Incarto n. 16.2006.37
Lugano 13 luglio 2006/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 marzo 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 1° marzo 2006 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 34–2006) promossa con istanza 13 febbraio 2006 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 13 febbraio 2006 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n.__________ dell'UEF di Locarno, notificatogli per l'incasso di fr. 1'320.- oltre spese e interessi, reclamati a titolo di canoni scaduti dovuti sulla base del contratto di abbonamento al servizio internet ADSL sottoscritto dalle parti il 4 settembre 2005, oltre a fr. 120.– a titolo di spese amministrative;
che con sentenza 1° marzo 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante e alla quale il convenuto, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con scritto 21 marzo 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni, e non 20 come erroneamente indicato dal ricorrente;
che questo termine decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione, in concreto avvenuta il 3 marzo 2006 come si evince dalla ricerca postale effettuata mediante il servizio Track & Trace;
che, pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 117 CPC, è tardivo essendo stato inoltrato il 23 marzo 2006 (data del timbro postale);
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 marzo 2006 di RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
-; -.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria