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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.12.2006 16.2006.86

15 décembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,235 mots·~6 min·3

Résumé

rigetto provvisorio - premi cassa malati LCA - riconoscimento di debito dedotto da un insieme di documenti - non è dato per debito contenuto in condiszioni generali alle quali il documento sottoscritto non rinvia chiaramente

Texte intégral

Incarto n. 16.2006.86

Lugano 15 dicembre 2006/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 19 luglio 2006 presentato da

Yaya Eldin Hussein, Balerna  

contro la sentenza emessa il 12 luglio 2006 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 96/B) promossa con istanza 22 giugno 2006 da  

Cassa malati Supra, Losanna;  

esaminati gli atti

ritenuto 

in fatto:                    A.   Con istanza 22 giugno 2006 la Cassa malati Supra ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da Yaya Eldin Hussein al PE n. 644818 dell'UEF di Mendrisio notificatogli per l'incasso di fr. 1331.40 oltre interessi, corrispondenti ai premi per le prestazioni complementari (LCA) scaduti per i mesi da ottobre a dicembre 2005, e fr. 310.- di spese amministrative. A sostegno della sua domanda di rigetto essa ha prodotto le proposte di assicurazione sottoscritte dall'assicurato, per proprio conto e per conto della famiglia, il 25 settembre 1998, il 18 ottobre 1999 e le due proposte 12 ottobre 1999.

                                  B.   Con sentenza 12 luglio 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo presenziato al contraddittorio, ha accolto l'istanza.

                                  C.   Con il presente tempestivo gravame Yaya Eldin Hussein è insorto contro il predetto giudizio contestando il rigetto dell'opposizione riferito alle spese amministrative per le quali non vi è nessun riconoscimento di debito. Nelle sue osservazioni 15 settembre 2006 l'istante conclude per la reiezione del ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorrente ha introdotto l'11 settembre e il 4 ottobre 2006 ulteriori osservazioni. Ora, la procedura di cassazione non prevede un doppio scambio di allegati, sicché il ricorrente  non può replicare alle osservazioni della controparte (v. anche Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 314). Ne segue che i memoriali in questione vanno dichiarati irricevibili.

                                   2.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

                                   3.   Il ricorrente contesta, come detto, la presenza di un valido riconoscimento di debito limitatamente alle spese amministrative richieste dall'istante.

                                          Nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 50 ad art. 84). In quest'ambito, il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l'esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione, ovvero se contiene la dichiarazione di volontà dell'escusso di riconoscersi debitore nei confronti dell'istante di una determinata somma di denaro (art. 82 LEF). Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. È indispensabile che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep. 1989 p. 338; A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 15 ad art. 82), e che la firma del debitore figuri sul documento decisivo (A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82).

                                   4.    In concreto, il titolo di credito sul quale si basa l'esecuzione sono le proposte di assicurazione che il convenuto ha sottoscritto per la propria copertura assicurativa e per quella dei suoi famigliari, e che indicano i premi assicurativi dovuti e per i quali il ricorrente non contesta la presenza di un valido riconoscimento di debito. Per contro, per quanto attiene alle spese amministrative per l'invio dei solleciti di pagamento e per la procedura esecutiva, la documentazione prodotta dall'istante non permette di dedurne un valido riconoscimento di debito. Il fatto che queste spese siano contemplate all'art. 13 delle condizioni generali per l'assicurazione malattie complementari (doc. F3), non basta a provare la loro accettazione da parte del convenuto. Infatti, l'unica proposta di assicurazione che contiene un accenno a delle non meglio precisate disposizioni interne dell'assicurazione che desidero sottoscrivere e che il convenuto dichiara di aver accettato, è quella del 25 settembre 1998 (doc. C). Mancando un chiaro riferimento alle condizioni generali per l'assicurazione malattie complementari di cui al doc. F3, dalla firma apposta dal convenuto in calce alla proposta 25 settembre 1998 non si può dedurre nulla, in particolare non la loro esplicita accettazione (A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 15 ad art. 82). 

                                   5.    Ne discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'errata applicazione dell'art. 82 LEF da parte del primo giudice, deve essere accolto.

                                          Ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera decide il merito della controversia con il conseguente accoglimento dell'istanza limitatamente all'importo di fr. 1331.40 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2005.

                                6.      Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà alla controparte un'equa indennità per le spese affrontate in relazione alla procedura di ricorso. L'accoglimento del ricorso impone altresì una modifica del pronunciato sugli oneri processuali di prima sede che, possono essere suddivisi in ragione di 1/5 a carico dell'istante e la rimanenza a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte un'equa indennità.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:               I.   Il ricorso per cassazione 19 luglio 2006 di Yaya Eldin Hussein è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 12 luglio 2006 del Giudice di pace del circolo di Balerna è annullata e sostituita dal seguente giudicato.

                                         1. L'istanza è parzialmente accolta: l'opposizione interposta al PE n. 644818 dell'UEF di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 1331.40 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2005.

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 150.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico per 1/5 mentre la rimanenza dei 4/5 è posta a carico del convenuto il quale verserà all'istante un'indennità ridotta di fr. 65.-.

                                   II.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.– già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico della resistente la quale verserà al ricorrente un'indennità di fr. 50.–.

                                  III.   Intimazione a:

- Yaya Eldin Hussein, Via San Gottardo 28, Balerna;

- Cassa malati Supra, Servizio Giuridico, Chemin de Primerose           35, Losanna 3 Cour.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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