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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.12.2009 16.2009.83

28 décembre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,865 mots·~9 min·3

Résumé

Contratto di mandato - programma alimentare dimagrante - mercede - esigibilità - garanzia risultato non data - termine per osservazioni - motivazione sentenza -

Texte intégral

Incarto n. 16.2009.83

Lugano 28 dicembre 2009/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 27 agosto 2009 presentato da

 RI 1   

contro la sentenza emessa il 14 agosto 2009 dal Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco nella causa n. 16/2009/O (contratto di mandato) promossa con istanza 7 aprile 2009 da  

 CO 1 ;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Nel mese di settembre 2008 RI 1 si è rivolta a CO 1 per ottenere un programma alimentare personalizzato, basato sui suoi valori ematici, volto alla diminuzione del peso e la regolazione del metabolismo, denominato metabolic balance. Il 30 settembre 2008 RI 1 ha poi sottoscritto un documento dal quale si evince che il costo per tale consulenza ammontava a fr. 490.– pagabili alla consegna del programma. Preso atto che RI 1, nonostante avesse ricevuto il piano, non ha versato alcunché, CO 1 le ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona.

                                  B.   Con istanza del 7 aprile 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Giubiasco per ottenere il pagamento di fr. 490.– oltre accessori così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza del 24 aprile 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza sostenendo di non essere ”stata seguita nel modo concordato”.

                                  C.   Statuendo il 14 agosto 2009 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza e ha obbligato la convenuta a versare alla controparte fr. 490.– oltre interessi del 5% dal 1° novembre 2008 e spese, rigettando nel contempo l'opposizione interposta al noto PE . Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 64.–, sono state poste a carico della convenuta.

                                  D.   Con ricorso per cassazione del 27 agosto 2009 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente eccepisce innanzi tutto la nullità della sentenza per carenza di motivazione, il primo giudice non avendo in particolare indicato le norme di diritto alla base della sua decisione. Essa lamenta altresì la mancata risposta alle sue contestazioni. Nelle sue osservazioni del 3 novembre 2009 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   Secondo l'art. 331 cpv. 2 CPC il termine delle osservazioni a un ricorso per cassazione è di 20 giorni, ridotto a 10 gironi nella procedura sommaria o accelerata. In concreto, il ricorso è stato notificato a CO 1 il 18 settembre 2009 sicché le osservazioni del 3 novembre 2009 sono tardive e quindi irricevibili.

                                   2.   La documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.

                                   3.   La ricorrente eccepisce innanzi tutto la nullità della sentenza per carenza di motivazione ai sensi dell'art. 285 lett. e CPC, con particolare riferimento all'assenza dell'indicazione di una qualsiasi norma legislativa.

                                         Ora, l'art. 285 cpv. 1 lett. e CPC, applicabile su rinvio dell'art. 299 CPC, dispone che le sentenze e i decreti devono contenere, “a pena di nullità”, l'esposizione dei motivi. La motivazione può anche essere succinta, purché consenta al destinatario di capire come mai il giudice abbia deciso in un modo piuttosto che in un altro e permetta all'autorità di ricorso di verificare se tale decisione sia conforme al diritto (v. DTF 132 I 198 consid. 3, 131 I 20 consid. 3, 129 I 236 consid. 3.2 con richiamo). Il rispetto di simili premesse costituisce un imperativo d'ordine (lo stesso art. 285 cpv. 1 lett. e CPC commina la sanzione della nullità, che a norma dell'art. 142 cpv. 2 CPC va rilevata d'ufficio): un giudicato carente di motivazione, di conseguenza, deve essere dichiarato nullo indipendentemente dalla sua fondatezza (DTF 135 I 190 consid. 2.2).

                                         In concreto, il Giudice di pace supplente, accogliendo l'istanza, ha rilevato che “la convenuta il 30 settembre 2008 aveva firmato la proposta dell'istante, che il programma non è mai stato contestato per iscritto della convenuta e che le cause della riuscita o meno del programma possono essere imputate a diversi fattori non accertabili in questa sede”. Seppure succinta e ponendosi ai limiti delle esigenze minime di motivazione, essa permetteva a RI 1 di capire perché l'istanza è stata accolta e di valutare se fosse il caso di ricorrere in cassazione. In tali circostanze nulla osta all'esame del ricorso nel merito.

                                   3.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).

                                   4.   Il primo giudice ha obbligato la convenuta a versare all'istante l'importo di fr. 490.– da questi rivendicato per l'allestimento del programma alimentare personalizzato, non avendo la stessa provato di aver sollevato contestazioni in merito al contenuto del contratto, ovvero alle prestazioni proposte dall'istante. La ricorrente contesta siffatta conclusione, l'istante non avendole fornito le prestazioni promesse, ovvero il necessario sostegno e consulenza in caso di difficoltà, contestazioni delle quali il primo giudice non ha tenuto conto.

                                         Sennonché, così argomentando, la ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato. In concreto, la ricorrente si rivolge a questa Camera come se adisse un'autorità di secondo grado munita di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ciò che evidenzia il carattere appellatorio del ricorso. Nell'ambito di un ricorso per cassazione occorre dimostrare il carattere arbitrario del risultato raggiunto dal primo giudice indipendentemente dalle sue motivazioni (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 14 ad art. 327; DTF 129 I 173 consid. 3.1).

                                   5.   Per di più, in concreto, la conclusione del Giudice di pace supplente secondo cui la convenuta non ha fornito nessuna prova sull'inadempienza del contratto da parte dell'istante non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.

                                         a)   Nell'ambito di un contratto di mandato, quale quello in esame (cfr. Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, n. 4972 segg.), il mandatario si obbliga a compiere gli affari o i servigi di cui viene incaricato (art. 394 cpv. 1 CO). Per queste sue prestazioni egli ha diritto a una mercede quando questa sia stata stipulata o voluta dall'uso (art. 394 cpv. 3 CO; Fellmann, Berner Kommentar, n. 369 e 373 ad art. 394 CO). Salvo accordi contrari, la pretesa del mandatario nasce già con la conclusione del contratto (Fellmann, op. cit., n. 467 ad art. 394 CO), mentre diventa esigibile solo a compimento dell'ultima prestazione del mandato stesso (Fellmann, op. cit., n. 469 ad art. 394 CO), indipendentemente dall'ottenimento del successo desiderato dal mandante. La cattiva esecuzione del mandato può comportare una riduzione degli onorari del mandatario, che sono fissati tenendo in considerazione il valore della prestazione effettivamente effettuata (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5252). Una soppressione completa dell'indennità al mandatario può avvenire unicamente quando la sua prestazione risulta completamente inutilizzabile dal mandante, ciò che corrisponderebbe a una totale inadempienza contrattuale (DTF 124 III 423 consid. 3b-c, 4a; Fellmann, op. cit., n. 496 e segg. ad art. 394 CO, in particolare n. 501 e 540; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 4ª edizione, pag. 292 n. 4).

                                         b)   Il mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione per le sue prestazioni deve dimostrare l'esistenza del contratto così come la congruità della sua pretesa (Fell-mann, op. cit.,  n. 439 segg. ad art. 394 CO), questioni non controverse nel caso concreto, mentre la prova dell'inadempienza del mandato incombe al mandante, in concreto alla convenuta (Weber, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4ª edizione, n. 32 ad art. 398 CO). Ora, il solo fatto per la convenuta di aver giustificato il mancato pagamento della pretesa avversaria per non essere “stata seguita nel modo concordato” (cfr. verbale di udienza 24 aprile 2009), non basta a comprovare una qualsiasi inadempienza da parte dell'istante il quale, senza essere stato smentito, ha sostenuto di non aver ricevuto nessuna contestazione scritta da parte della convenuta. A fronte della richiesta di pagamento avversaria, ribadita in due solleciti di pagamento (doc. E e F), la convenuta non ha quindi dimostrato di aver sollevato un qualsiasi tipo di rimostranza, in particolare di avere segnalato all'istante eventuali sue inadempienze. Quanto alla promessa di perdita di peso in tempi brevi, della quale non vi è comunque nessuna traccia nel programma alimentare (doc. D) che fa esplicito riferimento solo all'assistenza da parte dell'istante, la stessa esula dalle caratteristiche del contratto di mandato (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 4959). Ne discende che il ricorso deve essere respinto.

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili alla controparte, le cui osservazioni sono irricevibili (sopra consid. 1).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-   ; -   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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