Incarto n. 16.2009.85
Lugano 21 dicembre 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 3 settembre 2009 presentato da
RI 1 (rappresentata dall'amministratore unico RA 1)
contro la sentenza emessa il 13 luglio 2009 dal Giudice di pace del circolo di Locarno, nella causa inc. 34/09 (contratto d'appalto) promossa con istanza 17 giugno 2009 da
CO 1 (rappresentata dal gerente RA 2 Cavigliano),
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 17 giugno 2009 l'officina meccanica CO 1 ha convenuto la società RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Locarno per ottenere il pagamento di fr. 1218.70 oltre interessi del 5% dal 9 aprile 2009 e spese esecutive, così come il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno. Tale importo si riferisce al saldo di una fattura del 9 marzo 2009 emessa dall'istante per lavori di riparazione eseguiti su un veicolo della convenuta.
B. All'udienza del 13 luglio 2009, indetta per la discussione, l'istante si è confermata nella sua domanda, mentre la convenuta non si è presentata ed è rimasta preclusa. Statuendo quel giorno medesimo il giudice di pace, basandosi sulle prove documentali prodotte dall'istante dalle quali ha dedotto la fondatezza della sua pretesa, ha accolto l'istanza e ha obbligato la convenuta a versare fr. 1218.70 oltre a spese legali di fr. 546.98, gli interessi e le spese esecutive.
C. Con ricorso per cassazione del 3 settembre 2009 la RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC sostenendo in sostanza di avere provveduto al pagamento di fr. 1218.70 già il 10 giugno 2009, di avere versato gli interessi e spese esecutive l'8 luglio 2009 direttamente all'UEF di Locarno e rimprovera al primo giudice di aver violato gli art. 74 e 75 CPC, riconoscendo all'istante l'importo di fr. 546.98 per spese legali sebbene non rivendicato con la sua istanza. L'8 ottobre 2009 l'istante ha ammesso di avere ricevuto il 17 giugno 2009 fr. 1218.70 e l'8 luglio successivo il saldo delle spese esecutive e degli interessi ma non le “protestate spese” né quelle di avvocatura.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
2. Il Giudice di pace ha accolto l'istanza rilevando che la documentazione prodotta dall'istante rispecchiava le pretese rivendicate in giudizio. La ricorrente rimprovera in primo luogo al primo giudice di aver riconosciuto all'istante fr. 546.98, corrispondenti all'onorario e alle spese fatturate dall'avv. __________ il 24 giugno 2009, ancorché “non oggetto dell'istanza del 17 giugno 2009 e neppure del precetto esecutivo”. Egli rileva poi di avere versato alla controparte, il 10 giugno 2009, fr. 1218.70 e l'8 luglio successivo il saldo delle spese esecutive e degli interessi direttamente all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Locarno.
3. a) In concreto, con l'istanza del 17 giugno 2009, l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1218.70 oltre interessi e spese esecutive sulla base della fattura da lei allestita l’9 marzo 2009. All'udienza di discussione del 13 luglio 2009 essa ha ribadito la domanda. Ora, è vero che sul relativo verbale di udienza il giudice di pace ha aggiunto al citato importo anche le “spese di avvocato fr. 546.98” senza che sia dato di capire se tale posta sia stata eventualmente rivendicata dalla parte. Resta il fatto che tale richiesta non costituisce un'estensione della domanda ai sensi dell'art. 75 lett. b CPC, l'istante non avendo formulato nessuna pretesa in tal senso essendosi limitata a confermare “l'istanza in quanto il convenuto si oppone al pagamento senza addurre motivo valido di contestazione”.
b) Del resto, un'estensione della domanda è ipotizzabile solo nel caso in cui questa si basi sullo stesso complesso di fatti della domanda principale, fattispecie estranea al caso concreto, con la domanda principale l'istante avendo chiesto il pagamento di una mercede derivante da un contratto di appalto, mentre le spese legali costituiscono una richiesta di risarcimento del danno, come tale quindi inammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 e 2 ad art. 75). Le spese legali dovute all'intervento dell'avv. __________ non rientrano neppure nel concetto di ripetibili, debitamente protestate dall'istante, trattandosi in questo caso delle spese indispensabili causate dal processo (art. 150 CPC), mentre le spese legali di assistenza preprocessuali, come quelle in discussione, costituiscono una posta del danno da rivendicare separatamente nell'istanza (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 150; Cocchi/Trezzini, op. cit., Appendice 2000/2004, n. 57 ad art. 150).
c) Ciò posto, secondo l'art. 86 CPC il giudice deve pronunciare su tutta la domanda a non oltre i limiti di questa ovvero non può concedere alla parte più di quanto da questa richiesto (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 e 3 ad art. 86). Il fatto, quindi, per il primo giudice di aver riconosciuto all'istante una pretesa risarcitoria per spese legali non contemplata nell'istanza né rivendicata all'udienza di discussione, costituisce un'errata applicazione dell'art. 86 CPC. Per di più giovi rilevare che foss'anche stata ammissibile sulla base dell'art. 74 lett. a CPC, alla controparte deve essere data la possibilità di esprimersi sulla nuova domanda, pena la violazione del diritto di essere sentito (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 86). Ne discende che su questo punto il ricorso è provvisto di buon diritto.
4. Per quanto riguarda la pretesa principale, l'istante ha confermato che il 17 giugno 2009, giorno dell'introduzione dell'istanza, la stessa aveva “ricevuto il saldo della nostra fattura ma mancavano gli interessi e le spese di procedura”. Perché essa abbia ancora preteso tutto l'importo non è dato di sapere né si capisce perché ancora all'udienza del 13 luglio 2009 essa abbia reiterato la domanda. Quale interesse concreto e attuale l'istante avesse ancora ad ottenere una decisione da parte del Giudice di pace rimane un mistero. Nelle azioni di condanna a una prestazione tale interesse è dato quando una pretesa non viene onorata, così che l'azione giudiziaria è l'unico mezzo per ottenere il soddisfacimento del diritto che si pretende leso (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 190, n. 11 segg.; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, 2000, pag. 12; Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar ZPO SG, 1999, n. 3 ad art. 63). Ove la pretesa dell'istante sia soddisfatta l'interesse viene meno (DTF 122 III 279 consid. 3a; Olgiati, op. cit., loc. cit.).
Ciò premesso, posto che al momento in cui ha promosso l’azione giudiziaria l'istante aveva ottenuto quanto meno parziale soddisfazione, il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare l'istanza senza interesse giuridico e, su quel punto, stralciarla dai ruoli senza entrare nel merito (art. 351 cpv. 1 CPC). E siccome l'esistenza di un interesse giuridico costituisce un presupposto processuale ed va verificato d'ufficio dal giudice (Olgiati, op. cit., pag. 11), l'assenza del medesimo comporta, per quel che concerne l'importo di fr. 1218.70, l'irricevibilità dell'istanza. Il ricorso su questo punto si rivela fondato.
5. In merito agli interessi e delle spese esecutive (fr. 90.05), per contro, il pagamento è avvenuto per ammissione della ricorrente l'8 luglio 2009, ovvero dopo l'inoltro della causa ma prima dell'udienza di discussione del 13 luglio 2009. Il modo d'agire della convenuta, che si può ritenere avere aderito su questo punto all'istanza, configura acquiescenza ai sensi dell'art. 352 cpv. 1 CPC). In tali circostanze, il giudice di pace avrebbe dovuto prenderne atto e nuovamente stralciare la causa dai ruoli senza entrare nel merito della stessa. E anche su questo punto il ricorso, che ha evidenziato l'errata applicazione del diritto procedurale da parte del primo giudice, deve essere accolto.
6. Visto quanto precede, e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera nel senso indicato e una nuova ripartizione del pronunciato sugli oneri processuali che seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Invero l'istante è risultato vincente solo per quel che concerne la pretesa di fr. 90.05 riferita agli interessi e alle spese esecutive ma perdente sull'importo di fr. 1218.70. Nondimeno il convenuto avrebbe potuto e dovuto recarsi all'udienza, ciò che avrebbe posto fine immediatamente alla lite. Tutto sommato soccorrono giusti motivi per suddividere a metà la tassa di giustizia e le spese, senza assegnazione di indennità.
7. Gli oneri processuali di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà alla ricorrente, non patrocinata da un legale, un'equa indennità per l'incomodo occorsogli (commisurata alla circostanza ch'essa non si è valsa del patrocinio di un legale: RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione è accolto nel senso che la sentenza 13 luglio 2009 del Giudice di pace del circolo di Locarno è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. Nella misura in cui tende al pagamento di fr. 1218.70, così come al rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno per questo importo, l'istanza è irricevibile poiché priva di interesse giuridico.
2. Nella misura in cui tende al pagamento degli interessi e delle spese esecutive di fr. 90.05, così come al rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno per quest'importo, si prende atto dell'acquiescenza della convenuta e l'istanza è stralciata dai ruoli.
3. Le spese del giudizio di fr. 190.– (compresa la tassa di giustizia), da anticipare dall'istante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Non si assegnano indennità.
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 135.–
b) spese fr. 50.–
fr. 185.–
da anticipare dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 100.–.
III. Intimazione a:
; .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.