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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.01.2009 16.2008.119

9 janvier 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,390 mots·~7 min·3

Résumé

Rigetto definitivo dell'opposizione - decreto supercautelare quale titolo esecutivo - eccezione di estinzione del debito - compensazione - riconoscimento del debito all'udienza - esclusa compensazione con alimenti salvo accordo del creditore

Texte intégral

Incarto n. 16.2008.119

Lugano 9 gennaio 2009/sc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 13 novembre 2008 presentato da

 RI 1  (patrocinato dall'  PA 1 )  

contro la sentenza emessa il 31 ottobre 2008 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa EF.2008.372 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 18 settembre 2008 da  

 CO 1  (patrocinata dall'  PA 2 );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell'ambito di una procedura di protezione dell'unione coniugale, con decreto supercautelare del 12 febbraio 2008 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha obbligato RI 1 a versare dal 1° marzo 2008 un contributo alimentare di

                                         fr. 4000.– mensili per la moglie CO 1, di fr. 1585.– per il figlio M__________ e fr. 1285.– per la figlia M__________ (assegni familiari compresi).

                                  B.   Con istanza 18 settembre 2008 CO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatigli per l'incasso di fr. 6870.– oltre accessori, corrispondenti al saldo da questi dovuto a titolo di contributo alimentare per il mese di settembre 2008. All'udienza del 23 ottobre 2008, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza eccependo in particolare l'abuso di diritto da parte dell'istante e la compensazione  con pagamenti da lui effettuati per danni dovuti a un sinistro nell'abitazione familiare. Statuendo il 31 ottobre 2008 il Pretore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo e respinte le eccezioni sollevate dal convenuto, ha accolto l'istanza.  

                                  C.   Con ricorso per cassazione del 13 novembre 2008 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, non ritenendo provata la sua eccezione di estinzione del credito avversario per compensazione. Nelle sue osservazioni del 15 dicembre 2008 l'istante conclude per il rigetto del ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).

                                   2.    In concreto, il Pretore ha accolto l'istanza respingendo la modalità di estinzione del credito sollevata dal convenuto poiché i documenti da lui presentati attestavano il pagamento di determinati importi da parte del medesimo ma non costituivano titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione, ciò che non permetteva di ritenerli idonei a contrastare un credito fondato su una sentenza esecutiva. Il ricorrente contesta tale conclusione e rileva che il credito in questione è estinto per compensazione avendo egli personalmente pagato spese relative a un sinistro di cui la moglie si è assunta l'onere, avendo percepito dalla compagnia di assicurazioni il relativo indennizzo, di importo peraltro superiore a quello posto in esecuzione. Per di più, soggiunge, all'udienza del 23 ottobre 2008 essa ha dichiarato di assumersi le fatture relative al sinistro, ciò che costituisce un chiaro e indiscutibile riconoscimento di debito nei confronti dei creditori per i relativi importi.

                                         a)   Secondo l'art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata ove l'opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto, in particolare per compensazione. Tale modalità di estinzione del debito non deve essere semplicemente resa verosimile, ma può essere presa in considerazione soltanto se il credito opposto in compensazione risulta da un titolo esecutivo o è ammesso senza riserve dal procedente (cfr. DTF 115 III 100; D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 10 ad art. 81; Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et fallite, Basilea 2005, n. 5 ad art. 81). Per di più, l'escusso non può limitarsi a rendere verosimile la sua liberazione – come in materia di rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF) – ma deve apportare una prova (documentale) “rigorosa” (cfr. DTF 125 III 42; Schmidt, op. cit., n. 10 ad art. 81 LEF)

                                          b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3). E un riconoscimento incondizionato del debito da parte del debitore all'udienza di contraddittorio davanti al giudice del rigetto legittima il rigetto dell’opposizione qualora esso sia stato verbalizzato (Panchaud/Caprez, op. cit., § 9; Jaeger/Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4ª edizione, n. 20 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 18 ad art. 82).

                                          c)  In concreto, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, all'udienza del 23 ottobre 2008 non si può ritenere che l'istante abbia riconosciuto senza riserve il credito opposto in compensazione dal convenuto, peraltro dallo stesso assunto nella sola misura di fr. 4050.– e riguardanti le fatture della G__________ & __________ del 31 dicembre 2007 (doc. 5) e della E__________.__________ del 13 ottobre 2008 (doc. 6). In quell'occasione l'interessata ha unicamente dichiarato di essere disposta a saldare, con il denaro ricevuto dalla compagnia assicurativa, le fatture degli artigiani concernenti le riparazioni delle conseguenze del sinistro, ma ciò non corrisponde a un riconoscimento incondizionato del credito opposto in compensazione.

                                          d) Si aggiunga che, trattandosi del pagamento di spese eccezionali relative a riparazioni eseguite nell'abitazione coniugale, la compensazione, contestata dall'istante, non sarebbe neppure proponibile ostandovi l'art. 125 n. 2 CO che esclude l'estinzione mediante compensazione, contro la volontà del creditore, delle obbligazioni che per la loro particolare natura devono essere effettivamente soddisfatte, quali ad esempio quelle per alimenti che servono al fabbisogno del creditore. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere respinto.

                                   3.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 350.–, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.– di ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

- ; - .    

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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