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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.04.2006 16.2006.30

11 avril 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·568 mots·~3 min·3

Résumé

ricevibilità ricorso - legittimazione alla rappresentanza processuale - non data a un terzo non parte

Texte intégral

Incarto n. 16.2006.30

Lugano 11 aprile 2006/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 dicembre 2005 presentato da

 RI 1  rappr. da  RA 1 

contro  

la sentenza 23 dicembre 2005 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa civile inappellabile (inc. n. C05-025) promossa con istanza 11 maggio 2005 da

CO 1   

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'038.- oltre interessi e il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 11 maggio 2005 CO 1 ha convenuto in giudizio RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 1'952.- a saldo delle fatture emesse il 28 febbraio 2001 (doc. A) e 29 settembre 2003 per lavori eseguiti su un veicolo di quest'ultima;

                                         che con sentenza 23 dicembre 2005 il Giudice di pace, respinta preliminarmente la domanda di rinvio dell'udienza formulata dalla convenuta poiché tardiva, ha accolto l'istanza, avendo  l'istante sufficientemente comprovato il suo credito sulla base della documentazione prodotta e che la convenuta, assente alla discussione, non ha contestato;

                                         che con scritto 28 dicembre 2005, indirizzato al Giudice di pace,  RI 1, e per essa __________, è insorta contro il predetto giudizio;

                                         che il 7 marzo 2006 CO 1 ha formulato le proprie osservazioni al ricorso proponendone la reiezione:

                                         che lo scritto di __________, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, è nullo, difettando __________la legittimazione alla rappresentanza della ricorrente, ossia mancando un presupposto processuale la cui presenza il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa (art. 97 cifra 4 CPC);

                                          che infatti, legittimati a impugnare una sentenza del giudice di pace con ricorso in cassazione, oltre alla parte stessa (personalmente), sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC), ciò che non è il caso di __________;

                                          che quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso presentato è nullo per carenza di legittimazione del rappresentante;

                                         che, foss'anche ricevibile, il ricorso sarebbe in ogni caso nullo ai sensi dell'art. 329 cpv. 3 CPC siccome sprovvisto di censure nei confronti della decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all'applicazione di norme di diritto, la domanda di rinvio dell'udienza dovendo in ogni caso essere tempestiva (cfr. art. 136 cpv. 2 CPC);

                                          che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante le cui osservazioni, a prescindere dalla loro tempestività, non possono essere considerate difettando alla __________ la legittimazione alla rappresentanza processuale in questa sede (art. 64 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:              1.   Il ricorso 28 dicembre 2005 di RI 1, presentato da __________, è nullo.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-    ; -   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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