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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 07.03.2006 16.2006.27

7 mars 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·605 mots·~3 min·1

Résumé

eccezione di non ritorno a miglior fortuna - ricorso per cassazione irricevibile - desisione pretore impugnabile solo al TF - erede responsabile dei debiti della successione - responsabilità solidale se vi sono più eredi

Texte intégral

Incarto n. 16.2006.27

Lugano 7 marzo 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 febbraio 2006 presentato da

 RI 1   

contro  

la sentenza 22 febbraio 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5 (inc. n. EF.2004.3371), nella procedura sommaria di ammissione

dell'opposizione - per non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) promossa con istanza 4 novembre 2004 da parte di

CO 1   

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con sentenza 22 febbraio 2005 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole dalla CO 1 per l'incasso di fr. 7'614.95 rivendicati sulla base dell'attestato carenza di beni n. 764072 del 12 settembre 2000, non ha ammesso l'opposizione motivata con il mancato ritorno a miglior fortuna, non avendo l'escussa reso verosimile tale eccezione;

                                         che con atto ricorsuale 21 febbraio 2006 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;

                                         che secondo l'art. 265a cpv. 1 LEF se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'Ufficio esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione, il quale statuisce definitivamente dopo avere sentito le parti;

                                         che il giudizio sull'ammissione o meno dell'eccezione di non ritorno a miglior fortuna è definitivo giacché contro il medesimo non è dato nessun rimedio di diritto, né ordinario, né straordinario del diritto cantonale (Messaggio concernente la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, pag. 114; D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 31 ad art. 265a LEF; DTF 126 III 112; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, 2000, art. 22 LALEF, m. 5);

                                         che ne consegue l'improponibilità del presente atto;

                                         che l'unico rimedio proponibile contro la decisione del giudice di prime cure sarebbe stato quello del ricorso di diritto pubblico (Dallèves/ Foëx/Jeandin, Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fallite, 2005, n. 21 ad art. 265a LEF), al quale la ricorrente non può in concreto far capo vista la pacifica decorrenza del termine ricorsuale di 30 giorni;

                                         che, comunque sia, il credito rivendicato nei confronti della ricorrente e oggetto dell'attestato di carenza di beni emesso nei suoi confronti il 12 settembre 2000 riguarda un debito della defunta madre nei confronti dell'istituto bancario dovuto all'utilizzo di una carta VISA, al quale la ricorrente è subentrata nella sua qualità di erede ai sensi dell'art. 560 cpv. 2 CC secondo il quale i debiti del defunto diventano debiti personali dell'erede;

                                         che anche qualora la ricorrente non fosse la sola erede, la stessa risponde dei debiti della madre solidalmente con altri eventuali coeredi (art. 603 cpv. 1 CC), ciò che legittima il creditore ad agire a sua scelta nei confronti di uno solo di essi per il pagamento dell'intero debito (art. 144 CO);

                                         che vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 21 febbraio 2006 di RI 1 è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-    ; -   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d¿appello

La presidente                                                        La segretaria

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