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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.12.2006 16.2006.25

5 décembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,161 mots·~6 min·5

Résumé

rigetto provvisorio - polizza assicurativa prodotto a valere quale riconoscimento di debito - legittimazione alla rappresentanza processuale di una SA - facoltà di rappresentanza dei procuratori iscritti a RC - ricevibilità del ricorso per cassazione

Texte intégral

Incarto n. 16.2006.25

Lugano 5 dicembre 2006/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 23 febbraio 2006 presentato da

RI 1 (rappresentata dal servizio incasso giuridico  

contro la sentenza emessa il 13 febbraio 2006 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.3410) promossa con istanza 2 novembre 2005 nei confronti di  

 CO 1  (patrocinato dall'  RA 1 );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza 2 novembre 2005 la RI 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 3524.70 oltre a fr. 40.– di spese, rivendicati quale premio scaduto sulla polizza Business à la carte n. __________. A valere quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto la proposta di assicurazione d'impresa sottoscritta dal convenuto il 26 gennaio 2004. All'udienza del 6 febbraio 2006, indetta per il contraddittorio, il convenuto, solo comparente, ha eccepito la legittimazione alla rappresentanza delle persone che hanno sottoscritto l'atto introduttivo di causa, e ha contestato la presenza di un valido riconoscimento di debito, non avendo egli mai ricevuto la proposta di assicurazione sulla quale l'istante basa il proprio credito e neppure le condizioni generali dell'assicurazione, così come la correttezza e completezza degli atti consegnatigli dall'assicurazione.

                                  B.   Con sentenza 13 febbraio 2006 il Segretario assessore ha accertato la nullità dell'istanza poiché sottoscritta da persone non iscritte nel Registro di commercio e quindi non legittimate a rappresentare l'istante. La tassa di giustizia di fr. 100.– è stata posta a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 200.– per ripetibili.

                                  C.   Contro la sentenza appena citata RI 1 è insorta con un ricorso per cassazione del 23 febbraio 2006 postulandone l'annullamento per il fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, i due firmatari dell'istanza sono regolarmente iscritti nel Registro di commercio. Nelle sue osservazioni del 24 marzo 2006 il convenuto eccepisce la nullità del ricorso e ne postula il rigetto.

Considerando

in diritto:                  1.   Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell'indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l'art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, m. 2 ad art. 329). In concreto è indubbio che la ricorrente, a fondamento del gravame, pone l'arbitraria valutazione delle prove e l'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice con riferimento alla verifica della legittimazione alla rappresentanza processuale dei firmatari dell'istanza di rigetto, ovvero invoca il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Tempestivo, il ricorso  è ricevibile.

                                   2.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

                                   3.   In concreto, il Segretario assessore ha considerato nulla l'istanza poiché sottoscritta da persone prive della necessaria legittimazione a vincolare la compagnia di assicurazione in quanto non iscritte nel registro di commercio. Sennonché, da una semplice ricerca nel Registro di commercio del Canton di Zurigo, ciò che competeva anche al primo giudice nell'ambito del proprio potere di indagine (art. 88 CPC; II CCA 9 gennaio 1998 in re C./B.inc. 12.1997.239), si evince che M__________ Er e O  R sono regolarmente iscritti con procura collettiva a due a favore della RI 1 con sede a __________. E tale facoltà li autorizza a rappresentare validamente l'istante giacché il procuratore commerciale è abilitato, in virtù del diritto federale, a stare in giudizio a nome e per conto del “principale” (proprietario – persona fisica o giuridica – del negozio, della fabbrica o dello stabilimento commerciale rappresentato dal procuratore: Watter, Basler Kommentar, OR I, 3ª edizione, n. 1 ad art. 462 e 5 ad 458;).

                                         Ne discende che in ossequio della forza derogatoria del diritto federale, che il diritto cantonale non può contravvenire o limitare (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 77 seg. n. 73 seg.), l'art. 64 CPC non può escludere il potere di rappresentanza di persone abilitate secondo il diritto federale a rappresentare il principale in giudizio (cfr. in tal senso Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag. 324; sentenza CEF inc. 14.00.111/112 del 30 luglio 2001; Watter, op. cit., n. 5 ad art. 459; Thévenoz/ Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, Basilea 2003, n. 3 ad art. 459).

                                   4.   Ciò posto, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, l'istanza di rigetto dell'opposizione è stata validamente sottoscritta. Ne discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere accolto con il conseguente rinvio degli atti al primo giudice per l'emanazione della sentenza di merito, nell'ossequio della garanzia del doppio grado di giurisdizione.

                                   5.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il convenuto verserà alla controparte un'equa indennità a titolo di ripetibili, commisurate alla stringatezza dell'allegato.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 23 febbraio 2006 della RI 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 13 febbraio 2006 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

       a) tassa di giustizia       fr. 150.–

       b) spese                         fr.   50.–

                                               fr. 200.–

       da anticipare dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 100.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

- __________  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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