Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.09.2008 16.2008.93

30 septembre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·754 mots·~4 min·3

Résumé

Rigetto definitivo - decisione di multa quale titolo esecutivo - contestazione della multa non proponibile nella procedura di rigetto -obbligo di allestire il verbale d'udienza

Texte intégral

Incarto n. 16.2008.93

Lugano 30 settembre 2008/sc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 8 aprile 2008 presentato da

RI 1  

contro la sentenza emessa il 18 marzo 2008 dal Giudice di pace del circolo di Capriasca, nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 08/26/S) promossa con istanza 27 febbraio 2008 dallo  

CO 1 (rappresentato RA 1  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che con istanza 27 febbraio 2008 Stato del Cantone Ticino, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di Capriasca, il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 80.–;

                                         che tale importo corrisponde a una multa inflitta con risoluzione 16 marzo 2007 della Sezione della circolazione, ufficio giuridico, per l'uso illecito di un fondo privato a scopo di posteggio di veicoli;

                                          che all'udienza del 14 marzo 2008, indetta per il contraddittorio la convenuta ha proposto di respingere l'istanza;

                                          che statuendo il 18 marzo 2008 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza;

                                          che con scritto 8 aprile 2008 RI 1 è insorta a questa Camera contro il predetto giudizio;

                                          che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

considerando

in diritto:                         che trattandosi di una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, a fronte di un valido titolo esecutivo – qual'è pacificamente la risoluzione di multa prodotta dall'istante (art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF e 28 LALEF) – l'escusso può opporre unicamente le eccezioni previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF, ovvero che dopo la sentenza il debito è stato estinto o che il termine di pagamento è stato prorogato oppure che il credito è prescritto, eccezioni neppure prospettate in concreto;

                                          che, per contro, le contestazioni in relazione all'infrazione come tale, ovvero il fatto di sapere se il proprietario del fondo avesse autorizzato la ricorrente a utilizzare il suo fondo come posteggio, esulano dalla presente procedura ma dovevano se del caso essere proposte davanti all'autorità amministrativa indicata nel decreto di contravvenzione;

                                          che in circostanze del genere il ricorso, a prescindere dalla sua tempestività (il termine essendo di 10 giorni dalla notifica della decisione), non ha evidenziato nessun motivo di cassazione e deve essere respinto;

                                         che quale chiosa si impone ricordare al giudice di pace l'obbligo di allestire un verbale d'udienza (art. 298 CPC) dal quale risultino, ancorché in modo succinto, le allegazioni e le contestazioni delle parti;

                                          che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che gli oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze specifiche inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione;

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

- -.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2008.93 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.09.2008 16.2008.93 — Swissrulings