Incarto n. 16.2009.27
Lugano 11 novembre 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 5 marzo 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 20 febbraio 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa inc. EF.2008.2809 (rigetto definitivo dell'opposizione) promossa con istanza 29 ottobre 2009 nei confronti del da
CO 1FC Arbedo (patrocinata dall' PA 1 ));
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con decisione di tassazione d'ufficio del 16 novembre 2007 la RI 1 ha condannato il CO 1 a pagare fr. 5422.90 (fr. 4838.05 oltre fr. 524.85 interessi di mora e fr. 60.– tasse di diffida) quali contributi paritetici a seguito di riprese per salari non notificati dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2006;
che con decisione del 21 gennaio 2008 l'Istituto delle assicurazioni sociali ha respinto l'opposizione presentata dall'CO 1;
che la RI 1 ha fatto notificare all'CO 1 il PE n. __________ dell'UE di Lugano per l'incasso di fr. 4838.05 oltre interessi al 5% dal 17 novembre 2007 e fr. 584.85 per interessi di mora e tasse di diffida, al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che con istanza del 29 ottobre 2008 la RI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo menzionato;
che all'udienza del 20 febbraio 2009, indetta per il contraddittorio, la convenuta, unica comparente, ha proposto di respingere l'istanza facendo valere lo scioglimento dell'associazione avvenuto il 27 ottobre 2008, donde la decadenza della personalità giuridica;
che con sentenza del 20 febbraio 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l'istanza con lo scioglimento la convenuta avendo perso la capacità di essere parte;
che il 5 marzo 2009 la RI 1 è insorta davanti a questa Camera per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio impugnato sulla base dell'art. 327 lett. g CPC;
che con decreto 17 marzo 2009 il presidente di questa Camera ha accordato al ricorso l'effetto sospensivo al suo ricorso;
che il 3 aprile 2009 l'avvocato __________ ha presentato delle osservazioni in cui eccepisce la carenza di capacità di M__________ __________, già presidente del sodalizio, di rappresentare CO 1 e nel merito conclude per il rigetto del ricorso;
e considerando
in diritto: che, giusta l'art. 327 lett. g CPC, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che i documenti prodotti dalla convenuta per la prima volta in questa sede sono irricevibili, in sede di ricorso per cassazione la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni essendo esclusa (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che la capacità di essere parte è un presupposto processuale esaminato d'ufficio dal giudice (art. 97 cifra 4 CPC; Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 38), sicché poco importa se l'istante, non comparsa all'udienza di contraddittorio, userebbe il ricorso in cassazione per ovviare alla mancata contestazione dei fatti da lei presentati con il suo allegato di risposta;
che, in concreto, il CO 1 è stato costituito il 1° agosto 1966 quale associazione con lo scopo di promuovere e sviluppare il gioco del calcio, l'amicizia ed il senso di camerateria tra i giovani (doc. 4 art. 1 e 4);
che ancorché non sia iscritta nel registro di commercio, l'associazione ha acquisito la personalità giuridica (art. 52 cpv. 2 CC) e di conseguenza dispone della capacità processuale (art. 38 CPC);
che nell'ambito dell'assemblea generale ordinaria del 27 ottobre 2008 con decisione unanime del comitato è stato deciso lo scioglimento del CO 1 (doc. 2 trattanda 7);
che l'associazione tuttavia, come le altre persone giuridiche, non perde immediatamente la sua personalità giuridica con il sorgere della causa dello scioglimento, ma solo quando non ha più né attivi né obblighi, per cui lo scioglimento è la prima tappa che porta all'estinzione dell'associazione, ossia l'inizio della fase di liquidazione (Perrin/Chappuis, Droit de l'association, 3ª edizione, pag. 224 seg.; Heini/Scherrer, Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 76);
che l'associazione in questa fase non persegue più il suo scopo originario, bensì la sua attività si limita all'esecuzione della liquidazione (Heini/Scherrer, op. cit., loc. cit.);
che, come risulta chiaramente dagli atti (cfr. decisione di tassazione del 16 novembre 2007 doc. B; verbale dell'assemblea generale ordinaria del 27 ottobre 2008 in cui è stato deciso lo scioglimento dell'associazione, doc. 2 trattanda 4; lettera dell'avv. __________ alla RI 1, doc. 3) la convenuta deve ancora far fronte a obblighi, sicché essa si trova tuttora in fase di liquidazione;
che di conseguenza la convenuta non ha perso la sua personalità giuridica e dispone tuttora della capacità processuale;
che la procedura di liquidazione del patrimonio di una persona giuridica avviene con le norme stabilite per le società cooperative (art. 58 CC);
che per l'art. 913 cpv. 1 CO la liquidazione della società (cooperativa) s'opera in conformità delle disposizioni che valgono per la società anonima, salvo deroghe estranee alla fattispecie;
che secondo l'art. 740 cpv. 1 CO la liquidazione spetta al consiglio di amministrazione, salvo che dallo statuto o da una deliberazione dell'assemblea generale non sia rimessa ad altre persone;
che tale disposizione consacra una presunzione legale secondo cui il consiglio di amministrazione assume la funzione di liquidatore (Rayroux, Commentaire Romand, Code des obligations II, Basilea 2008, n. 2 e 6 ad art. 740);
che in concreto, né lo statuto dell'associazione prevede il nominativo del liquidatore (doc. 4), né all'assemblea del 27 ottobre 2008 si è proceduto alla designazione di un liquidatore (doc. 2);
che, quindi, i membri della direzione dell'associazione diventano automaticamente liquidatori al momento dello scioglimento (cfr. Amstutz/ Wiprächtiger, Commentaire Romand, Code des obligations II, op. cit., n. 9 ad art. 913);
che in tali circostanze il comitato dell'associazione, di cui M__________ __________ era il presidente, continua a rappresentare l'associazione medesima;
che in tal senso l'eccezione di carenza di capacità di rappresentanza da parte del presidente dell'associazione deve essere respinta;
che, quindi, respingendo l'istanza in difetto della capacità di parte il Pretore è incorso in manifesto arbitrio;
che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF);
che questo esame tende ad accertare l'identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo così come la fondatezza di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all'art. 81 LEF;
che oltre le sentenze, entro il territorio cantonale, anche le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive, permettono di concedere il rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF; A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 103 ad art. 80);
che la decisione di tassazione d'ufficio del 16 novembre 2007 della RI 1, confermata dalla decisione su opposizione del 21 gennaio 2008 dell'Istituto delle assicurazioni sociali, munita dell'attestato di passaggio in giudicato posto dalla Cancelleria del Tribunale cantonale delle assicurazioni, costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF per fr. 5422.90 oltre interessi al 5% su fr. 4838.05 dal 17 novembre 2007;
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere accolto;
che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza;
che gli oneri processuali dell'odierno giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma vista la precaria situazione finanziaria dell'CO 1 si giustifica – eccezionalmente – di rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC);
che non si giustifica neppure di assegnare ripetibili all'ente pubblico avendo questi agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (cfr. art. 68 cpv. 3 LTF per analogia).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF,
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto, la sentenza 20 febbraio 2009 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza 29 ottobre della RI 1, Bellinzona, è accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta dal CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 5422.90 oltre interessi al 5% su fr. 4838.05 dal 17 novembre 2007.
2. La tassa di giustizia di fr. 80.– da anticipare dall'istante è posta a carico della convenuta. Non si assegnano ripetibili.
II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.