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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.12.2009 16.2009.107

16 décembre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·526 mots·~3 min·2

Résumé

Giudice di pace - rappresentanza processuale - divieto di patrocinio da parte di avvocati

Texte intégral

Incarto n. 16.2009.107

Lugano 16 dicembre 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul “ricorso per cassazione” del 10 novembre 2009 presentato da

RI 1, (patrocinata dall' PA 1)  

contro la sentenza emessa il 9 novembre 2009 dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa O. 31/2009 promossa con istanza 2 novembre 2009 nei confronti di  

CO 1;  

                                         premesso che con sentenza 9 novembre 2009 il Giudice di pace del circolo di Mendrisio ha dichiarato nulla un'istanza di conciliazione presentata dall'avv. __________ per conto della RI 1 nei confronti della società CO 1, l'art. 301 CPC vietando il patrocinio di avvocati nelle cause di competenza del giudice di pace;

                                         ricordato che con scritto del 10 novembre 2009 l'avvocato __________ si è rivolto al Giudice di pace chiedendogli di “dispensare la mia cliente dalla presenza in persona e d'accettare la richiesta di mediazione”;

                                         osservato che l'atto è stato trasmesso a questa Camera per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                         rammentato che il 17 novembre 2009 il presidente di questa Camera ha chiesto all'avvocato __________ di volere specificare se la sua lettera fosse da intendersi quale ricorso per cassazione contro la sentenza 9 novembre 2009 del Giudice di pace (art. 327 segg. CPC);

                                         preso atto che nel termine indicato nulla è pervenuto a questa Camera sicché l'atto deve essere considerato irricevibile, tanto più che nello stesso difetta manifestamente la volontà di ricorrere;

                                         posto che, comunque sia, la richiesta di dispensare la parte a comparire a un'udienza di conciliazione appare senza senso proprio per lo scopo della procedura stessa (art. 359 CPC);

                                         stabilito che le circostanze del caso giustificano di rinunciare a prelevare oneri processuali mentre non si pone problema di ripetibili alla controparte alla quale non è stata chiesta la presentazione di eventuali osservazioni,

Per questi motivi

pronuncia:              1.   Trattato come ricorso per cassazione lo scritto 10 novembre 2009 è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

; .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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