Incarto n. 16.2006.72
Lugano 9 gennaio 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 6 giugno 2006 presentato da
RI 1 (rappresentata dall'amministratrice unica __________, __________)
contro la sentenza emessa il 23 maggio 2006 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.94) promossa con istanza 14 aprile 2006 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza 14 aprile 2006 la CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Biasca notificatole per l'incasso di fr. 5732.80 oltre accessori;
che tale importo corrisponde al contributo professionale dovuto dalle imprese firmatarie del CCL per il 2005 (fr. 4777.45) e al contributo professionale dovuto per i corsi di introduzione per gli apprendisti (fr. 955.45);
che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto collettivo di lavoro nel ramo del granito e delle pietre naturali (CCL), entrato in vigore il 1° giugno 1999, con validità per tutto il territorio del Cantone sino al 31 dicembre 2001 e in seguito prorogato sino al 31 dicembre 2005, così come la dichiarazione di adesione sottoscritta dalla convenuta il 14 maggio 2002;
che all'udienza del 19 maggio 2006, indetta per il contraddittorio, nessuna parte è comparsa;
che con sentenza 23 maggio 2006 il Segretario assessore del Distretto di Biasca, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo ricorso, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto del 30 giugno 2006, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento;
che, in sintesi, la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali deducendo dalla documentazione agli atti la presenza di un valido riconoscimento di debito;
che nelle osservazioni del 13 ottobre 2006 l'istante conclude per il rigetto del ricorso;
e considerando
in diritto: che - anzitutto - la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che per il primo giudice la validità del CCL 1999-2001 non era decaduta ma era stato prorogata fino alla fine di dicembre 2005, e siccome la convenuta nel 2004 aveva redatto la lista dei salari di quell'anno per il calcolo del contributo professionale a carico dei lavoratori, essa aveva riconosciuto di essere debitrice della percentuale calcolata sull'importo di massa salariale da lei stessa indicato;
che la ricorrente sostiene di non essere costretta a versare i contributi paritetici poiché l'Associazione __________ non l'ha accettata e ritiene quindi di non avere aderito al CCL “scaduto”, donde la mancanza di un riconoscimento di debito;
che in concreto, l'unico impegno sottoscritto dalla convenuta è la dichiarazione 14 maggio 2002 con la quale essa accettava di aderire al CCL 1999-2001, approvando altresì ogni eventuale successivo emendamento che dovesse essere concordato fra le stesse associazioni contraenti, impegnandosi inoltre a rispettare quanto previsto dall'art. 15 in materia di contributo professionale;
che nella predetta dichiarazione di adesione la validità del CCL è invero limitata al 30 giugno 2002, tuttavia la conclusione del primo giudice secondo cui la convenuta avrebbe implicitamente accettato anche le successive proroghe sino al 31 dicembre 2005, non può essere considerata arbitraria;
che siffatta conclusione trova infatti conforto sia nella sottoscrizione da parte della convenuta dell'accettazione di ogni eventuale successivo emendamento che dovesse essere concordato fra le stesse associazioni contraenti, sia nel fatto per quest'ultima di aver fornito all'istante il dettaglio dei salari versati nel 2004, anno base per il computo del contributo professionale dovuto in virtù dell'art. 15 CCL, sottoscrivendo questa distinta dei salari sulla quale figura espressamente l'indicazione Totale salari soggetti a CP;
che ciò basta per concludere al riconoscimento da parte della convenuta dell'importo posto in esecuzione dall'istante;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello di cui all'art 327 lett. g CPC, deve essere respinto;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), e all'istante si riconosce un'equa indennità per ripetibili;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 6 giugno 2006 di RI 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 180.–, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte fr. 50.- quale indennità.
3. Intimazione a:
- ; -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF) solo se il valore litigioso ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.