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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.11.2009 16.2009.43

24 novembre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,407 mots·~7 min·2

Résumé

Contratto per vendita prodotti e trattamenti dimagranti - contratto sottoscritto presso la venditrice - diritto di revoca - contenuto verbale - verbale incompleto

Texte intégral

Incarto n. 16.2009.43

Lugano 24 novembre 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 27 marzo 2009 presentato da

 RI 1   

contro la sentenza emessa il 7 marzo 2009 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa 4/Ord. promossa con istanza 12 febbraio 2009 da  

CO 1  (rappresentata dall'amministratore );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   L'11 aprile 2008 RI 1ha sottoscritto con la __________ by CO 1 un contratto avente per oggetto dei trattamenti dimagranti con acquisto dei relativi prodotti per un costo complessivo di fr. 3665.–, IVA compresa. Dopo aver ritirato i prodotti, per un valore di fr. 190.–, e aver eseguito sei trattamenti, per un controvalore di fr. 1140.–, RI 1 non ha più pagato nulla se non acconti per complessivi fr. 450.–.

                                  B.   Con istanza del 12 febbraio 2009 CO 1 ha convenuto RI 1per ottenere il pagamento di fr. 880.– oltre interessi dal 4 settembre 2008. All'udienza del 6 marzo 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha comunicato “di essere in ristrettezze economiche” e di non poter pagare quanto richiesto.

                                  C.   Statuendo il 7 marzo 2009 il Giudice di pace, basandosi sulla documentazione prodotta dall'istante e ritenendo sufficientemente comprovato il credito da questa vantato, ha accolto l'istanza obbligando RI 1 a versare fr. 880.– oltre interessi del 5% dal 12 febbraio 2009.

                                  D.   Con ricorso per cassazione del 27 marzo 2009 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, concludendo all'accoglimento dell'istanza nonostante la stessa avesse addotto e dimostrato contestazioni sulla validità del contratto, di cui il giudice non ha riportato nel verbale di discussione né riferito nella sentenza. Nelle sue osservazioni del 3 giugno 2009 l'istante conclude per il rigetto del ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).

                                   2.   La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver riportato nel verbale di udienza del 6 marzo 2009 solo quanto da lei riferito in merito alla sua difficile situazione finanziaria, tralasciando di verbalizzare le sue contestazioni sulla validità del contratto e l'avvenuta tempestiva rescissione del medesimo. La doglianza non può essere ammessa già per il fatto che la convenuta ha sottoscritto il verbale 6 marzo 2009 – che peraltro si chiude con la dicitura “non avendo altro da aggiungere” – senza nulla eccepire in merito al suo contenuto. E a tale contenuto questa Camera deve attenersi non competendole l'esame della fedefacenza dei verbali (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 119). Stessero così le cose, il ricorso andrebbe dichiarato irricevibile, la ricorrente non potendo esporre per la prima volta in questa sede le contestazioni sulla validità del contratto (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

                                   3.   a)   Per il resto, a prescindere dal contenuto del verbale e del fatto di sapere se la convenuta abbia proposto o no la produzione della sua lettera 16 luglio 2008, con cui pretende avere disdetto il contratto prevalendosi del diritto di revoca previsto dall'art. 40e CO ed eccepito la nullità delle stesso poiché privo di quest'indicazione, la conclusione del primo giudice secondo cui la convenuta non avrebbe “sollevato nessuna eccezione atta a infirmare la sua relazione di debito verso l'istante”, non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.

                                         b)   Sostiene la ricorrente che al contratto sottoscritto l'11 aprile 2008 con la CO 1 si applicano le norme sul diritto di revoca previste dall'art. 40a segg. CO. Ora il diritto di revoca concesso al consumatore vale per i contratti a domicilio, le escursioni pubblicitarie, le manifestazioni di vendita e altre manifestazioni in cui il consumatore è sovente sommerso di offerte di contratti oppure esposto a una determinata pressione psicologica (cfr. art. 40b CO; Gonzenbach in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 2 ad art. 40a CO e n. 4 segg. ad art. 40b CO). Scopo del medesimo è quello di proteggere il consumatore dalla conclusione imponderata di contratti soprattutto quando viene colto di sorpresa o subisce l'effetto di altri mezzi sleali (Messaggio in FF 1986 II pag. 254 e segg.). Incombe a chi invoca tale diritto dimostrare i presupposti della norma (Gonzenbach, op. cit., n. 11 alle note introduttive agli art. 40a–40f CO).

                                         c)   Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il contratto non è nullo per mancata indicazione del diritto di revoca. In tali casi, la validità del contratto non è inficiata ma il termine per esercitare il diritto di revoca non decorre (Studer in: Commentaire Romand, Code des Obligations, n. 14 ad art. 40d CO). Inoltre, per stessa ammissione della convenuta, il contratto che la vincola alla controparte è stato sottoscritto nei locali di quest'ultima. Di per sé questa circostanza non esclude l'applicazione dell'art. 40b CO (Studer, op. cit., n. 12 ad art. 40b CO), ma si deve ritenere che la convenuta, essendosi recata di sua spontanea volontà, abbia avuto il tempo necessario per riflettere sull'opportunità o meno di recarsi dall'istante potendo e dovendo in buona fede prevedere l'eventualità dell'offerta di conclusione di un contratto. Il fatto che la stessa sia stata sollecitata telefonicamente a recarsi dalla convenuta, foss'anche con la promessa di un trattamento gratuito, non significa ancora che questa sia stata colta di sorpresa, ciò che di per sé già rende inapplicabili le norme sul diritto di revoca (FF 1986 II pag. 254). Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

                                   4.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Per quel che è delle ripetibili, l'istante avrebbe diritto a

                                         un'indennità ridotta ove la stesura delle osservazioni gli avesse cagionato particolari costi oppure apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno. Tale non è il caso nella fattispecie, l'interessata, per il tramite del proprio amministratore unico, avendo potuto redigere il memoriale di due pagine da sé, senza incontrare disagi d'ordine professionale né affrontare esborsi di rilievo.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                 fr. 150.–

                                         già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano indennità.

                                   3.    Intimazione a:

–  ; .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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