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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.03.2006 16.2006.18

21 mars 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·751 mots·~4 min·2

Résumé

rigetto provvisorio - riconoscimento del debito all'udienza

Texte intégral

Incarto n. 16.2006.18

Lugano 21 marzo 2006/kc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney–Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 febbraio 2006 presentato da

 RI 1   

  contro  

la sentenza 3 febbraio 2006 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.42) promossa con istanza 3 gennaio 2006 da

CO 1 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE

n. __________ dell'UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:      che con istanza 3 gennaio 2003 CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 2'500.– rivendicati quale pagamento della fattura emessa il 28 aprile 2004 per un intervento effettuato sul veicolo di quest'ultimo;

                                         che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto la menzionata fattura;

                                         che al contraddittorio il convenuto si è opposto all'istanza sostenendo di aver pagato fr. 2'300.–, a comprova del quale ha prodotto una ricevuta di pagamento 29 aprile 2004;

                                         che con sentenza 3 febbraio 2006 il Pretore, accertato che la parte istante non ha prodotto nessun valido riconoscimento di debito, ha nondimeno accolto l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione nella misura di fr. 2'300.– deducendo tale riconoscimento dalle affermazioni del convenuto in sede di contraddittorio;

                                         che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio; il ricorrente contesta di essersi riconosciuto debitore per due volte dell'unico e solo credito, ovvero quello di fr. 2'500.– verso la __________ alla quale egli aveva affidato il proprio veicolo per gli interventi concordati;

                                         che con osservazioni 23 febbraio 2006 la controparte propone la reiezione del ricorso;

                                          che giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84);

                                          che il riconoscimento di debito si deduce da un documento sottoscritto dal debitore, o da un insieme di documenti, dal quale risulti la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione di quest'ultimo di riconoscersi debitore nei confronti del procedente per l'importo da questo rivendicato (D. Staehelin, op. cit., n. 15, 25 e 26 ad art. 82 LEF);

                                          che in assenza di un riconoscimento di debito scritto, come è pacificamente il caso in concreto, parte della giurisprudenza ammette che lo stesso possa avvenire ed essere formalizzato nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione (D. Staehelin, op. cit, n. 18 ad art. 82 LEF);

                                         che in tale senso la conclusione del primo giudice che ha dedotto dall'affermazione del convenuto di aver versato l'importo di fr. 2'300.– a valere quale pagamento parziale sulla fattura di fr. 2'500.– spiccata dalla CO 1 (cfr. verbale 1° febbraio 2006), il riconoscimento del credito posto in esecuzione limitatamente alla somma di fr. 2'300.–, non può essere considerata arbitraria;

                                          che per quanto attiene al versamento di fr. 2'300.– effettuato il 29 aprile 2004 dal convenuto (doc. 1), lo stesso non può essere addotto a comprova della parziale estinzione del debito riconosciuto nei confronti dell'istante, poiché è stato effettuato a una terza persona e non all'istante;

                                         che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g CPC, deve essere respinto;

                                         che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 9 febbraio 2006 di RI 1 è respinto.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, sono poste a carico del ricorrente il quale rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 40.–.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                             La segretaria

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