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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.09.2011 16.2010.26

30 septembre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·877 mots·~4 min·3

Résumé

Rigetto definitivo dell'opposizione - assunzione d'ufficio di prove da parte del giudice - richiesta all'istante di provare la notifica del titolo esecutivo

Texte intégral

Incarto n. 16.2010.26

Lugano 30 settembre 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 12 marzo 2010 presentato dall'

  RI 1   

contro la sentenza emessa il 21 febbraio 2010 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa n. 220-2009-S (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 28 ottobre 2009 da  

CO 1 );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che con istanza 28 ottobre 2009 lo CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di Giubiasco il rigetto in via definitiva dell'oposizione interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 100.–;

                                         che tale importo corrisponde alla tassa di giustizia posta a carico del convenuto con risoluzione n. __________del 13 giugno 2008 della Sezione della circolazione;

                                         che all'udienza del 24 novembre 2009, indetta per il contraddittorio, il convenuto, unico comparente, ha proposto di respingere l'istanza poiché sprovvista di un valido titolo esecutivo, non avendo egli ricevuto la decisione in questione;

                                         che statuendo il 21 febbraio 2010 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza;

                                         che con ricorso per cassazione del 12 marzo 2010, al quale il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo con decreto 26 marzo 20120, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                         che il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla presenza di un valido titolo esecutivo nonostante l'istante non abbia dimostrato la sua notifica al destinatario, la prova in tal senso essendo stata assunta dal primo giudice dopo l'udienza di contraddittorio e quindi senza che egli ne fosse a conoscenza;

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che la decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);

                                         che il ricorrente si duole essenzialmente del fatto per il primo giudice di aver assunto una prova d'ufficio, dopo l'udienza di contraddittorio;

                                          che invero l'art. 20 cpv. 2 vLALEF imponeva alle parti l'obbligo di produrre all'udienza di contraddittorio i documenti a suffragio delle rispettive ragioni;

                                          che, nondimeno, il ricorrente non indica quale norma vieterebbe al giudice, tenuto ad accertare d'ufficio la presenza di un valido titolo esecutivo (D. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n. 115 ad art. 80 LEF e n. 50 ad art. 84 LEF), di assumere delle prove, a condizione che questo suo agire sia compatibile con le esigenze di celerità della procedura sommaria (art. 20 cpv. 6 vLALEF);

                                         che in concreto tali esigenze sono state rispettate il giudice essendosi limitato a chiedere all'istante “la prova dell'avvenuto invio per posta raccomandata” della decisione 13 giugno 2008, tanto più che la decisione, secondo le prove documentali prodotte dall'istante (indicazioni postali circa l'invio raccomandato n. 98.__________), è stata consegnata allo sportello dell'ufficio postale di Lugano 1 il 17 giugno 2008;

                                         che l'agire del giudice di pace può tutto sommato essere tutelato;

                                         che non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, il ricorso deve essere respinto;

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);

                                         che nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente, è opportuno soprassedere a ogni prelievo, il quale si risolverebbe con ogni probabilità in un mero costo aggiuntivo per le finanze pubbliche (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese),

                                         che non si pone problema di ripetibili all'istante, al quale il ricorso nemmeno è stato notificato;

                                         che, a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché il ricorso difettasse sin dall'inizio della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri processuali rende la domanda senza oggetto.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC ticinese

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese né si assegnano indennità.

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.

                                   4.   Intimazione a:

-    ; -  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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