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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.12.2006 16.2006.128

22 décembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·707 mots·~4 min·2

Résumé

rigetto provvisorio - contratto di adesione LPP come titolo - definizione riconoscimento di debito - non costituisce riconoscimento di debito la sottoscrizione di una clausola che indica le spese in caso di mora

Texte intégral

Incarto n. 16.2006.128

Lugano 22 dicembre 2006/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 29 novembre 2006 presentato da

RI 1  (rappresentata dalla Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita, Basilea)  

contro la sentenza emessa il 14 novembre 2006 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.353) promossa con istanza 7 agosto 2006 nei confronti di  

CO 1   

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:      che con istanza 7 agosto 2006 la RI 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla ditta CO 1 al PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificatole per l'incasso di fr. 4387.45 oltre accessori rivendicati a titolo di contributi assicurativi arretrati per il 2003 e fr. 550.- di spese di incasso;

                                         che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di adesione previdenza professionale sottoscritto dalla convenuta il 1° aprile  2003;

                                         che all'udienza del 20 ottobre 2006, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha riconosciuto il credito vantato dall'istante limitatamente a fr. 4387.45 oltre a fr. 70.- per spese esecutive, impegnandosi a pagarlo mediante rate mensili;

                                         che con sentenza 14 novembre 2006 il Pretore, preso atto del riconoscimento della pretesa dell'istante limitatamente a fr. 4387.45 oltre alle spese esecutive, ne ha dedotto il ritiro dell'opposizione per questo importo, escludendo, per il resto, la presenza di un valido riconoscimento di debito;

                                         che il 29 novembre 2006 la RI 1 si è rivolta al Pretore contestando l'assenza di un valido riconoscimento di debito per le spese di fr. 550.-;

                                         che l'atto in questione è stato trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione;

                                          che il ricorso, a prescindere dalla sua tempestività, è infondato;

                                          che infatti, la conclusione del primo giudice secondo cui non è dato in concreto un valido riconoscimento di debito per l'importo di fr. 550.- rivendicato a titolo di spese di incasso, non è arbitraria;

                                          che il riconoscimento di debito è la dichiarazione di volontà con la quale il debitore riconosce di dovere al creditore una determinata somma di denaro (Rep. 1989 p. 338; A. Staehelin/ Bauer/ D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 15 ad art. 82);

                                          che nella fattispecie, il titolo di credito sul quale si basa l'esecuzione è il contratto di adesione sottoscritto dalla convenuta a pagina 28 del medesimo (doc. C);

                                          che sottoscrivendo tale contratto la convenuta ha dichiarato di aver preso conoscenza del regolamento dei costi, figurante a pagina 33 e che indica le spese che la compagnia avrebbe prelevato in caso di mora dell'assicurato, tuttavia con la firma apposta a pagina 28 la convenuta ha semplicemente confermato di essere d'accordo con il contenuto del regolamento ma non ha affermato di riconoscersi debitrice degli importi indicati nel medesimo, anche perché al momento della sottoscrizione del contratto di adesione ella non poteva certo riconoscere un credito a quel momento inesistente;

                                          che non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello di cui all'art. 327 lett. g CPC, non essendo ravvisabile nel giudizio pretorile nessuna violazione di norme di diritto e neppure un'arbitraria valutazione delle prove documentali, il ricorso deve essere respinto;

                                         che giusta l’art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 29 novembre 2006 della RI 1 è respinto.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-  ; -   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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