore ha assegnato agli istanti un termine di trenta giorni per “riformulare le vostre richieste in dovuta forma”. Con istanza del 20 maggio 2010 RI 1, RI 3 e RI 2, membri della comunione ereditaria fu __________, hanno chiesto che la decisione della Commissione cantonale di misurazione fosse riformata nel senso di assegnare loro la proprietà del fondo n. __________ MU __________.

                                  C.   Con “decreto” del 27 maggio 2010 il Pretore ha dichiarato l'azione inammissibile difettando alle istanti la legittimazione ad agire in giudizio, la parte istante (RI 1, RI 3 e RI 2) essendo diversa da quella che aveva inoltrato opposizione davanti alla Commissione cantonale di misurazione (RI 1 e __________) e RI 1 non rappresentando validamente gli altri membri della comunione ereditaria fu __________. Egli ha così ritenuto che in mancanza di una tempestiva opposizione contro i piani di demarcazione dei confini e i registri nel Comune di __________ alla competente Commissione, l'azione giudiziaria doveva considerarsi tardiva.

                                  D.   Contro la decisione appena citata RI 1, RI 3 e RI 2 sono insorte con un ricorso per cassazione del 7 giugno 2010 per ottenerne l'annullamento e il rinvio degli atti al primo giudice affinché decida il merito della lite. Le ricorrenti, richiamandosi al titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, si dolgono della lesione del loro diritto di essere sentite, il primo giudice avendo respinto la loro azione senza aver dato loro la possibilità di esprimersi sul presupposto processuale, peraltro nemmeno evidenziato al momento in cui egli aveva assegnato un termine per riproporre l'istanza nelle debite forme. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                   1.   L'art. 327 CPC permette di impugnare con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei Pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 327). Ora, sui presupposti e le eccezioni processuali il giudice statuisce mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC). In realtà egli statuisce con “decreto” qualora accerti il presupposto processuale o respinga l'eccezione. Qualora ravvisi la mancanza del presupposto processuale o accolga l'eccezione, come nella fattispecie, egli respinge l'azione in ordine e il suo pronunciato costituisce pertanto una “sentenza” (v. Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 315 nota 378; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, pag. 391). Ciò premesso il ricorso per cassazione è ricevibile.

                                   2.   Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, compresa la capacità delle parti o dei loro rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC). La qualità per agire pertiene alle condizioni sostanziali della pretesa ed è un presupposto di merito poiché deve essere verificata d'ufficio ad ogni stadio di causa (RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2; I-2008 pag. 1092 consid. 5a). Non sussistendo motivo per trattare diversamente i presupposti di merito da quelli processuali, se un presupposto sembra dubbio, il giudice ne ordina l'accertamento (art. 99 cpv. 1 CPC). Ora, che il giudice non debba necessariamente attendere l'udienza di discussione – come prevede l'art. 99 cpv. 1 CPC – per ordinare l'accertamento di un presupposto dubbio è vero (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 315 nota 377). Resta il fatto però ch'egli deve rispettare il diritto di essere sentito delle parti. A tal fine è sufficiente che segua, per analogia, la procedura degli incidenti processuali (art. 98 CPC): egli ordina perciò l'accertamento del presupposto da chiarire e indice un'udienza (art. 93 cpv. 1 CPC). Se mai, ravvisandosi particolari difficoltà, il giudice può ordinare che la discussione della domanda processuale “sia preceduta da un unico scambio di atti scritti” (art. 93 cpv. 2 prima frase CPC), ma ciò non lo esonera dal convocare poi le parti.

                                   3.   Nella fattispecie non consta nulla del genere. Esaminata l'istanza il Pretore l'ha dichiarata inammissibile senza seguire procedura alcuna. Ciò offende non solo le regole più elementari di un equo processo, ma viola apertamente il diritto di esprimersi delle parti (art. 84 CPC), e soprattutto della parte istante la quale si è vista respingere l'azio­ne in ordine senza aver potuto prendere posizione sull'esistenza del presupposto di merito. Ora, un atto di procedura diretto contro una parte che non è stata messa in condizione di rispondere è nullo (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC) e la nullità va rilevata d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). Ciò vale non solo per gli atti di procedura, ma anche per le sentenze, ove siano impugnate (art. 146 CPC). È vero che una violazione del diritto d'essere sentito può considerarsi sanata qualora la parte abbia avuto modo di esprimersi davanti a un'autorità di ricorso munita di piena cognizione in fatto e in diritto (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2), ma tale sanatoria costituisce l'eccezione, non la regola, e comunque non giova nell'ambito di un ricorso per cassazione. Ne segue che la sentenza del Pretore va dichiarata nulla per inosservanza del contraddittorio.

                                   4.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma si giustifica equitativamente di rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, la parte convenuta non avendo proposto di respingere il ricorso non può essere tenuta a sopportare costi, mentre lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa (sulla nozione di “parte”: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 156 e n. 1 ad art. 159) e non può essere tenuto a rifondere alcunché (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4).

Per questi motivi,

pronuncia:                1.   Il ricorso per cassazione è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                 La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2010.53 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.08.2010 16.2010.53 — Swissrulings