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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.12.2009 16.2009.109

14 décembre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,430 mots·~7 min·3

Résumé

Contratto di lavoro - contestazione graduatoria - procedura e rimedi di diritto - rappresentanza processuale del sindacato - data solo per controversie tra lavoratore e datore di lavoro

Texte intégral

Incarto n. 16.2009.109

Lugano 14 dicembre 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 16 novembre 2009 presentato da

 RI 1  (Como) (rappresentato dall'RA 2 )  

contro il decreto di stralcio emesso il 5 novembre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa inc. AC.2009.40 (contestazione della graduatoria) promossa con istanza 8 ottobre 2009 nei confronti di  

CO 1  (rappresentata dall'RA 1 );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che tra il 2 agosto 2007 e il 31 agosto 2008 RI 1 ha lavorato alle dipendenze della ditta __________ SA come piastrellista per uno stipendio di fr. 5000.– mensili lordi oltre alla tredicesima;

                                         che al termine del rapporto di lavoro, il lavoratore ha rivendicato il pagamento della quota tredicesima e della vacanze non godute nel 2008, per un totale di fr. 4760.45;

                                         che il 5 settembre 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento della __________ SA;

                                         che nell'ambito della procedura fallimentare RI 1 ha insinuato il credito vantato nei confronti della società;

                                         che il 17 settembre 2009 l'Ufficio dei fallimenti di Viganello ha comunicato al creditore la contestazione del suo credito da parte dell'amministrazione del fallimento, avendo egli già percepito fr. 3000.–;

                                         che l'8 ottobre 2009 RI 1, rappresentato dal sindacato __________, si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, contestando la graduatoria del fallimento, l'importo di fr. 3000.– da lui ricevuto quale “acconto di salario”, non corrispondendo alla richiesta di pagamento della tredicesima e delle vacanze non godute nel 2008 per complessivi fr. 4760.45, con conseguente modifica della graduatoria;

                                         che con ordinanza del 13 ottobre 2009 il Pretore ha assegnato a RI 1 un termine di dieci giorni “per volersi munire di un patrocinatore che possa validamente rappresentarlo in causa”, con l'avvertenza che in caso contrario la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli; 

                                         che non avendo ottenuto nessun riscontro, con decreto 5 novembre 2009 il Pretore, accertata la carenza di legittimazione alla rappresentanza processuale da parte del sindacato, ha stralciato la causa dai ruoli;

                                         che con appello 16 novembre 2009 RI 1, sempre rappresentato da __________, è insorto contro il predetto decreto postulandone l'annullamento;

                                         che per il ricorrente il Pretore ha erroneamente escluso la legittimazione alla rappresentanza processuale da parte del sindacato;

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

considerando

in diritto:                        che la contestazione della graduatoria è possibile in via di reclamo fondato sull'art. 17 LEF per violazione di prescrizioni procedurali, o con un'azione basata sull'art. 250 LEF quando ne sia contestato il contenuto di diritto materiale (Jaques, in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fallite, 2005, n. 14 e  ad art. 250 LEF);

                                         che la contestazione della graduatoria è istruita secondo le norme della procedura accelerata di cui agli art. 389 segg. CPC (art. 250 cpv. 3 LEF);

                                         che trattandosi di una vertenza con un valore litigioso inferiore a fr. 8000.–, l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Pretore è il ricorso per cassazione (art. 36 cpv. 1 LOG; Jaques, op. cit., n. 60 ad art. 250 LEF);

                                         che secondo l'art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa se esistono – rispettivamente se sono esistiti – i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;

                                         che il difetto della legittimazione al patrocinio del rappresentante (rappresentanza processuale), determina la nullità degli atti compiuti dal rappresentante indebito e dell'intero procedimento da essi originato (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 64);

                                          che, di regola, legittimati alla rappresentanza processuale sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 cpv. 1 CPC);

                                         che per cause derivanti da contratto di lavoro nei limiti stabiliti dagli artt. 416–418 CPC, l'art.  64a cpv. 1 lett. e CPC riconosce la rappresentanza processuale anche a rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria;

                                         che la conclusione del Pretore, secondo cui nella causa di contestazione della graduatoria è esclusa la legittimazione alla rappresentanza processuale da parte delle associazioni di categoria, non è arbitraria;

                                         che, intanto, la vertenza in oggetto, non oppone il lavoratore al datore di lavoro, trattandosi di un'azione giudiziaria di diritto esecutivo alla quale la parte fallita non è neppure parte (Jaques, op. cit., n. 1 ad art. 250 LEF), convenuta essendo la massa fallimentare (Jaques, op. cit., n. 42 ad art. 250 LEF);

                                         che inoltre, diversamente da quanto previsto per le controversie in materia di locazione, ove la facoltà di rappresentanza da parte dei rappresentanti di associazioni di categoria è estesa anche alle procedure sommarie in tema di esecuzione e fallimenti (art. 64a cpv. 1 lett. d CPC), per quelle derivanti da contratto di lavoro non è prevista l'estensione ad altre procedure se non a quelle degli art. 416–418 CPC;

                                         che la mancata estensione della legittimazione alla rappresentanza processuale dei sindacati ad altre procedure, non sembra costituire una lacuna nella legge ma piuttosto un silenzio qualificato poiché nel rapporto della Commissione della legislazione del 15 marzo 1985 i relatori, richiamata anche la procedura in materia di contratto di lavoro, hanno inteso “definire in modo chiaro e completo, chi sono le persone oltre all'avvocato legittimate a rappresentare in giudizio una parte, in quali procedure ed a quali condizioni” (cfr. verbali del Gran Consiglio 1985, sessione ordinaria primaverile, Vol. 1, pag. 145);

                                         che pertanto, per scelta del legislatore, la legittimazione processuale delle organizzazioni sindacali è limitata alle controversie tra lavoratore e datore di lavoro;

                                         che, quindi, il sindacato __________ non può validamente rappresentare il lavoratore nella vertenza contro la massa fallimentare della  sua ex datrice di lavoro;

                                         che nulla giova al ricorrente il richiamo a sentenze emesse da altre Camere del Tribunale di appello;

                                         che nella sentenza del 7 luglio 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti ha bensì ritenuto costituire un formalismo eccessivo impedire a un sindacato di rappresentare il lavoratore, già assistito nella procedura di merito, in una procedura di rigetto dell'opposizione (CEF inc. 14.__________), caso estraneo alla fattispecie, in cui si applica la procedura accelerata;

                                         che nella sentenza del 22 settembre 2005, la medesima Camera nemmeno ha affrontato la questione riferita per altro alla rappresentanza di un avvocato e non del sindacato (CEF inc. 14.__________);

                                         che la mancanza di un presupposto processuale, quale per l'appunto la legittimazione del rappresentante di una parte, comporta la nullità dell'atto procedurale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), quindi del ricorso (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 64, n. 6 ad art. 64a);

                                         che il ricorso è stato volutamente introdotto dal sindacato in rappresentanza di RI 1, sicché non ha senso assegnare a AP 1un breve termine per sottoscrivere personalmente il ricorso (art. 99 cpv. 3 CPC), la mancanza della firma non essendo dovuta a svista o inavvertenza (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Appendice 2000/2004, n. 3 ad art. 99);

                                         che il ricorso va dichiarato irricevibile; 

                                          che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio (art. 148 cpv. 2 CPC);

                                         che non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione;

Per questi motivi

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

 ;  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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