Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.10.2008 16.2008.31

14 octobre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,010 mots·~5 min·6

Résumé

Convenuto precluso - diritto di essere sentito - domanda di rinvio dell'udienza per fax - rinvio respinto - forma della comunicazione - tempestività del ricorso - ricorso tardivo

Texte intégral

Incarto n. 16.2008.31

Lugano 14 ottobre 2008/sc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 28 febbraio 2008 presentato da

RI 1  

contro la sentenza emessa il 26 gennaio 2008 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa inc. n. 1 ord. promossa con istanza 14 dicembre 2007 da  

CO 1 (rappresentata da RA 1);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che con istanza 14 dicembre 2007 la CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Balerna per ottenere il pagamento di fr. 300.– oltre interessi, così come il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;      

                                         che tale importo si riferisce a contributi professionali dovuti dalla convenuta sulla base del Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (fr. 210­.–, oltre a un'indennità di fr. 60.– e 30 .– di spese esecutive);

                                         che all'udienza del 25 gennaio 2008, indetta per il contraddittorio, l'istante ha confermato le sue domande mentre la convenuta non è comparsa ed è rimasta preclusa;

                                         che statuendo il 26 gennaio 2008 il Giudice di pace ha accolto l'istanza ritenendo la pretesa dell'istante provata sulla base della documentazione da lei prodotta e non contestata dalla convenuta;

                                         che con ricorso per cassazione 28 febbraio 2008 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                         che essa lamenta una violazione del diritto di essere sentita, il primo giudice avendo proceduto al contraddittorio nonostante una sua richiesta di rinvio fosse stata da questi verbalmente accolta;

                                         che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

e considerando

in diritto:                        che per l'art. 328 cpv. 1 CPC il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di una procedura ordinaria è di 20 giorni;

                                         che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

                                         che nella fattispecie, poiché la sentenza del Giudice di pace è  stata intimata per raccomandata il 26 gennaio 2008, il ricorso, consegnato all'ufficio postale di __________ il 3 marzo 2008 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta tardivo, anche volendo considerare l'eventuale termine di 7 giorni di giacenza della raccomandata (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124);

                                         che la ricorrente non accenna a motivi suscettibili di entrare in linea di conto per giustificare un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);

                                         che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

                                          che si volesse da ciò prescindere il ricorso non avrebbe esito diverso;

                                          che qualora una parte (o il suo rappresentante) sia impossibilitata per motivi gravi – quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la comparsa davanti a un tribunale – di partecipare all'udienza, essa può chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC);

                                          che la richiesta di rinvio, oltre a dover essere motivata, deve essere presentata tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell'udienza (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 136);

                                          che il giudice respinge la domanda processuale di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (art. 136 cpv. 2 CPC);

                                          che sulle modalità di notifica di tale decisione, se l'art. 136 cpv. 3 CPC impone al giudice di pronunciarsi formalmente - ovvero con ordinanza - scopo della norma è anche quello di permettere alla parte che ha chiesto il rinvio di essere tempestivamente informata sull'esito della sua domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 136, );

                                          che nella fattispecie la domanda di rinvio è stata trasmessa via fax dalla ricorrente solo due giorni prima dell'udienza, ciò che ha verosimilmente impedito al giudice di informare in tempo utile la convenuta sull'esito negativo della sua domanda;

                                          che in simili circostanze spettava semmai alla convenuta farsi diligente e preoccuparsi dell'esito della sua istanza, non avendo ottenuto in tempo una risposta alla sua domanda (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 9 ad art. 136; da ultimo: CCC inc. 16.2006.12 del 13 febbraio 2006);

                                          che, non avendolo fatto, essa non può lamentarsi in questa sede di non aver potuto presenziare al contraddittorio, anche perché davanti al giudice di pace è riconosciuta la facoltà di rappresentanza processuale a ogni persona in grado di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC);

                                         che gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano ripetibili all'istante che ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2008.31 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.10.2008 16.2008.31 — Swissrulings