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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.10.2006 16.2006.82

2 octobre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·673 mots·~3 min·2

Résumé

contratto di trasporto di merce - pagamento dell'IVA

Texte intégral

Incarto n. 16.2006.82

Lugano 2 ottobre 2006/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 luglio 2006 presentato da

 RI 1  

contro  

la sentenza 21 giugno 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n. 71a/06/O) promossa con istanza 22 maggio 2005 da

CO 1   

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 344.- oltre accessori, così come il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________

dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 22 maggio 2006 la CO 1, ditta specializzata in trasporti internazionali, ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 344.– rivendicati a saldo di una fattura emessa il 22 febbraio 2006 per le spese doganali da lei sostenute per la consegna di merce dall'Italia al domicilio del convenuto, tra cui fr. 152.– di IVA;

                                         che RI 1 si è opposto all'istanza contestando di dover pagare l'IVA di fr. 20.50 sull'importo di fr. 270.– addebitatogli quale spese di trasporto e montaggio della merce, lo stesso essendo già compreso nel prezzo della merce da lui soluto, ragione per la quale chiede la deduzione di quest'importo da quello di fr. 152.fatturatogli dall'istante;

                                         che con sentenza 21 giugno 2006 il Giudice di pace ha accolto integralmente la domanda, l'istante avendo correttamente computato nel calcolo dell'IVA anche le spese di trasporto e montaggio così come previsto dall'art. 76 della Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA);

                                         che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio rimproverando al primo giudice di aver erroneamente accolto la pretesa dell'istante per il pagamento dell'IVA sulle spese di trasporto e montaggio, non dovute poiché già comprese nel prezzo della merce;

                                         che la controparte non ha formulato osservazioni al ricorso;

                                         che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                         che l'istante ha fatturato al cliente fr. 152.– di IVA come da quietanza doganale NO. __________;

                                         che dovendosi procedere all'imposizione dell'importazione di beni mobili (art. 73 LIVA), nella base di calcolo dell'imposta devono essere integrati, se non sono già compresi, le spese accessorie come provvigioni, costi di imballaggio, spese di trasporto e d'assicurazione che sorgono sino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero (art. 76 cpv. 3 lett. b LIVA);

                                         che, in concreto, il ricorrente non contesta l'effettivo pagamento da parte dell'istante di fr. 152.–  all'ufficio doganale preposto ma sostiene che le spese di trasporto e montaggio della merce ordinata erano gia comprese nel prezzo di compravendita;

                                         che, così argomentando, spettava al convenuto provare tale allegazione producendo, ad esempio, la relativa fattura;

                                         che mancando qualsiasi prova in tal senso, non può essere considerato arbitrario, ovvero insostenibile, il giudizio impugnato secondo cui l'istante ha diritto di incassare dal convenuto quanto da lei versato all'ufficio doganale;

                                         che ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

                                         che tasse e spese seguono la soccombenza mentre alla controparte non vengono riconosciute ripetibili di questa sede non avendo formulato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 17 luglio 2006 di RI 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr.  50.–

                                         b) spese                                                                 fr.  50.–

                                                                                                                         fr. 100.–

                                         già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-     -   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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