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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.05.2005 16.2005.62

23 mai 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·701 mots·~4 min·2

Résumé

ricorso nullo - non contiene nessuna censura

Texte intégral

Incarto n. 16.2005.62

Lugano 23 maggio 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 16 maggio 2005 presentato da

 RI 1   

contro  

la sentenza 9 maggio 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2005.62) promossa con istanza 17 febbraio 2005 da

CO 1 rappr. da __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'139.25 oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________

dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 17 febbraio 2005 CO 1 ha convenuto in__________RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 2'139.25 oltre accessori, importo rivendicato a saldo degli scoperti per l'utilizzo di un collegamento Natel per il periodo da aprile a luglio 2004 oltre alle spese esecutive, il tutto sulla base del contratto concernente l'utilizzazione di servizi nell'ambito della comunicazione mobile sottoscritto dalle parti il 24 marzo 2003;

                                          che con sentenza 9 maggio 2005 il Segretario assessore ha accolto l'istanza, avendo l'istante sufficientemente comprovato il suo credito sulla base della documentazione prodotta e che la convenuta, assente alla discussione, non ha contestato;

                                          che con atto ricorsuale 16 maggio 2005 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;

                                         che la documentazione prodotta per la prima volta con il ricorso  dev'essere estromessa dall'incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                         che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

                                         che nel caso concreto il contenuto dello scritto 16 maggio 2005 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                         che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Segretario assessore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a contestare la pretesa dell'istante;

                                         che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

                                          che comunque anche nel merito il ricorso è manifestamente infondato ritenuto che, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il contratto dalla stessa sottoscritto con l'istante non era di durata determinata ma si rinnovava automaticamente di anno in anno salvo disdetta scritta da notificarsi con un preavviso di 60 giorni (cfr. contratto 24 marzo 2003), disdetta che la ricorrente non risulta aver notificato, tant'è che la stessa ha continuato ad utilizzare il collegamento telefonico anche dopo la pretesa scadenza annuale del contratto (marzo 2004), senza che la stessa possa rimproverare all'istante di non aver interrotto il collegamento a dipendenza della sua morosità, non prevedendo il contratto nessun obbligo tal senso;

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 16 maggio 2005 di RI 1 è nullo.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-    ; -  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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