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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.04.2008 16.2007.43

29 avril 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,458 mots·~7 min·4

Résumé

Risarcimento danni - danni in parcheggio - foro competente per azione basata su atto illecito - luogo in cui si verifica il danno - notifica citazione nel luogo di dimora - diritto di essere sentito - diritto di ricorrere della parte prwclusa

Texte intégral

Incarto n. 16.2007.43

Lugano 29 aprile 2008/sc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Zali

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 15 maggio 2007 presentato da

RI 1 (patrocinaaRA 1)

contro la sentenza emessa il 12 febbraio 2007 dal Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n. 03B/07/O) promossa con istanza 14 gennaio 2007 da  

CO 1  (ora patrocinati dall'avv. Andrea Carri, Chiasso);    

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che con istanza del 14 gennaio 2007 CO 1 hanno convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 1250.20 rivendicati a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla loro autovettura parcheggiata in un posteggio coperto di uno stabile in via __________ a Lugano;

                                         che all'udienza dell'8 febbraio 2007, indetta per la discussione, gli istanti hanno confermato la loro domanda, mentre il convenuto, assente, è rimasto precluso;

                                         che statuendo il 12 febbraio 2007 il Giudice di pace, basandosi sulle allegazioni e sulle prove prodotte dagli istanti e non contestate dal convenuto, ha accolto l'istanza;

                                         che con ricorso per cassazione del 15 maggio 2007 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e), a) e  g) dell'art. 327 CPC;

                                         che il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per incompetenza territoriale del giudice adito, essendo egli domiciliato in Italia, e per violazione del suo diritto di essere sentito non essendogli pervenuta la citazione alla discussione che non gli è stata notificata al suo domicilio in Italia; nel merito egli rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ritenendo provato il credito fatto valere dagli istanti;

                                         che nelle loro osservazioni del 3 settembre 2007 gli istanti concludono per il rigetto del ricorso;

e considerando

in diritto:                        che la tempestività del ricorso, inoltrato entro il termine di 20 giorni (art. 328 CPC) da quando il ricorrente sostiene di aver occasionalmente preso conoscenza della sentenza (28 aprile 2007), può rimanere indecisa;

                                         che il ricorrente  contesta la competenza territoriale del Giudice di pace del circolo di Lugano, visto il suo domicilio all'estero;

                                         che la Convenzione di Lugano prevede come foro generale il domicilio del convenuto, quando questo si trova in uno Stato contraente (art. 2 cpv. 1 ConvLug), nondimeno, in materia di delitti o quasi delitti, l'attore può convenire il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, anche al foro alternativo del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso (art. 5 cpv. 3 ConvLug; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, 22§ n. 44d e 44e, pag. 104);

                                         che questa norma si applica ogni qualvolta si è in presenza di un danno al patrimonio (Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVÜ und Lugano–Übereinkommen, 8ª edizione, n. 74 ad art. 5), evidentemente non di natura contrattuale;

                                         che l'azione promossa dagli istanti è un'azione di risarcimento danni basata su un preteso atto illecito, le parti non essendo vincolate da nessun contratto;

                                         che il danno essendosi verificato a Lugano, deve essere ammessa la competenza del Giudice di pace adito (Kropholler, op. cit., n. 62 ad art. 5);

                                         che il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare all'udienza di discussione non essendogli pervenuta la citazione poiché erroneamente notificata a Lugano dove egli si reca occasionalmente per motivi professionali, anziché al suo domicilio in Italia;

                                         che secondo l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (garanzia estesa anche ai cittadini stranieri: cfr. Auer/ Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2ª edizione, n. 1198), una sentenza del Giudice di pace o del Pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                         che per l'art. 120 cpv. 2 CPC la notificazione di atti giudiziari avviene con la consegna di un esemplare di essi al destinatario, nel luogo in cui dimora o in cui svolge la sua attività;

                                         che trattandosi della notifica di atti giudiziari, il concetto di domicilio deve essere interpretato estensivamente, nel senso che  comprende la residenza abituale del destinatario (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n. 929), ovvero il luogo in cui questi risiede per una certa durata (Donzallaz, op. cit., n. 932);

                                         che la dichiarazione dell'Ufficiale dell'anagrafe di __________ del 9 maggio 2007 (doc. G di cassazione) costituisce un indizio per intravedere l'esistenza di un domicilio civile, ma rimane pur sempre un indizio alla stregua delle attestazioni rilasciate dalla polizia degli stranieri, dall'autorità fiscale o da un organismo delle assicurazioni sociali (DTF 120 III 7 consid. 2b), tanto da poter essere  sovvertito da altri elementi (DTF 125 III 101 consid. 3 in fine);

                                         che in concreto, sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo processuale il Giudice di pace poteva considerare l'indirizzo di __________ a Lugano il luogo di dimora del convenuto nel Cantone Ticino;

                                         che intanto il ricorrente neppure contesta l'allegazione degli istanti secondo cui alla loro precisa richiesta circa le sue generalità, comprensive del suo domicilio, egli non avrebbe dato seguito;

                                         che il ricorrente, oltre ad ammettere di essere sovente a Lugano (alcune notti alla settimana, cfr. pag. 2 punto 1 del ricorso), ha pacificamente locato un appartamento in __________;

                                         che al recapito di __________ è stata indirizzata tutta la corrispondenza relativa al caso sia dagli istanti (doc. D), sia dall'amministrazione dello stabile (doc. F), ritirata dal ricorrente (doc. G);

                                         che, infine, prima dell'inoltro dell'azione giudiziaria, il 15 novembre 2006, egli ha sottoscritto la procura del proprio avvocato indicando quale indirizzo Lugano;

                                         che quindi, dovendosi considerare corretta e regolare la notifica della citazione all'udienza di discussione dell'istanza, il ricorrente non può prevalersi di una violazione del suo diritto di essere sentito;

                                         che il ricorrente rimprovera al Giudice di pace di avere accolto la pretesa degli istanti senza la minima prova e contesta la versione da loro fornita in merito al verificarsi del danno;

                                         che così argomentando egli dimentica di essersi lasciato precludere dalla lite e una parte preclusa è legittimata a ricorrere purché si limiti ad allegare le proprie ragioni o eccezioni senza contestare i fatti addotti dall'avversario, nella misura in cui tali fatti sono stati accertati dal primo giudice sulla base dell'istruttoria (Rep. 1981 pag. 376; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, 1981, pag. 128, n. 8.1.4 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 295);

                                         che, quindi, non può essere considerata arbitraria, ovvero manifestamene insostenibile, la conclusione del primo giudice secondo cui i danni subiti dagli istanti, comprovati da un preventivo di riparazione (doc. E), non potevano che essere stati cagionati dal convenuto nell'esecuzione delle sue manovre di posteggio;

                                         che ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv, 1 CPC);

                                         che il ricorrente rifonderà alle controparti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un avvocato, un'adeguata indennità calcolata in base agli art. 11, 13 e 14 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicem­bre 2007.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 15 maggio 2007 di RI 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 110.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 160.–

                                         già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 350.– a titolo di ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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