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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.10.2006 16.2006.107

4 octobre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·518 mots·~3 min·3

Résumé

rigetto dell'opposizione - ricorso tardivo

Texte intégral

Incarto n. 16.2006.107

Lugano 4 ottobre 2006/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 settembre 2006 presentato da

  RI 1   

contro  

la sentenza 24 agosto 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. 444a/06/S) promossa con istanza 22 maggio 2006 da

CO 1 (rappresentato dal Municipio)

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________6 dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 22 maggio 2006 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 154.50 oltre accessori rivendicati a titolo di imposta comunale 1999, oltre interessi e tassa di diffida;

                                         che a sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la  notifica di tassazione 21 aprile 2003 relativa all'imposta cantonale 1999-2000 regolarmente passata in giudicato, il calcolo dell'imposta comunale 1999 e relativa tassa di diffida, così come il calcolo dettagliato degli interessi dovuti;

                                         che con sentenza 24 agosto 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, regolarmente intimata all'escusso contrariamente a quanto da questi preteso, e respinta l'eccezione di compensazione dallo stesso sollevata, ha accolto l'istanza;

                                         che con ricorso del 14 settembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                          che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni;

                                          che questo termine decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione, in concreto avvenuta il 4 settembre 2006 come ammesso del ricorrente medesimo e di conseguenza scadeva il 14 settembre successivo;

                                         che introdotto il 15 settembre 2006 (data del timbro postale), il ricorso si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi esame;

                                          che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) ma in concreto, visto il notorio stato di insolvenza del ricorrente, si può prescindere dal prelievo di tasse e spese;

                                         che non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili all'istante, cui il ricorso non è stato intimato e non ha causato spese presumibili.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 14 settembre 2006 dRI 1 è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-     ;  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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