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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 07.10.2008 16.2008.17

7 octobre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,287 mots·~6 min·3

Résumé

Responsabilità contrattuale - inadempienza - annullamento corso di lingue per mancata comunicazione del luogo del soggiorno - obbligo di assegnare alla parte un termine per l'adempimento

Texte intégral

Incarto n. 16.2008.17

Lugano 7 ottobre 2008/sc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7 febbraio 2008 presentato da

RI 1 Massagno  

contro la sentenza emessa il 18 gennaio 2008 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa inc. n. 87-2005 (risarcimento danni) promossa con istanza 2 novembre 2005 nei confronti di  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 22 aprile 2005 RI 1 ha sottoscritto con __________ di __________ un contratto per la prenotazione di un corso intensivo di inglese a Londra per 9 settimane dal 18 luglio al 16 settembre 2006, versando in seguito fr. 6169.50. In seguito alla mancata comunicazione del luogo ove egli avrebbe alloggiato a Londra, indicazione neppure pervenutagli il giorno della partenza, RI 1 ha annullato il soggiorno linguistico ottenendo dalla __________ __________ la restituzione di fr. 4798.80.

                                  B.   Con istanza 2 novembre 2005 RI 1 ha convenuto la __________ __________ davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 1815.60 corrispondenti alla differenza di quanto versato per il soggiorno oltre al costo del biglietto aereo e gli interessi di mora nel frattempo maturati. All'udienza del 20 dicembre 2005, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza rilevando di non aver mai ricevuto dalla controparte una comunicazione scritta della sua rinuncia al contratto così come previsto dall'art. 4 del medesimo.

                                  C.   Con sentenza 18 maggio 2006 il Giudice di pace, accertata preliminarmente la propria competenza, ha respinto l'istanza. In esito a un ricorso per cassazione presentato da RI 1, questa Camera ha accertato la nullità del predetto giudizio (inc. 16.__________).

                                  D.   Statuendo nuovamente il 18 gennaio 2008 il Giudice di pace ha una volta ancora respinto l'istanza non ritenendo la convenuta responsabile del danno fatto valere dall'istante. Con ricorso per cassazione del 7 febbraio 2008 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale escludendo la responsabilità della convenuta per il danno dallo stesso fatto valere in giudizio. La controparte non ha formulato osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Preliminarmente, come già accertato nella precedente sentenza  di questa Camera, la __________ __________ non risulta avere la personalità giuridica, la quale appartiene alla CO 1 di __________, menzionata peraltro anche in calce al contratto concluso dalle parti; anche in questo caso  la denominazione della convenuta deve essere rettificata d'ufficio.

                                   2.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).

3.Il primo giudice ha respinto, in concreto, la pretesa dell'istante non ritenendo la convenuta responsabile del danno da questi subìto per l'annullamento del soggiorno a Londra per seguire un corso intensivo di inglese. Il ricorrente ritiene arbitraria tale conclusione, sostenendo che il primo giudice non ha accertato l'inadempienza contrattuale della convenuta la quale, non fornendo l'indicazione circa il luogo dove egli avrebbe soggiornato, ha di fatto reso impossibile la sua trasferta a Londra, cagionandogli così il danno rivendicato.

                                         a)   In un'azione basata sul risarcimento del danno contrattuale, come quella proposta dall'istante, incombe al danneggiato l'onere di provare la violazione del contratto, rispettivamente il non corretto adempimento del medesimo, l'esistenza e l'entità del pregiudizio subito, nonché il nesso di causalità adeguato tra questi due elementi; la colpa essendo  presunta (Honsell /Vogt/ Wiegand, Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 60  ad art. 97 CO).

                                         b)   In concreto, è vero che il contratto sottoscritto dalle parti non prevedeva espressamente l'obbligo per la convenuta di fornire all'istante l'indicazione esatta del luogo del soggiorno a Londra, ma è indubbio che la richiesta dell'istante in tal senso era senz'altro legittima. Ciò nondimeno, proprio a dipendenza dell'assenza di un qualsiasi accenno alla questione nel contratto stipulato dalle parti, l'istante avrebbe dovuto fissare la convenuta un termine entro il quale fornirgli l'informazione richiesta, pena la rescissione del contratto, rispettivamente la richiesta di risarcimento del danno (cfr. art. 107 CO). Nulla di tutto ciò figura agli atti. D'altra parte l'istante non pretende che la convenuta non sarebbe stata in grado di offrirgli l'alloggio concordato una volta giunto a destinazione, ciò che permette di non considerare arbitraria la conclusione del primo giudice che ha in sostanza escluso qualsiasi responsabilità a carico della convenuta. Ad analoga conclusione si giungerebbe anche in applicazione delle condizioni generali, parte integrante del contratto, secondo le quali la rinuncia al contratto avrebbe dovuto essere comunicata in forma scritta (cfr. doc. B punto 4); identica forma era stata ribadita dalla convenuta con e-mail del 13 luglio 2005 (doc. D), al quale non risulta però essere stato dato seguito.

                                         c)   Ciò posto, il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, il ricorrente essendosi limitato a riproporre la propria versione dei fatti senza con ciò dimostrare che la conclusione del primo giudice sarebbe insostenibile nel suo risultato – la censura d'arbitrio potendo infatti riferirsi solo alla decisione impugnata nel suo risultato e non nei motivi che ne stanno alla base (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I 173 consid. 3.1) – deve essere respinto.

                                   4.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) mentre alla convenuta, che non formulato osservazioni al ricorso, non vengono assegnate ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 140.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                 fr. 190.–

                                         già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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