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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.04.2009 16.2008.96

20 avril 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,442 mots·~7 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto di locazione quale riconoscimento di debito - dichiarazione di subingresso - eccezioni proponibili - estinzione del debito per compensazione

Texte intégral

Incarto n. 16.2008.96

Lugano 20 aprile 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 6 ottobre 2008 presentato da

 RI 1   

contro la sentenza emessa il 24 settembre 2008 dal Giudice di pace supplente del circolo delle Isole nella causa inc. 107/08 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 18 giugno 2008 nei confronti di  

 CO 1 ;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 4 marzo 2002 RI 1 e __________ hanno sottoscritto un contratto di locazione avente per oggetto un locale a __________, per una durata indeterminata e con una pigione annua di fr. 3600.–;

                                         che, in particolare, il contratto prevedeva le seguenti clausole:

                                    24.   Nel caso il locatario pagasse anticipatamente e annualmente il prezzo sarà solo di fr. 3000.– l'anno. Il locatario ha scelto questa modalità di pagamento per il primo anno.

                                    27.   Per l'elettricità il locatario farà il rel. abbonamento presso la __________. Si accorderà con ev. futuri inquilini del 2° piano per la ripartizione delle bollette poiché c'è 1 solo contatore per piano

                                         che dal 6 marzo 2006 nel contratto di locazione è subentrato come conduttore CO 1;

                                         che il 26 febbraio 2008 RI 1 ha fatto intimare a CO 1 un precetto esecutivo (n. __________ dell'UEF di Locarno) per l'incasso di fr. 1470.–, rivendicati a saldo delle pigioni da questi dovute dal 6 marzo 2007 al 5 marzo 2008, già dedotto il deposito di garanzia di fr. 600.–, oltre agli interessi e le spese;

                                         che, vista l'opposizione interposta dall'escusso, con istanza del 18 giugno 2008 RI 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo delle Isole per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione;

                                         che all'udienza dell'11 luglio 2008, indetta per il contraddittorio, CO 1 ha proposto di respingere l'istanza sostenendo che gli sono stati addebitati i consumi di energia elettrica di spettanza del locatore, al quale in ogni caso nulla è dovuto il contratto di locazione essendo da lui stato disdetto il 16 marzo 2007 per il 5 marzo 2008;

                                         che statuendo il 24 settembre 2008 il Giudice di pace supplente del circolo delle Isole ha respinto l'istanza avendo il convenuto pagato quanto dovuto sulla base del contratto di locazione;

                                         che con ricorso per cassazione del 6 ottobre 2008 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio rimproverando al primo giudice di non aver accertato la presenza di un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione;

                                         che al ricorso il convenuto non ha presentato osservazioni;

e considerando

in diritto:                        che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 190), tale da permettere al creditore di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 LEF);

                                         che in concreto l'istante procede per il pagamento delle pigioni per il periodo 6 marzo 2007 – 5 marzo 2008 previste nel contratto di locazione in fr. 300.– mensili;

                                         che il contratto di locazione sottoscritto tra l'istante e __________, e nel quale è subentrato il convenuto, costituisce senz'altro un valido riconoscimento di debito per le pigioni scadute e per eventuali spese accessorie nello stesso espressamente contemplate (D. Staehelin, op. cit., n. 114 ad art. 82 LEF);

                                          che a fronte di un valido riconoscimento di debito il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF);

                                          che spetta all'escusso dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni dedotte in giudizio dovendo sostanziare le medesime in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle sue  allegazioni debbono esserci riscontri oggettivi (D. Staehelin, op. cit., n. 83 e 87 ad art. 82 LEF; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 26 pag. 61; Stücheli, op. cit., pag. 350);

                                          che in concreto il convenuto, a sostegno della sua implicita eccezione di estinzione del debito, ha provato di aver pagato le pigioni per il periodo 6 marzo 2006 – 6 marzo 2007 (cfr. ricevuta 22 dicembre 2005), il deposito di garanzia di fr. 600. (cfr. ricevuta di identica data) così come fr. 1600.– il 22 marzo 2007 (cfr. ricevuta postale 22 marzo 2007);

                                          che trattandosi di estinzione del debito per compensazione spetta all'escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l'importo del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui l'importo e l'esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 e 2, p. 8

                                         che contrariamente a quanto concluso dal primo giudice questi pagamenti, riconosciuti dall'istante medesimo e dallo stesso correttamente considerati, non provano l'estinzione del debito per le pigioni riferite al menzionato periodo, salvo per quanto attiene a fr. 2200.– già dedotti dall'istante dal suo credito (cfr. istanza);

                                         che se dalla dichiarazione 5 marzo 2008 della ditta __________ (doc. A) si può verosimilmente ritenere che il convenuto si sia assunto costi di elettricità a carico dell'istante, le fatture 25 ottobre 2006 e 25 aprile 2007 della __________, peraltro riferite a un periodo precedente a quello in discussione (doc. E), non bastano per rendere verosimile il credito vantato dal convenuto;

                                         che, per altro, non compete al giudice del rigetto dell'opposizione svolgere indagini o ricostruire conteggi di dare e avere tra le parti fino a giungere all'importo posto in compensazione;

                                         che, tutt'al più, la pretesa del convenuto andrà fatta valere separatamente davanti al giudice ordinario;

                                         che di conseguenza il giudizio impugnato, con cui il Giudice di pace ha respinto la domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione formulata dall'istante nonostante il convenuto non abbia reso verosimile di aver estinto il debito posto in esecuzione, deve essere annullato poiché frutto di un'arbitraria valutazione delle prove documentali ed errata applicazione dell'art. 82 LEF;

                                         che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza.

                                         che, ciò posto, gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza di CO 1 (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che il convenuto si è però astenuto dal formulare osservazioni al ricorso e non può essere considerato sconfitto mentre lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa e non può essere tenuto a rifondere ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5);

                                         che, pertanto, si giustifica di soprassedere a ogni prelievo e rinunciare all'attribuzione di ripetibili;

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 24 settembre 2008 del Giudice di pace supplente del Circolo delle Isole è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                    1.     L'istanza è accolta. L'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno è rigettata in via provvisoria.

                                    2.     La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 190.– , sono poste a carico del convenuto che rifonderà all'istante un'indennità di fr. 100.–.

                                   II.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili di questa sede

                                  III.   Intimazione a:

- RI 1, ; - CO 1, .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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