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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.02.2010 16.2009.124

22 février 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,157 mots·~6 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio dell'opposizione - istanza di rigetto non può essere trasformata dal giudice in ordinaria - riconoscimento di debito - fatture non contestate non legittimano il rigetto provvisorio

Texte intégral

Incarto n. 16.2009.124

Lugano 22 febbraio 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 11 dicembre 2009 presentato da

RI 1 (patrocinato dall' PA 1)  

contro la sentenza emessa il 30 novembre 2009 dal Giudice di pace del Circolo del Ticino nella causa n. 527/09 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 12 ottobre 2009 da  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che con istanza del 12 ottobre 2009 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo del Ticino di rigettare l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona notificatogli per l'incasso di fr. 468.40 oltre accessori, corrispondenti al saldo di fatture emesse il 7 dicembre 2007 e il 12 agosto 2008 per lavori di manutenzione eseguiti su un veicolo appartenente al convenuto;

                                         che all'udienza del 18 novembre 2009, indetta per il contraddittorio, il convenuto, unico comparente, ha proposto di respingere l'istanza sostenendo di aver onorato tutte le prestazioni dell'istante;

                                         che statuendo il 30 novembre 2009 il Giudice di pace, trattando l'istanza quale azione ordinaria inappellabile, ha obbligato il convenuto a versare all'istante fr. 468.40 oltre interessi e spese, ha rigettato l'opposizione interposta al menzionato PE e ha posto gli oneri processuali,di complessivi fr. 95.–, a carico del convenuto, tenuto a versare alla controparte un'indennità di fr. 10.–;

                                         che con ricorso per cassazione dell'11 dicembre 2009 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

                                         che il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato l'art. 86 CPC pronunciando la sua condanna al pagamento dell'importo posto in esecuzione ancorché non richiesta dall'istante, e l'art. 82 LEF per aver concluso alla presenza di un valido riconoscimento di debito per un importo che risulta peraltro saldato;

                                         che nelle sue osservazioni 11 gennaio 2010, l'istante ha concluso per il rigetto del ricorso;

considerando

in diritto:                        che la documentazione allegata alle osservazioni, presentata per la prima volta in questa sede, è irricevibile l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                         che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che in concreto dal testo dell'istanza 12 ottobre 2009 si evince chiaramente come l'istante abbia chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona e non la sua condanna al pagamento di una somma di denaro;

                                         che, ciò detto, il giudice di pace anziché pronunciarsi sull'esistenza o no di un titolo legittimante il rigetto provvisorio o definitivo dell'opposizione, ha trattato la vertenza come se fosse un'azione ordinaria avente per oggetto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro (art. 291 segg. CPC);

                                         che, così facendo, il giudice di pace ha contravvenuto sia all'art. 101 CPC, che gli vieta di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge, sia all'art. 86 CPC che gli vieta di concedere alla parte più di quanto da questa richiesto (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 e 3 ad art. 86);

                                         che, ciò posto, l'istanza doveva essere esaminata unicamente nell'ottica di una procedura sommaria e in particolare, in difetto di un titolo esecutivo, di rigetto provvisorio dell'opposizione;

                                          che in quest'ambito il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta dall'istante costituisce titolo idoneo per permettere la pronuncia del rigetto provvisorio dell'opposizione (D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF);

                                         che a tale fine è necessaria la presenza di un riconoscimento di debito, ovvero di un documento o un insieme di documenti dai quali risulti la volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione del debitore di pagare una determinata somma di denaro (D. Staehelin, op. cit., n. 21 segg. ad art. 82);

                                          che nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dall'istante non è possibile concludere per l'esistenza di un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione nei confronti del convenuto;

                                          che infatti le fatture, ancorché non contestate dal convenuto, non bastano a legittimare la domanda di rigetto dell'opposizione formulata dall'istante, non essendo state sottoscritte dal convenuto e non contenendo la dichiarazione di quest'ultimo di riconoscersi debitore nei confronti dell'istante per l'importo da questa rivendicato (D. Staehelin, op. cit., n. 15, 25 e 26 ad art. 82 LEF);

                                         che, ciò posto, avendo evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero la violazione da parte del primo giudice di norme di diritto procedurale e materiale, il ricorso deve essere accolto;

                                         che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con la conseguente integrale reiezione dell'istanza;

                                         che gli oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che, per quanto riguarda le ripetibili di questa sede, il convenuto, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un'adeguata indennità.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:               I.   Il ricorso per cassazione è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 30 novembre 2009 del Giudice di pace del circolo del Ticino è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                         1.     L'istanza è respinta.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 75.– e le spese di fr. 20.–, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al convenuto un'indennità di fr. 10.–.

                                   II.   Gli oneri processuali del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–,  già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico del CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.                 

                                   III.   Intimazione a:

–; .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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