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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.02.2006 16.2005.79

22 février 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,364 mots·~7 min·4

Résumé

taglio piante - distanze LAC - valore litigioso - capacità processuale - membri comunione ereditaria formano un litisconsorzio necessario - presupposto processuale che deve essere verificato d'ufficio in ogni stadio di causa indipendentemente dall'impugnativa

Texte intégral

Incarto n. 16.2005.79

Lugano 22 febbraio 2006/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 giugno 2005 presentato da

 RI 1   

contro  

la sentenza 31 maggio 2005 del Giudice di pace del circolo di Sonvico nella causa civile inappellabile (inc. n. 7/05) promossa con istanza 12 gennaio 2004 da

 CO 1   

con la quale l'istante ha chiesto venisse fatto obbligo alla convenuta di eliminare cinque

piante d'alto fusto situate sul suo fondo, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   CO 1 è proprietario della particella n. 250 RFD __________, che costeggia la strada comunale al di là della quale si trova il fondo n. 249 appartenente a RI 1. Con istanza 12 gennaio 2004 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Sonvico che fosse ordinato a RI 1 di allontanare tre betulle, un larice e un pino, con altezze varianti tra quindici e ventotto metri, poiché fonte di una grave turbativa alla sua proprietà. A mente dell'istante gli alberi in discussione, data la loro altezza, impediscono l'irraggiamento del sole e tolgono vista e luce alla sua proprietà, e causano una perdita di valore del fondo. La convenuta si è opposta all'istanza osservando che le due proprietà non sono confinanti, che le piante si trovano in quella posizione da numerosi anni e a una distanza superiore a quella prevista dalla LAC, rilevando infine di aver sempre provveduto alla loro potatura.

                                   2.   Con sentenza 31 maggio 2005 il Giudice di pace, basandosi sulle risultanze istruttorie, dalle quali è emerso che le piante in questione comportano un'immissione eccessiva ai sensi dell'art. 684 CC poiché privano il fondo dell'istante di sole, luce e vista, ha ordinato alla convenuta di procedere al taglio alla base di tre betulle, un larice e un pino siti nella sua proprietà di __________ e più precisamente le piante evidenziate in verde sulla copia del doc. 11 (planimetria), allegata alla sentenza e dichiarata parte integrante della stessa.

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 24 giugno 2005, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a), e) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente eccepisce innanzi tutto l'incompetenza per valore del giudice di pace, contesta inoltre la sua legittimazione passiva, la particella n. 249 RFD __________ non essendo di sua esclusiva proprietà ma con altre persone formanti una Comunione ereditaria. Da ultimo, rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale concludendo all'accoglimento dell'istanza.

                                         Con osservazioni 12 luglio 2005 la controparte postula la reiezione del ricorso.

                                   4.   In merito alla competenza per valore del Giudice di pace, l'art. 5 CPC stabilisce che se l'oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore litigioso è determinato dalla domanda. Ora, nelle cause come quella in esame il valore litigioso è quello che il taglio delle piante procurerebbe al fondo dell'istante, rispettivamente quello corrispondente alla svalutazio­ne del fondo serviente se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; DTF 45 II 405/406 consid. 1; cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto dunque, il valore litigioso non corrisponde al costo del taglio degli alberi come indicato dall'istante. Tuttavia l'abbattimento delle cinque piante non dovrebbe influire molto sul valore dei fondi in questione, motivo per cui il valore di lite corrisponde a fr. 1'900.-.

                                   5.   La ricorrente sostiene che la particella n. 249 RFD __________ appartiene a membri di una comunione ereditaria, sicché l'azione non poteva essere promossa solo contro di lei. Ora, la particella in questione appartiene a una comunione ereditaria formata di RI 1, __________, __________ e __________. E siccome alla comunione ereditaria difetta la capacità processuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 41, m. 4), sono i singoli membri che devono essere convenuti in giudizio congiuntamente, siccome formano un litisconsorzio necessario (art.  41 CPC; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 67; Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 38 CPC, m. 16). Il litisconsorzio necessario dipende dal diritto sostanziale (Ottaviani, op. cit., pag. 66 in fondo; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 41, m. 2), in concreto dall'art. 602 cpv. 2 CC secondo il quale i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, riservate le facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto, di modo che, salvo questi casi non dati in concreto, il singolo membro di una comunione ereditaria non è legittimato ad agire in nome proprio per far valere pretese del­la successione (DTF 121 III 118; Schaufelberger, Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 26 ad art. 602 CC), e non può quindi neppure essere convenuto singolarmente in un'azione giudiziaria che interessa un diritto di spettanza della comunione ereditaria (Schaufelberger, op. cit., n. 31 ad art. 602 CC), come quello fatto valere in causa dall'istante. Nella fattispecie, quindi, l'istante avrebbe dovuto convenire in giudizio tutti i membri della comunione ereditaria e non la sola RI 1.

                                   6.   La circostanza che solo con il ricorsoAP 2abbia eccepito l'inammissibilità dell'istanza poco importa. I presupposti processuali devono essere verificati d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 prima frase CPC), poiché la loro violazione implica la nullità dell'atto compiuto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC). E la sanzione della nullità si applica, oltre che agli atti processuali, alle sentenze, ove esse siano impugnate con appello o ricorso per cassazione (art. 146 CPC). L'esistenza di un litisconsorzio necessario è, appunto, un presupposto processuale (art. 97 n. 5 CPC). Ove la sentenza di primo grado sia impugnata, il rispetto di tale presupposto dev'essere quindi verificato d'ufficio anche in sede di cassazione, indipendentemente dalle censure sollevate. Ne segue che in concreto la sentenza impugnata dev'essere annullata e gli atti rinviati al primo giudice affinché questi, in conformità con l'art. 47 CPC,  assegni all'istante un termine adeguato per integrare la sua istanza con l'indicazione di tutti gli altri membri della comunione ereditaria, con la comminatoria dello stralcio della causa in caso di inottemperanza. L'assegnazione di un termine per rimediare al vizio è conforme al principio per cui, ravvisandosi la mancanza di un presupposto processuale sanabile entro breve tempo, alla parte in causa va impartito un termine perché sani il difetto (art. 99 cpv. 3 CPC). Di conseguenza l'istanza 12 gennaio 2004 di CO 1 non è nulla ma occorre però riprendere il processo con la diffida all'istante affinché completi l'istanza con la notifica della medesima ai litisconsorti omessi e con il rifacimento di tutti gli atti processuali cui quest'ultimi non hanno potuto prendere parte (udienze, sopralluogo, cfr. Rep. 1994 pag. 370), vedendosi precludere i loro diritti di difesa.                                        

                                   7.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al primo giudice per integrazione dell'istruttoria e nuovo giudizio.

                                   8.   In considerazione della particolarità della fattispecie e a titolo eccezionale non si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano ripetibili alla ricorrente la quale avrebbe potuto eccepire tempestivamente la mancanza del presupposto processuale, evitando a sua volta di compiere atti viziati.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 16 giugno 2005 di RI 1 è accolto.

                                         Di conseguenza è accertata la nullità della sentenza 31 maggio 2005 del Giudice di pace del circolo di Sonvico con il conseguente rinvio degli atti per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-   ; -    .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                         La segretaria

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