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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.03.2008 16.2007.76

6 mars 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,428 mots·~7 min·2

Résumé

Contratto di lavoro - controllo delle ore non imposto dal CCL nel ramo del granito e delle pietre naturali - obbligo di controllo nei confronti dell'autorità ma non del dipendente - onere della prova delle ore effettuate compete al lavoratore - valutazione ore da parte del giudice

Texte intégral

Incarto n. 16.2007.76

Lugano 6 marzo 2008/sc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 30 agosto 2007 presentato da

RI 1 (rappresentato dal sindacato PA 1)  

contro la sentenza emessa il 23 agosto 2007 dal Pretore del Distretto di Riviera nella causa civile inc. n. DI.2005.68 (contratto di lavoro) promossa con istanza 4 luglio 2005 nei confronti di  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                   A.      Il 29 marzo 2005 la ditta CO 1 ha assunto RI 1 quale operaio scalpellino tagliapietre con un salario orario di fr. 26.50. Il 21 aprile 2005 il lavoratore ha comunicato al datore di lavoro l'intenzione di porre fine al contratto per il successivo 27 aprile, nel rispetto dei termini di disdetta previsti dal contratto durante il periodo di prova.

                                B.      Il 4 luglio 2005 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Riviera per ottenere il pagamento di fr. 5068.20 lordi oltre interessi corrispondenti alle ore di lavoro prestate nel mese di aprile 2005 (124 ore), al pagamento delle ore che la convenuta non gli aveva permesso di effettuare nel periodo di disdetta (43 ore) così come alle indennità per i giorni festivi, le vacanze e la quota di tredicesima. All'udienza del 18 ottobre 2005, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. In via riconvenzionale essa ha fatto valere nei confronti del lavoratore una pretesa per danni di fr. 5000.–, successivamente abbandonata.

                                C.      Statuendo il 23 agosto 2007 il Pretore, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di lavoro di durata determinata dal 29 marzo al 14 agosto 2005, esclusa l'esistenza di una causa grave tale da giustificare la rescissione anticipata del contratto da parte del lavoratore, ha ritenuto ingiustificato l'abbandono del posto di lavoro da parte di quest'ultimo dal 21 aprile 2005, negando così qualsiasi sua pretesa. Per il periodo precedente, dal 1° al 20 aprile 2005, il primo giudice, basandosi sull'art. 42 cpv. 2 CO, ha valutato in 41,33 ore le prestazioni svolte dall'istante, ha riconosciuto le relative indennità per i giorni festivi, le vacanze e la quota di tredicesima così come quelle maturate nel mese di marzo 2005, donde l'accoglimento dell'istanza per fr. 977.– lordi oltre interessi del 5% dal 1° maggio 2005.

                                D.      Con ricorso per cassazione del 30 agosto 2007 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente  applicato il diritto sostanziale, non ritenendo provate le 124 ore lavorative da lui rivendicate senza che la convenuta, alla quale competeva l'onere della prova, avesse dimostrato non essere state effettivamente eseguite. Invitata a presentare osservazioni, la controparte è rimasta silente.

Considerando

in diritto:                   1.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 III 211 consid. 2.1).

                                   2.   Il ricorrente si duole del mancato integrale accoglimento della sua pretesa e rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto provato il conteggio delle ore da lui presentato e al quale la convenuta non ha opposto nulla, non avendo lei stessa provveduto a nessun controllo giornaliero delle ore come previsto dalla legge, in particolare dall'art. 46 della Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio. Al riguardo il Pretore ha rimproverato all'istante di non avere provato l'esecuzione, nel corso del mese di aprile 2005, delle ore (124) di cui chiede il pagamento, le deposizioni assunte avendo smentito la sua presenza giornaliera sul posto di lavoro. Siffatta conclusione non può essere ritenuta arbitraria.

                                         a)    Intanto il contratto sottoscritto dalle parti e il Contratto collettivo nel ramo del granito e delle pietre naturali, al quale le stesse hanno rinviato a titolo di diritto suppletorio, non prevedono alcun obbligo per il datore di lavoro di tenere il controllo delle ore eseguite dal suo dipendente. Né un simile obbligo può essere dedotto dalla Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro: RS 822.11). Certo, secondo gli art. 46 della Legge sul lavoro e 73 cpv. 1 lett. c dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1: RS 822.111), il datore di lavoro deve tenere a disposizione delle autorità d'esecuzione e di vigilanza gli elenchi contenenti in particolare la durata (giornaliera e settimanale) del lavoro effettivamente svolto. Nondimeno tale obbligo sussiste nei confronti dell'autorità (Geiser/von Kaenel/Wyler, Commentaire de la Loi sur le travail, 2005, n. 2 ad art. 46) e non del dipendente, tant'è che un'eventuale mancata messa a disposizione della menzionata documentazione può essere oggetto di sanzione da parte dell'autorità amministrativa (cfr. art. 51 Legge sul lavoro).

                                         b)   Esclusa una violazione contrattuale da parte della convenuta in merito all'allestimento dei piani di controllo delle ore effettuate dal lavoratore, la conclusione del primo giudice secondo cui l'istante non avrebbe provato, così come gli imponeva l'art. 8 CC (Geiser/von Kaenel/Wyler, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 46), di aver prestato, nel corso del mese di aprile 2005, 124 ore di lavoro non può essere considerata arbitraria. A sostegno della sua pretesa l'istante ha allegato il conteggio da lui stesso allestito dal quale si evince, per il periodo dal 1° al 20 aprile 2005, la sua presenza giornaliera sul posto di lavoro (doc. H). Sennonché tale attestazione di presenza, contestata dalla convenuta, è stata smentita da __________, il quale ha affermato che l'istante è mancato più volte al lavoro, mi sembra nel mese di aprile (deposizione del 28 novembre 2005, verbali pag. 3). Mancando quindi la prova dell'effettiva esecuzione di 124 ore di lavoro, non può essere censurato il richiamo del Pretore all'art. 42 cpv. 2 CO (cfr. DTF 128 III 271), e neppure può essere considerato insostenibile il fatto di aver riconosciuto al lavoratore un terzo delle ore rivendicate, avendo il giudice agito entro i limiti del suo potere di apprezzamento e non essendo in particolare smentito dalle risultanze istruttorie considerate nel loro complesso. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

                                   3.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC ) e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del sindacato odierno. Non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, la quale ha rinunciato a presentare osservazioni. 

Per questi motivi,

pronuncia:                1.   Il ricorso per cassazione 30 agosto 2007 di RI 1 è respinto. 

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                             La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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