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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.01.2006 16.2005.61

3 janvier 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,015 mots·~5 min·4

Résumé

rigetto definitivo - diritto di essere sentito - notitica citazione - raccomandata notificata al domicilio - irrilevante per la decorrenza dei 7 giorni è l'ordine di trasmettere la corrispondenza altrove - anomalie nella notifica del PE da proporre con reclamo alla CEF

Texte intégral

Incarto n. 16.2005.61

Lugano 3 gennaio 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 aprile 2005 presentato da

  RI 1    RI 2    RI 3   

contro  

la sentenza 13 aprile 2005 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 107) promossa con istanza 17 febbraio 2005 dal

CO 1 rappr. dal Municipio  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dai

convenuti ai PE n. __________, __________ e __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda

accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 17 febbraio 2005 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte da RI 1, RI 2 e RI 3 ai PE n. __________, __________ e __________ dell'UEF di Mendrisio, loro notificati nella loro qualità di debitori solidali dell'importo di fr. 650.- rivendicato dall'istante a titolo di tasse, spese e ripetibili poste a loro carico con sentenza 4 febbraio 2004 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord, passata in giudicato, e prodotta a valere quale titolo esecutivo;

                                         che con sentenza 13 aprile 2005 il Giudice di pace supplente del Circolo di Balerna, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale i convenuti, assenti dal contraddittorio, non hanno opposto nessuna valida eccezione, ha accolto la domanda di rigetto dell'opposizione formulata dall'istante;

                                         che con il presente tempestivo gravame __________, RI 2 e RI 3 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e CPC; i ricorrenti lamentano la lesione del loro diritto di essere sentiti per non aver potuto partecipare al contraddittorio avendo preso conoscenza della data dell'udienza quel giorno medesimo, ciò che non ha permesso loro di sollevare l'eccezione di compensazione con un loro credito nei confronti dell'istante e di eccepire la nullità dell'istanza, essi si dolgono inoltre della notifica di tre diversi PE nonostante gli stessi abbiano lo stesso domicilio;

                                         che con scritto 9 giugno 2005 la controparte ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso;

                                         che giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                          che nella fattispecie con separate ordinanze 30 marzo 2005, spedite mediante invii raccomandati n. 98.__________, 98.__________ e 98.__________, il Giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 12 aprile 2005 per il contraddittorio;

                                          che le raccomandate destinate ai convenuti, spedite il 31 marzo 2005 e correttamente pervenute al loro domicilio di __________ il 1° aprile 2005, sono state trasmesse, per ordine dei destinatari, all'ufficio postale di __________ ove sono giunte il 5 aprile 2005 e ritirate dai convenuti il successivo 12 aprile (cfr. timbri postali a retro delle buste contenenti la citazione al contraddittorio);

                                         che in caso di invio raccomandato, come avvenuto per la citazione che ci occupa, esso si reputa notificato al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta e quindi viene messo nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario un avviso di ritiro, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 115 Ia 15 consid. 3a, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);

                                         che questo termine di giacenza di sette giorni decorre dall'arrivo dell'invio raccomandato all'ufficio postale del destinatario (Sentenza del Tribunale federale H 338/00 del 13 febbraio 2001), in concreto a quello di Chiasso, domicilio dei convenuti;

                                         che irrilevante a questo proposito è l'ordine impartito dai convenuti all'ufficio postale di __________ di rispedire la loro corrispondenza in altro luogo, lo stesso non potendo comportare una deroga ai principi generali sull'intimazione delle raccomandate (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 124, m. 8 e 10, n. 433 e App., ad art. 124, m. 19 e n. 239);

                                         che nella fattispecie l'ordinanza 30 marzo 2005 contenente la citazione all’udienza del 12 aprile 2005, regolarmente notificata ai ricorrenti con invio raccomandato 31 marzo 2005, è giunta al loro domicilio di __________ il 1° aprile 2005, sicché il termine di giacenza di sette giorni decorre da questa data e scade prima della data del contraddittorio;

                                         che pertanto l'assenza dei convenuti alla discussione dell'istanza, rispettivamente la mancata contestazione dell'istanza, è imputabile ai medesimi, ciò che esclude la lesione del loro diritto di essere sentiti;

                                         che, del resto, eventuali anomalie nella notifica del precetto esecutivo andavano se del caso proposte mediante reclamo alla Camera di esecuzioni e fallimenti ai sensi dell'art. 17 LEF, ritenuto in ogni caso che la notifica del PE a ogni singolo debitore è conforme all'art. 64 LEF;

                                         che, , pure infondata è la pretesa nullità dell'istanza giacché, contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti, essa è sottoscritta da persone in tal senso legittimate;

                                         che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare quello di cui all'art. 327 lett. e CPC, deve essere respinto;

                                         che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante che ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 25 aprile 2005 di RI 1, RI 2 e RI 3 è respinto.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dai ricorrenti, rimangono in solido a loro carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-    ; -    ; -    ; - .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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