Incarto n. 16.2009.81
Lugano 28 dicembre 2009/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 22 giugno 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 2 giugno 2009 dal Giudice di pace del circolo di Lugano, nella causa 284a/09/S (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 3 aprile 2009 da
CO 1 (rappresentata dall'RA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza del 3 aprile 2009 la CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Lugano, di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 288.– oltre accessori rivendicati a saldo dell'imposta federale diretta 2005 oltre agli interessi;
che a sostegno della sua domanda l'istante ha prodotto la decisione di tassazione dopo tassazione d'ufficio del 6 febbraio 2008 relativa all'imposta federale diretta 2005, con l'attestazione del suo passaggio in giudicato;
che all'udienza del 20 maggio 2009, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza contestando la presenza di un valido titolo esecutivo, non avendo mai ricevuto la decisione di tassazione;
che statuendo il 2 giugno 2009 il Giudice di pace, accogliendo le contestazioni del convenuto sulla mancata notifica della decisione di tassazione, non inficiate dall'istante assente dal contraddittorio, ha respinto l'istanza ponendo gli oneri processuali di complessivi fr. 50.– a carico dell'istante tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 10.–;
che con ricorso per cassazione del 22 giugno 2009 RI 1 è insorto contro l'ammontare dell'indennità chiedendone una di fr. 75.–;
che l’atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che contestata è l'indennità riconosciuta al convenuto;
che secondo l'art. 62 cpv. 1 OTLEF (al quale rinvia l'art. 26 LALEF), nelle cause a procedura sommaria il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa indennità come risarcimento delle spese dalla stessa sostenute;
che nella fissazione e suddivisione delle spese e delle ripetibili il giudice fruisce in ogni modo di notevole latitudine: il suo pronunciato può essere contestato, di conseguenza, solo per eccesso o abuso del potere d'apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171).
che da quanto pare capire, il ricorrente chiede un'indennità di fr. 75.– pari al 25% del valore litigioso;
che alla fattispecie si applicherebbe il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, entrato in vigore il 1° gennaio 2008 (RL 3.1.1.7.1) e non l'abrogata Tariffa dell'Ordine degli avvocati;
che tuttavia tale regolamento vale per i soli patrocinatori professionali (art. 10), ciò che non è il caso per RI 1, nemmeno iscritto nel registro degli avvocati;
che, quindi, trattandosi di una persona fisica che agisce da sé, questa ha diritto soltanto a un'equa indennità destinata a coprire il dispendio di tempo causatole dal processo e le ulteriori spese dipendenti dal medesimo (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9 con rinvii; Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 10 ad art. 150; D. Staehelin, in Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 74 ad art. 84 LEF), indipendentemente dal valore della lite;
che in altre parole, l'indennizzo va commisurato alla verosimile entità delle prestazioni che la parte è chiamata a svolgere, al grado di complessità del processo, all'intralcio che il dispendio di tempo dedicato alla difesa reca all'attività professionale, all'eventuale perdita di guadagno e al verosimile esito conseguito (cfr. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 158 in alto);
che, nella fattispecie, l'importo di fr. 10.– riconosciuto dal primo giudice appare senz'altro esiguo nondimeno il ricorrente, salvo l'indicazione del valore, non adduce nessuna informazione sull'incomodo occorsogli, in particolare un'eventuale perdita di guadagno, o altre spese sostenute;
che, per altro, la causa ha comportato una sola udienza nell'ambito della quale il ricorrente ha semplicemente sollevato di non aver ricevuto la decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che quindi il ricorso, totalmente sprovvisto di motivazione, va dichiarato irricevibile (art. 329 cpv. 2 lett. e combinato con il cpv. 3 CPC);
che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che vista la notoria situazione in cui versa il ricorrente conviene soprassedere a ogni prelievo, che riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e che comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale;
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente risulta così priva d'oggetto;
che non si pone questione di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano
ripetibili.
3. La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.
4. Intimazione a:
; .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.