Incarto n. 16.2006.123
Lugano 21 novembre 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 1° novembre 2006 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 10 ottobre 2006 dal Giudice di pace supplente del circolo di Taverne nella causa a procedura accelerata (inc. n. 53/05) promossa con istanza del 16 agosto 2005 nei confronti di
e Luciana CO 1
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 16 agosto 2005 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Taverne per ottenere l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 1881.30 di cui al PE n. __________ dell'UE di Lugano, la cui opposizione da lei interposta era stata rigettata in via provvisoria dal medesimo giudice con sentenza 11 luglio 2005;
che l'importo di fr. 1881.30 corrisponde a spese notarili affrontate dai convenuti per la mancata sottoscrizione di un atto di compravendita della casa di abitazione dell'istante;
che all'udienza del 26 gennaio 2006, indetta per la discussione, i convenuti si sono opposti all'istanza;
che con sentenza 10 ottobre 2006 il Giudice di pace, accertato che il mancato perfezionamento del contratto di compravendita era da addebitare all'istante, la quale non ha dato seguito all'impegno di vendita assunto, ha ritenuto giustificata la richiesta di pagamento dei danni formulata dai convenuti, ragione per cui ha respinto l'istanza;
che il 1° novembre 2006 RI 1 ha trasmesso al Giudice di pace nuovi documenti a sostegno della sua istanza, ribadendo la propria opposizione al pagamento delle spese notarili rivendicate dai convenuti;
che l'atto in questione, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, a prescindere dalla sua tempestività, il termine ricorsuale nelle cause a procedura accelerata come quella in esame (art. 85a cpv. 4 LEF) essendo di 10 giorni (art. 398 CPC), è nullo;
che per essere considerato valido un ricorso per cassazione, deve contenere le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato (art. 329 cpv. 2 CPC: caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);
che in concreto il contenuto dello scritto della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a ribadire la propria contestazione del credito fatto valere dai convenuti;
che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili ai convenuti, ai quali il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso 1° novembre 2006 di RI 1 è nullo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- ; - Camignolo.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria