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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.03.2011 16.2010.20

4 mars 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,686 mots·~8 min·5

Résumé

Contratto di lavoro - pretesa di risarcimento danni nei confronti del lavoratore - presupposti - prova dell'agire illecito - indebito arricchimento - presupposti

Texte intégral

Incarto n. 16.2010.20

Lugano 4 marzo 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 19 febbraio 2010 presentato da

RI 1   

contro la sentenza emessa l'8 febbraio 2010 dal Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa n. 267-31/2009 (contratto di lavoro) promossa con istanza 17 giugno 2009 nei confronti di  

CO 1CO 1 ;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   CO 1 ha lavorato per la società RI 1 come “venditrice al telefono” dal 14 maggio al 31 ottobre 2007, giorno in cui le è stata notificata la disdetta del contratto. Per il recupero delle proprie pretese salariali ammontanti a fr. 1000.– oltre accessori, CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il PE n. __________ dell'UE di Lugano al quale l'escussa ha interposto opposizione. Su istanza della procedente, con sentenza 25 maggio 2008 il Giudice di pace del circolo di Vezia ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla RI 1.  

                                  B.   Con istanza del 17 giugno 2009 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il pagamento di fr. 1496.–, così come il rigetto dell'opposizione da questa interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, rivendicati quale risarcimento danni e indebito arricchimento. La pretesa si riferisce al pagamento della spesa sostenuta per la riparazione di una serratura dell'auto della ditta danneggiata dalla dipendente e alla restituzione di fr. 250.– quale salario percepito in eccedenza dalla dipendente per delle ore lavorative non effettuate nel mese di ottobre 2007. All'udienza del 14 luglio 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza.

                                  C.   Statuendo l'8 febbraio 2010 il Giudice di pace, dopo aver rimproverato all'istante di non avere provato la responsabilità della convenuta né le premesse per indebito arricchimento, ha respinto l'istanza.

                                  D.   Con ricorso per cassazione del 19 febbraio 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 lett. g CPC ticinese. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale non ritenendo provate le sue pretese. CO 1 non ha presentato osservazioni al ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011, la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).

                                   2.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

                                   3.   Il Giudice di pace ha respinto la pretesa di risarcimento danni formulata dall'istante essendosi questa limitata a provare il danno ma non anche la responsabilità della convenuta, ovvero che  la rottura delle chiavi della sua auto fosse da ricondurre a un comportamento della convenuta. La ricorrente non condivide questa conclusione, ritenendo invece di aver fornito sufficienti elementi a comprova del fatto che il danno poteva essere stato cagionato solo dalla convenuta.

                                         Sennonché, così argomentando, la ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato. In concreto la ricorrente si limita sostanzialmente a dissentire dalla conclusione del primo giudice, riproponendo il suo punto di vista, senza che ciò basti a concretizzare una qualsiasi censura di arbitrio.

                                   4.   Si volesse da ciò prescindere ed esaminare il ricorso nel merito, la conclusione del primo giudice che non ha ritenuto provata la pretesa risarcitoria dell'istante non è arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.

                                         Nella fattispecie la pretesa di risarcimento danni si àncora sull'art. 41 CO . Ora, questa norma concede alla parte lesa il diritto di ottenere il risarcimento del danno patito in seguito all'agire illecito di un terzo. L'onere della prova dei presupposti dell'azione risarcitoria, ovvero la prova di un atto illecito, della colpa del responsabile, di un danno e di un nesso causale adeguato tra l'illecito ed il danno, spetta alla parte danneggiata (Schnyder in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4ª edizione, n. 1 ad art. 42 CO). In concreto, se la prova del danno è indubbia, Angelo Crivelli avendo confermato di aver visionato presso l'istante “l'impugnatura di una chiave senza lama” (cfr. deposizione del 25 agosto 2009), così come la sua entità, suffragata da prove documentali (cfr. doc. 2 e 3), tutto si ignora sulla sua causa e sul responsabile dell'evento. Al riguardo, al momento dell'intervento dei due agenti di polizia M__________ __________ e A__________ __________, la convenuta non era presente sul posto (cfr. deposizioni del 25 agosto 2009), di modo che questi hanno potuto riferire unicamente quanto loro raccontato dall'istante, ciò che esclude qualsiasi valore probatorio alla loro deposizione (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 237). E siccome la versione della ricorrente, secondo la quale sarebbe stata la convenuta a danneggiare intenzionalmente le chiavi dell'auto, non ha trovato nessun riscontro, la conclusione del primo giudice non può essere considerata arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Si aggiunga che a identica soluzione si giungerebbe anche applicando l'art. 321e CO secondo il quale il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro, giacché la norma prevede gli stessi presupposti dell'art. 41 CO, (cfr. Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 4 ad art. 321e CO).

                                   5.   Per quanto attiene alla richiesta di restituzione di salari pagati in eccedenza per delle ore lavorative non prestate dalla dipendente, la pretesa si fonda sulle norme dell'indebito arricchimento (art. 62 segg. CO). In tal caso spetta all'istante provare i presupposti per l'applicazione di questa norma, ovvero l'arricchimento di un soggetto, l'impoverimento dell'avente diritto e l'assenza di una giusta causa (Schulin in: Basler Kommentar, op. cit., n. 41 ad art. 62 CO).

                                         In concreto il Giudice di pace, esaminati i due contratti sottoscritti dalle parti lo stesso 14 maggio 2007: il primo in cui era previsto un salario mensile di fr. 750.– per tre ore lavorative oltre a fr. 250.– a titolo di provvigione mensile anticipata (doc. 4), e il secondo in cui il salario mensile ammontava a fr. 1000.– per quattro ore lavorative (doc. 5), ha ritenuto infondata la pretesa dell'istante in entrambi i casi, i due contratti prevedendo in sostanza una remunerazione mensile di fr. 1000.–. La ricorrente dissente da tale conclusione e sostiene invece che solo il primo contratto  vincolava le parti. Sennonché, l'interpretazione fornita dalla ricorrente non basta a dimostrare che la conclusione del primo giudice sia manifestamente insostenibile. Tanto meno se si pensa che la lavoratrice si è sempre basata sul secondo contratto (cfr. lettere 6 ottobre 2007 allegato 1, 17 ottobre 2007 allegato 2, e 5 novembre 2007 allegato 5).

                                         Quanto alle ore di lavoro effettivamente prestate dalla convenuta, il primo giudice ha ritenuto che le tre ore indicate nel conteggio per la cassa disoccupazione (doc. 6) fossero perfettamente conformi al contenuto del primo contratto di lavoro che prevedeva – appunto – tre ore di lavoro nel periodo di prova (doc. 4). L'affermazione della ricorrente secondo cui alla convenuta sarebbe sempre stato versato un salario mensile di fr. 750.–, è per contro un'allegazione di parte che non ha trovato nessun riscontro probatorio. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone problema di ripetibili, la convenuta avendo rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.             

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

 ;   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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