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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.09.2011 16.2010.25

9 septembre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,008 mots·~5 min·4

Résumé

Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di multa quale titolo esecutivo - libero apprezzamento del giudice nella quantificazione delle ripetibili -

Texte intégral

Incarto n. 16.2010.25

Lugano 9 settembre 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 12 marzo 2010 presentato dall'

  RI 1   

contro la sentenza emessa il 21 febbraio 2010 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco, nella causa n. 224-2009-S (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 5 novembre 2009 da  

CO 1 );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che con decisione del 16 maggio 2008 lo CO 1 ha inflitto a RI 1  una multa disciplinare di fr. 75.– per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale relativa all'imposta cantonale e federale diretta 2006; 

                                         che con istanza del 5 novembre 2009 lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Giubiasco di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 135.– rivendicati a titolo di multa disciplinare e tasse di diffida;

                                          che all'udienza del 1° dicembre 2009, indetta per il contraddittorio, il convenuto – unico comparente – ha proposto di respingere l'istanza contestando la presenza di un valido titolo esecutivo né per la multa, non avendo mai ricevuto la decisione del 16 maggio 2008, né per le tasse di diffida a comprova delle quali l'istante non ha prodotto nessun documento;

                                          che statuendo il 21 febbraio 2010 il Giudice di pace, accertata la mancanza di un valido titolo esecutivo, ha respinto l'istanza ponendo gli oneri processuali di complessivi fr. 75.– a carico dell'istante, senza riconoscere indennità al convenuto, negando la temerarietà dell'agire dell'istante poiché il contribuente “avrebbe per lo meno dovuto dimostrare di aver consegnato la dichiarazione fiscale”;

                                         che con ricorso per cassazione del 12 marzo 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio per ottenere la condanna dell'istante al pagamento di un'indennità di fr. 210.–;

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che la decisione impugnata è stata comunicata prima del 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);

                                         che per il ricorrente il termine di ricorso sarebbe scaduto il venerdì 12 marzo 2010;

                                         che il ricorso, recante la data del 12 marzo 2010, è stato consegnato all'ufficio postale di Lugano Molino Nuovo il 13 marzo seguente alle ore 10.00 (data del timbro postale sulla busta d'invio);

                                         che in tali circostanze il ricorso sarebbe tardivo e sfuggirebbe a qualsiasi esame;

                                         che si volesse prescindere da ciò, il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte;

                                         che nella fissazione e suddivisione delle spese e delle ripetibili il primo giudice fruisce di una notevole latitudine: il suo pronunciato può essere censurato, di conseguenza, solo per eccesso o abuso del potere d'apprezza­mento (Rep. 1996 pag. 171).

                                          che contrariamente a quanto il ricorrente sostiene, il fatto di dirigere uno studio d'avvocatura ancora non significa che un'eventuale indennità debba essere determinata sulla base della vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati valevole per i soli patrocinatori professionali (art. 1), alla stessa stregua del vecchio regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 10);

                                          che, infatti, la persona fisica che agisce da sé ha diritto soltanto a un'equa indennità per l'incomodo (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9 con rinvii);

                                         che, in concreto, ciò si ravvisa solo qualora la partecipazione all'udienza davanti al Giudice di pace avesse cagionato al convenuto particolari costi oppure comportato apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno;

                                         che tali premesse non si riscontrano nella fattispecie, l'interessato nemmeno pretendendo di avere incontrato particolari disagi d'ordine professionale o affrontato esborsi di rilievo, dando solo per scontata la “perdita di tempo”;

                                         che, anche se per altri motivi, la decisione del primo giudice di non concedere un'indennità al convenuto non appare il frutto di un abuso del potere di appezzamento di cui egli gode in materia di spese e ripetibili;

                                         che gli oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);

                                         che nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente, è opportuno soprassedere a ogni prelievo, il quale si risolverebbe con ogni probabilità in un mero costo aggiuntivo per le finanze pubbliche (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese),

                                         che non si pone problema di ripetibili all'istante, al quale il ricorso nemmeno è stato notificato;

                                         che, a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché il ricorso difettasse sin dall'inizio della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri processuali rende la domanda senza oggetto.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC ticinese

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.

                                   4.   Intimazione a:

   ;  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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