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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.03.2007 16.2007.19

12 mars 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·772 mots·~4 min·2

Résumé

diritto di essere sentito - ritiro della citazione dopo l'udienza - ordine di trattenuta della corrispondenza non comporta la proroga del termine di 7 giorni di giacenza della raccomandata

Texte intégral

Incarto n. 16.2007.19

Lugano 12 marzo 2007/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20 febbraio 2007 presentato da

 RI 1   

contro la sentenza emessa il 14 febbraio 2007 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 46) promossa con istanza 16 gennaio 2007 dal  

CO 1 (rappresentato dal MRA 1;  

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:      che con istanza 16 gennaio 2007 il Comune di CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Balerna il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatogli per l'incasso di fr. 1321.45 oltre accessori, corrispondenti all'imposta comunale 2004;

                                         che il 31 gennaio 2007 il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza del 13 febbraio 2007, alla quale il convenuto non è comparso;

                                         che con sentenza 14 febbraio 2007 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

                                         che con ricorso per cassazione del 20 febbraio 2007 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione dell'art. 327 lett. e ed f CPC;

                                         che il ricorrente si duole essenzialmente della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio, la citazione essendogli pervenuta il 19 febbraio 2007 quando l'udienza aveva già avuto luogo;

                                         che giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che sanziona la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                         che, in concreto, con ordinanza 31 gennaio 2007, spedita per invio raccomandato lo stesso giorno, il Giudice di pace ha convocato le parti all'udienza di contraddittorio del 13 febbraio 2007;

                                         che quand'anche il ricorrente abbia ritirato il plico solo il 19 febbraio 2007 ciò non è decisivo;

                                         che, infatti, contrariamente a quanto egli pretende, l'ordine dato all'ufficio postale di trattenere la sua corrispondenza sino al 20 febbraio 2007 non influisce sulla notifica degli atti giudiziari (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 8 e 10 ad art. 124; Appendice 2000/2004, n. 19 ad art. 124);

                                          che un invio giudiziario mediante raccomandata si ritiene notificato al momento della consegna al suo destinatario oppure, se ciò non avviene, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa con riferimenti);

                                          che quindi il ricorrente non può dolersi di una violazione del suo diritto di essente sentito, l'assenza all'udienza di contraddittorio dovendo essergli addebitata;

                                         che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è stato notificato.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 20 febbraio 2007 di RI 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-    ; -   

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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