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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.01.2011 16.2010.114

12 janvier 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,519 mots·~8 min·4

Résumé

Rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto di locazione quale riconoscimento di debito - contratto sottoscritto solo dal marito - quando è vincolante anche per la moglie - eccezioni proponibili - inadempienza del contratto

Texte intégral

Incarto n. 16.2010.114

Lugano 12 gennaio 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 22 ottobre 2010 presentato da

RI 1  

contro la sentenza emessa il 13 ottobre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa inc. EF.2010.__________ (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 9 agosto 2010 da  

 CO 1 (patrocinati dall');  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 30 giugno 2008 RI 1 ha sottoscritto con CO 2 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest'ultimo e della moglie CO 1 in via __________ a __________ per una pigione mensile di fr. 650.– oltre a fr. 100.– quale acconto per le spese accessorie;

                                         che il locatore ha disdetto la locazione per il 28 febbraio 2010;

                                         che il 19 maggio 2010 CO 2 e CO 1 hanno fatto notificare a __________, moglie di RI 1 e condebitrice solidale, il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano di fr. 13 300.– oltre accessori, rivendicati a titolo di pigioni scadute per i mesi da gennaio ad aprile 2010 oltre a una pretesa per risarcimento danni, al quale l'escussa ha interposto tempestiva opposizione;

                                         che con istanza 9 agosto 2010 CO 2 e CO 1 hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano sezione 5 il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al citato PE limitatamente a fr. 3400.– corrispondenti alle sole pigioni rimaste insolute;

                                         che all'udienza del 13 ottobre 2010, indetta per il contraddittorio, l'istante ha ridotto la sua pretesa a fr. 1500.– (pari alla pigione di gennaio e febbraio 2010), mentre __________ ha proposto di respingere l'istanza;

                                         che statuendo quel giorno medesimo il Pretore, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza non avendo la convenuta reso verosimile la sua eccezione circa la presenza di difetti nell'ente locato;

                                         che con ricorso per cassazione del 22 ottobre 2010 __________ è insorta contro il predetto giudizio per ottenerne l'annullamento, il primo giudice non avendo considerato le eccezioni sollevate con riferimento allo stato dell'ente locato;

                                         che con osservazioni 29 dicembre 2010 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;

e considerando

in diritto:                        che la decisione impugnata essendo stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011, la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);

                                         che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                         che giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese, disposto sul quale è implicitamente basato il ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che la ricorrente rimprovera al primo giudice di avere considerato il contratto di locazione valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione, nonostante l'inadempienza contrattuale della parte  locatrice;

                                         che nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 190), tale da permettere al creditore di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 LEF);

                                         che in quest'ambito, l'esame del giudice verte unicamente sulla liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate, ritenuto che attraverso un giudizio sommario emanato in base a criteri d'apparenza, il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l'esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione, ovvero se contiene la dichiarazione di volontà dell'escusso di riconoscersi debitore nei confronti dell'istante di una determinata somma di denaro (art. 82 LEF; D. Staehelin op. cit., n. 21 segg. ad art. 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 163);

                                         che nella fattispecie, il contratto di locazione è stato sottoscritto dal solo RI 1, e un riconoscimento di debito sottoscritto dal marito può vincolare la moglie qualora egli abbia agito come rappresentante dell'unione coniugale senza eccedere i propri poteri in un modo riconoscibile per i terzi (cfr. DTF 75 I 3-4, consid. 1; D. Staehelin, op. cit., n. 62 ad art. 82 LEF; Stücheli, op. cit., pag. 332 seg.; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 74 ad art. 82 LEF);

                                         che, quindi, ove il debito posto in esecuzione sia manifestamente stato contratto per “i bisogni correnti della famiglia” (art. 166 cpv. 1 CC), nei quali rientrano l'abitazione familiare (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 204 n. 341) la firma di un solo coniuge è opponibile anche all'altro;

                                         che in tali circostanze l'accertamento del primo giudice sulla presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione prodotto dagli istanti (doc. B) non appare arbitrario;

                                         che di fronte a un tale titolo il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF);

                                         che in questo contesto spetta all'escusso dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio, ovvero sostanziarle in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle sue allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (D. Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF; Stücheli, op. cit., pag. 350 con riferimenti);

                                         che in caso di un'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici, ove l'escusso sollevi l'eccezione di non corretto adempimento del contratto, per una parte della dottrina e giurisprudenza non è necessario rendere attendibile l'eccezione di inadempimento ma è sufficiente che essa non risulti subito infondata perché sia il creditore a doverne rendere verosimile l'inconsistenza (prassi di Basilea-Città: v. D. Staehelin, op. cit., n. 106 e 107 ad art. 82 LEF e n. 49 ad art. 84; sentenza del Tribunale federale del 13 ottobre 1986 pubblicata in: Rep. 1987 pag. 150 seg.);

                                         che per un'altra parte della dottrina e giurisprudenza, il rigetto provvisorio dell'opposizione è concesso salvo se l'escusso rende almeno credibile l'eccezione di mancato adempimento (prassi di Basilea Campagna: D. Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 82 LEF; Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989, pag. 348; Rep. 1986 pag. 112-113; CEF sentenza inc. 14.2008__________ del 10 ottobre 2008 consid.2; CCC sentenza inc. 16.2007.__________ del 28 novembre 2007, consid. 2);

                                         che in quest'ottica la conclusione del primo giudice secondo la quale la convenuta non ha reso verosimile la presenza di difetti nell'ente locato, non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile;

                                         che, infatti, la documentazione fotografica prodotta all'udienza non permette di comprovare la presenza di difetti nell'ente locato, giacché non è dato di sapere quando le fotografie siano state scattate poiché la locazione ha avuto inizio il 1° luglio 2008 mentre le pigioni poste in esecuzione si riferiscono ai mesi di gennaio e febbraio 2010, né risulta che la convenuta abbia mai manifestato alla controparte la presenza di difetti nell'ente locato;

                                         che in circostanze siffatte, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove documentali ed errata applicazione dell'art. 82 LEF da parte del primo giudice, il ricorso deve essere respinto;

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), ritenuto l'obbligo per la ricorrente di rifondere alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:            1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

2.Gli oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, sono posti a carico della ricorrente, che rifonderà alla controparte

     fr. 300.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–,; – avv.,  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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