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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.12.2009 16.2009.100

28 décembre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·729 mots·~4 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio - pagamento dell'importo posto in esecuzione e delle spese - effetti - estinzione dell'esecuzione - ricorso privo d'oggetto - stralcio

Texte intégral

Incarto n. 16.2009.100

Lugano 28 dicembre 2009/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 21 settembre 2009 presentato da

RI 1   

contro la sentenza emessa il 16 settembre 2009 dal Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa n. 31B/09/S-0 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 11 agosto 2009 da  

CO 1 ;  

                                         premesso che in esito a un'istanza introdotta l'11 agosto 2009 dalla CO 1, con sentenza del 16 settembre 2009 il Giudice di pace del circolo di Lugano ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 1652.40 oltre interessi;

                                         ricordato che contro tale sentenza RI 1è insorta con un ricorso per cassazione del 21 settembre 2009, postulandone l'annullamento;

                                         osservato che nelle sue osservazioni del 16 novembre 2009 l'istante ha concluso per il rigetto del ricorso;

                                         preso atto che il 25 novembre 2009 CO 1 ha comunicato a questa Camera “che la società RI 1 ha saldato il suo debito c/o l'ufficio esecuzioni. Quest'ultimo ci ha versato l'importo a saldo compreso le spese sul nostro conto in data 20 ottobre 2009”;

                                         rammentato che con ordinanza del 26 novembre 2009 il presidente di questa Camera ha assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per formulare eventuali osservazioni e in particolare se intendesse mantenere il ricorso;

                                         posto che il 3 dicembre 2009 RI 1 ha comunicato la sua intenzione di mantenere il ricorso;

                                         appurato  che il pagamento effettuato all'ufficio di esecuzione libera il debitore (art. 12 cpv, 2 LEF), ovvero estingue l'esecuzione (Dallèves, in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fallite, n. 4 e 11 ad art. 12 LEF;

                                         D. Staehelin in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 14 e 20 ad art. 12 LEF);

                                         ritenuto che con l'estinzione dell'esecuzione viene a mancare l'interesse giuridico all'accertamento dell'esistenza o meno di un valido riconoscimento di debito atto a legittimare il rigetto provvisorio dell'opposizione, il pagamento da parte dell'escusso potendo essere considerato alla stregua di un ritiro dell'opposizione interposta al precetto esecutivo (Gilliéron, Commentare de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fallite, 1999, n. 24 ad art. 12 LEF);

                                         rilevato che quand'anche  avesse pagato al solo scopo di evitare il proseguimento dell'esecuzione l'escusso conserva la possibilità di promuovere un'azione di ripetizione per pagamento indebito (art. 86 LEF; Bodmer in: Basler Kommentar zum SchKG, op. cit., n. 4 e 7 ad art. 86 LEF);

                                         considerato che in simile evenienza il ricorso è diventato privo d'oggetto e deve essere stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC);

                                         stabilito che gli oneri processuali seguono la soccombenza della ricorrente (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'allestimento dello scritto 16 novembre 2009 non avendo comportato spese di rilievo;  

in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC

decreta:                   1.   Il ricorso per cassazione è privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–  ;  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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