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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.03.2008 16.2007.91

26 mars 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,661 mots·~8 min·2

Résumé

Contratto di lavoro - trattenuta sul salario per danno cagionato dal lavoratore - presupposti della responsabilità del lavoratore - danno con veicoli - rischio professionale - disobbedienza alle istruzioni del datore di lavoro - compensazione danno con pretese salariali

Texte intégral

Incarto n. 16.2007.91

Lugano 26 marzo 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 17 ottobre 2007 presentato da

RI 1 (patrocinato dall'RA 1)  

contro la sentenza emessa l'11 ottobre 2007 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona, nella causa inc. n. DI.2007.150 (contratto di lavoro) promossa con istanza 29 maggio 2007 nei confronti di  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   RI 1 ha lavorato alle dipendenze della ditta CO 1 di __________, specializzata nelle pulizie generali, come apprendista pulitore di edifici. Il contratto di tirocinio, iniziato il 2 novembre 2005, si è concluso il 31 ottobre 2006 e prevedeva un salario mensile di fr. 1160.– lordi. Il 28 marzo e il successivo 29 luglio 2006, nell'ambito dell'esecuzione delle proprie prestazioni lavorative, RI 1 ha danneggiato due veicoli e un portone di uno stabile di proprietà di terzi. La datrice di lavoro ha quindi trattenuto sugli stipendi di spettanza dell'apprendista fr. 1938.10 per il danneggiamento del furgone (trattenute effettuate sui salari dei mesi da marzo a luglio 2006) e fr. 1000.– per la franchigia dalla stessa pagata per il secondo incidente (trattenute effettuate sui salari dei mesi da agosto a ottobre 2006).

                                  B.   Il 29 maggio 2007 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere la restituzione di fr. 2938.10 trattenuti dalla datrice di lavoro. All'udienza del 3 settembre 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza e in via riconvenzionale ha fatto valere un'ulteriore pretesa di fr. 1500.– per la “franchigia giovani” da lei sopportata.

                                  C.   Statuendo l'11 ottobre 2007 in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore, accertata la responsabilità dell'istante per i danni cagionati alla convenuta, ha respinto l'istanza ritenendo giustificate le trattenute effettuate dalla datrice di lavoro, alla quale ha pure riconosciuto il diritto al risarcimento di fr. 1500.– fatti valere in via riconvenzionale.

                                  D.   Con ricorso per cassazione del 17 ottobre 2007 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato l'art. 321e CO ed arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, attribuendo i danni lamentati dalla convenuta a una sua negligenza. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 133 I 149 consid. 3.1).

                                   2.   Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver ritenuto giustificate le trattenute effettuate dalla datrice di lavoro per danni da lui cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni, intravedendo nel suo agire una negligenza ai sensi dell'art. 321e CO. Secondo questa norma il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al suo datore di lavoro. Questa responsabilità è subordinata a quattro condizioni: il danno, una violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 4 ad art. 321e CO). Mentre al datore di lavoro incombe l'onere della prova della violazione degli obblighi contrattuali, del danno e del nesso di causalità (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 13 ad art. 321e CO; Favre/ Munoz/Tobler, Le contrat de travail annoté, 2001, n. 1.13 ad art. 321e CO), spetta al lavoratore addurre e provare le circostanze che escludono la sua colpa (Streiff/von Kaenel, loc. cit.; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 17 ad art. 321e CO). La misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado d'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, così come alle capacità e attitudini del lavoratore che il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere (art. 321e cpv. 2 CO; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.1 ad art. 321e CO), fermo restando che il lavoratore risponde del danno che cagiona anche a seguito di una negligenza lieve (Brühwiler, op. cit., n. 5c ad art. 321e CO).

                                   3.   Nella fattispecie il primo giudice ha accertato una violazione dei doveri di diligenza del lavoratore nel fatto di aver danneggiato due veicoli e un portone non prestando la necessaria attenzione alle manovre di posteggio da lui poste in atto. Contrariamente a quanto pretende il ricorrente simile accertamento, ancorché severo nei suoi confronti e fors'anche opinabile, non è arbitrario. A prescindere dal fatto che i due incidenti siano da ricondurre a un errore di valutazione nell'eseguire le manovre di posteggio, non è contestato che il ricorrente ha chiaramente contravvenuto alle direttive della datrice di lavoro che, in entrambi i casi, gli aveva espressamente indicato dove posteggiare il veicolo della ditta (cfr. risposta di cui al verbale 3 settembre 2007 pag. 2 e 3). Quindi, già il solo fatto di aver disobbedito alle istruzioni della datrice di lavoro costituisce una negligenza che il primo giudice ha considerato all'origine dei danni lamentati, senza che tale accertamento possa essere considerato arbitrario ovvero insostenibile.

                                         Per quanto attiene al richiamo del ricorrente al rischio professionale, derivante in particolare dall'uso a titolo professionale di un veicolo, è vero che lo stesso permette di effettuare una riduzione del danno o addirittura di rinunciare alla pretesa risarcitoria, tuttavia ciò si avvera solo nel caso in cui l'incidente avviene in una normale situazione di pericolo della strada (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 9b ad art. 321e CO), ciò che non è il caso in concreto i due incidenti essendo da ricondurre a un’errata manovra di posteggio. Ne discende che l'accertamento del primo giudice circa la negligenza dell'istante, e quindi la violazione da parte sua dell'art. 321e CO, non è manifestamente insostenibile.

                                   4.   Per quel che riguarda la trattenuta sul salario del lavoratore dell'importo rivendicato per i danni da quest'ultimo cagionati, una compensazione di crediti del lavoratore, cui vanno assimilate non solo le pretese salariali ma anche tutte le forme di rimunerazione delle prestazioni lavorative (Rehbinder, op. cit., n. 11 ad art. 323b CO; Brühwiler, op. cit., n. 7 ad art. 323b CO), con crediti del datore di lavoro è possibile. Vale tuttavia la limitazione secondo cui questi può compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile ai sensi dell'art. 93 LEF (art. 125 n. 2 CO, art. 323b cpv. 2 CO; Rehbinder, op. cit., n. 9 ad art. 323b CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 5 ad art. 323b CO; Brühwiler, op. cit., n. 8 ad art. 323b CO). Siffatta limitazione non è però data quando si tratta di crediti del datore di lavoro per danni cagionati intenzionalmente dal lavoratore. Non rientrano in questa categoria i danni cagionati da negligenza, anche grave (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 6 ad art. 323b CO; Brühwiler, op. cit., n. 9 ad art. 323b CO), ciò che non è il caso in concreto.

                                         Dal punto di vista processuale se, come in concreto, la compensazione effettuata dal datore di lavoro è contestata dal lavoratore, spetta a quest'ultimo provare che la stessa è improponibile in quanto lesiva del suo minimo esistenziale (Rehbinder, op. cit., n. 17 ad art. 323b CO). Il solo richiamo a una retribuzione “palesemente molto bassa”(cfr. ricorso pag. 3 punto 7), non basta a dimostrare che la compensazione proposta dalla convenuta fosse tale da compromettere il minimo vitale dell'istante sulla cui situazione personale e finanziaria nulla risulta dagli atti. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

                                   5.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC ) e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del sindacato odierno. Non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, la quale ha rinunciato a presentare osservazioni.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 17 ottobre 2007 di RI 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

- RA 1,; - CO 1,.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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