Incarto n. 16.2006.55
Lugano 22 maggio 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 maggio 2006 presentato da
RI 1 -Castione
contro
la sentenza 21 aprile 2006 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile (inc. n. 77/2005) promossa con istanza 12 ottobre 2005 da
CO 1 rappr. da RA 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 913.05 oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 12 ottobre 2005 il garage CO 1 ha convenuto __________ davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 863.05 rivendicati a saldo di una fattura emessa il 10 maggio 2004 per prestazioni eseguite sul veicolo di quest'ultimo, oltre a fr. 50.- per spese esecutive;
che la sentenza 27 ottobre 2005 con cui il Giudice di pace aveva accolto l'istanza è stata dichiarata nulla da questa Camera per violazione del diritto di essere sentito del convenuto con sentenza del 25 novembre 2005 (inc. 16.2005.133);
che all'udienza del 22 marzo 2006 le parti hanno deciso di rinviare la discussione a una successiva udienza per permettere alla parte istante di essere regolarmente rappresentata;
che all'udienza di discussione dell'istanza del 30 marzo 2006, l'istante, unica parte presente, ha confermato la sua pretesa;
che con sentenza 21 aprile 2006 il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta e alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all'udienza, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame, dal quale deve essere estromessa la documentazione allo stesso allegata, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento con conseguente rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio non avendo egli potuto far valere le proprie ragioni poiché non era presente per dimenticanza di udienza;
che con scritto 18 maggio 2006 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;
che giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che nella fattispecie __________ non contesta la regolarità della citazione, rispettivamente non sostiene di non averla ricevuta, ma si limita a giustificare la propria assenza alla discussione per dimenticanza;
che simile argomentazione non concretizza nessun titolo di cassazione, tantomeno quella della lesione del diritto di essere sentito, il ricorrente riconoscendo espressamente di essere il solo responsabile della sua mancata partecipazione all'udienza di discussione;
che in simile evenienza, ovvero in assenza di una qualsiasi censura nei confronti dell'operato del primo giudice, il ricorso deve essere respinto;
che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 2 maggio 2006 di RI 1è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente il quale rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 30.- per questa sede.
3. Intimazione:
- -; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria