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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.04.2011 16.2010.36

6 avril 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,302 mots·~7 min·3

Résumé

Contratto di trasporto - esclusa l'audizione del coniuge - legittimazione passiva - prova della conclusione del contratto per trasporto effettuato per conto di terzi - intestazione fattura non determinante - prova del rapporto di rappresentanza a carico di chi se ne prevale - contenuto del ricorso

Texte intégral

Incarto n. 16.2010.36

Lugano 6 aprile 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 21 aprile 2010 presentato da

RI 1 (patrocinato dall'  

contro la sentenza emessa il 21 aprile 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa inc. IU.2009.80 (contratto di trasporto) promossa con istanza 24 aprile 2009 da  

CO 1 (rappresentata da);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 16 aprile 2007 la ditta di spedizioni e traslochi CO 1 ha emesso una fattura di complessivi fr. 3800.– incluse le spese assicurative, concernente il trasporto da Bellinzona a Colonia di dieci oggetti di arte africana. La fattura, intestata a __________ c/o RI 1, è rimasta impagata. Il 16 febbraio 2009 CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il PE n. __________ dell'UE di Lugano per l'incasso di fr. 3744.– oltre accessori, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

                                  B.   Con istanza 24 aprile 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 3744.– oltre interessi e accessori così come il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al citato precetto esecutivo . All'udienza del 25 maggio 2009, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l’istanza contestando la sua legittimazione passiva, il trasporto in questione essendo stato da lui commissionato per conto della ditta __________ c. di cui egli è l'amministratore.

                                  C.   Statuendo il 16 marzo 2010 il Pretore, ammessa la legittimazione passiva del convenuto, ha accolto l'istanza obbligando RI 1 a versare all'istante fr. 3744.– oltre interessi al 5% dal 3 settembre 2008 e spese esecutive, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al menzionato PE.

                                  D.   Con ricorso per cassazione del 21 aprile 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.  327 CPC ticinese lett. e) e g). Con decreto 26 aprile 2010 il presidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 7 maggio 2010 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).

                                   2.   Il ricorrente si duole innanzi tutto del fatto che il Pretore ha negato l'assunzione testimoniale di L__________ __________ la quale, avendo tenuto i contatti con la ditta istante, avrebbe potuto riferire l'esistenza del rapporto di rappresentanza. Ora, per tacere del fatto che l'art. 228 n. 1 CPC ticinese esclude l'audizione testimoniale del coniuge di una parte, è il convenuto medesimo ad aver rinunciato all'audizione della moglie (cfr. verbale 25 maggio 2009 pag. 1). Censurare una violazione del diritto di essere sentito in circostanze del genere rasenta la temerarietà.

                                   3.   Per l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

                                   4.   Il Pretore, basandosi sulla deposizione di C__________ __________, ha concluso alla legittimazione passiva del convenuto ritenendo che sia stato quest'ultimo, per il tramite della moglie, a commissionare all'istante il trasporto degli oggetti di arte africana. La ricorrente ritiene arbitraria questa conclusione sostenendo che nulla agli atti permette di addebitare il contratto di trasporto alla sua persona, tant'è che la stessa C__________ __________ ha lasciato sufficientemente intendere che L__________ __________ si fosse legittimata quale rappresentante della __________ Inc e che, in ogni caso, la stessa dovesse ritenere dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza. Per di più l'istante medesima aveva intestato la fattura e il relativo richiamo di pagamento alla società __________ Inc.

                                         Sennonché così argomentando il ricorrente si limita a contrapporre una diversa valutazione della testimonianza di C__________ __________, senza tuttavia spiegare perché quella fornita dal primo giudice sarebbe manifestamente insostenibile e quindi arbitraria. Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. In concreto, ancorché la deposizione di C__________ __________ possa apparire “ermetica”, non si può ritenere che il Pretore ne abbia tratto conclusioni, oltre che erronee, anche insostenibili, destituite di fondamento serio e oggettivo o in aperto contrasto con gli atti, tant'è che nemmeno il ricorrente contesta il fatto che i contatti con la ditta di trasporti siano stati tenuti da sua moglie. Certo, la fattura e il relativo richiamo di pagamento sono intestati a __________ Inc, c/o RI 1 (doc. B e C), ma la semplice emissione o intestazione di una fattura non consente di per sé di trarre conclusioni certe circa la titolarità del rapporto contrattuale (II CCA sentenza 12.2005.__________ del 2 novembre 2005). Né il convenuto, al quale incombeva l'onere della prova, ha addotto elementi dai quali poter dedurre che egli aveva concluso il contratto in nome della rappresentata e non in nome proprio (Watter in: Basler Kommentar, 4ª edizione, n. 34 ad art. 32 CO). Ne discende che la sentenza impugnata, con la quale il primo giudice ha ammesso la legittimazione passiva del convenuto, non può essere considerata arbitraria. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

                                   5.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità, la redazione di una lettera non avendo causato alla resistente un incomodo apprezzabile.                                                                

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 550.–

                                         sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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