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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.10.2006 16.2006.104

11 octobre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·761 mots·~4 min·1

Résumé

rigetto definitivo - risoluzione di multa quale titolo esecutivo - notifica della citazione - la parte non può optare per l'invio semplice anziché raccomandato - violazione del diritto di essere sentito mancando la prova dell'invio

Texte intégral

Incarto n. 16.2006.104

Lugano 11 ottobre 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 settembre 2006 presentato da

  RI 1   

contro  

la sentenza 31 agosto 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura sommaria in tema di rigetto dell'opposizione (inc. n. 572a/06/S) promossa con istanza 25 luglio 2006 da

CO 1 (rappresentato __________RA 1   

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 25 luglio 2006 lo CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta d__________ al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 100.corrispondenti a una multa inflitta a quest'ultimo con risoluzione 14 luglio 2005 dell'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano prodotta a valere quale titolo esecutivo, oltre a fr. 60.- per tasse di diffida;

                                          che conformemente alle istruzioni del convenuto, il Giudice di pace del circolo di Lugano lo ha citato all'udienza di discussione del 30 agosto 2006 con invio semplice;

                                          che all'udienza citata nessuno è comparso;

                                          che con sentenza 31 agosto 2006 il Giudice di pace, attribuendo alla documentazione prodotta dall'istante qualifica di valido titolo esecutivo al quale l'escusso non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

                                          che con il presente tempestivo gravame RI 1 postulandone l'annullamento, non avendo mai ricevuto la citazione all'udienza di contraddittorio;

                                          che giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                         che il diritto di essere sentito della parte, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende in primo luogo il diritto alla parola e la possibilità di prendere posizione sulle argomentazioni e contestazioni sollevate dalla controparte, ciò che presuppone la possibilità per la parte di partecipare alla trattazione della causa, ovvero che riceva regolarmente le convocazioni alle udienze;

                                         che in concreto, il Giudice di pace, così autorizzato dal convenuto (v. dichiarazione del 10 marzo 2005), ha inviato il plico con la citazione all'udienza di discussione con invio semplice e non per raccomandata;

                                         che con tale modo di procedere non vi è la prova dell'effettivo invio della medesima da parte dell'autorità alla quale incombe simile onere probatorio in caso di contestazione (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 3 e 5 ad art. 120);

                                          che poco importa l'autorizzazione del convenuto del 10 marzo 2005, la notifica della citazione mediante invio raccomandato essendo imposta dall'art. 124 CPC, per il rinvio di cui all'art. 25 LALEF;

                                          che, del resto, né il giudice né le parti vi possono derogare (art. 101 CPC);

                                         che quindi, sia in applicazione dell'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte contro la quale l'atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere, sia per effetto dell'art. 327 lett. e CPC, la citazione all'udienza del 30 agosto 2006 deve essere dichiarata nulla, così come ogni atto successivo, in particolare la sentenza impugnata (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, n. 16 ad art. 124);

                                          che l'incarto deve quindi essere ritornato al giudice di pace affinché proceda a un nuovo giudizio previa valida riconvocazione delle parti all'udienza di contraddittorio;

                                         che la palese fondatezza del ricorso dispensa – eccezionalmente – dall'intimare l'atto all'istante, cui la stesura di osservazioni cagionerebbe solo spese frustranee;

                                         che, vista la particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare al prelievo di oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC);

                                         che non è il caso di attribuire ripetibili, il ricorrente avendo egli stesso impedito la prova dell'effettivo invio della citazione all'udienza, salvo poi dolersene in questa sede.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 21 settembre 2006 dell'avv. RI 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 31 agosto 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-     ; -    

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

trzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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