Incarto n. 16.2006.51
Lugano 5 luglio 2006/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 maggio 2006 presentato da
RI 1 patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 26 aprile 2006 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n. DI.2006.73) promossa con istanza 17 marzo 2006 nei confronti di
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'474.85 lordi oltre accessori a titolo
di pretese salariali, domanda sulla quale il giudice non si è espresso, avendo dichiarato
irricevibile l'istanza per carenza di legittimazione del rappresentante,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 17 marzo 2006 RI 1, rappresentato del Sindacato UNIA Ticino e Moesa, ha convenuto CO 1 davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 3'474.85 lordi rivendicati a saldo delle sue pretese salariali per la durata del rapporto di lavoro;
che con sentenza 26 aprile 2005 il segretario assessore ha dichiarato l'istanza irricevibile per carenza di legittimazione del rappresentante dell'istante, non riconoscendo al Sindacato UNIA la capacità di rappresentare in giudizio siccome non domiciliato nel Cantone Ticino così come richiesto dall'art. 64a cpv. 2 lett. b CPC;
che con il presente tempestivo gravame RI 1è
insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento con conseguente riconoscimento della rappresentanza processuale al Sindacato UNIA e rinvio degli atti al primo giudice affinché si esprima sul merito della lite;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che con scritto 3 luglio 2006 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso;
che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza del ricorrente (art. 352 cpv. 1 CPC);
che il presente giudizio è esente da tasse e spese mentre alla controparte non vengono assegnate ripetibili, non avendo formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 8 maggio 2006 di RI 1 è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria