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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.05.2005 16.2005.57

11 mai 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·834 mots·~4 min·1

Résumé

rigetto provvisorio - eccezione di non ritorno a miglior fortuna deve risultare dal PE - diritto di essere sentito - domanda di rinvio dell'udienza respinta - impegno professionale preso in precedenza non ritenuto causa grave per giustificare rinvio

Texte intégral

Incarto n. 16.2005.57

Lugano 11 maggio 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 aprile 2005 presentato da

 RI 1   

contro  

la sentenza 22 aprile 2005 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.133) promossa con istanza 14 gennaio 2005 da

CO 1   

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 14 gennaio 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 2'258.30 oltre accessori, rivendicati quale scoperto sull'utilizzo della carta Visa di cui era titolare il convenuto;

                                         che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto  l'attestato di carenza di beni in seguito a fallimento del 3 giugno 1997;

                                         che con sentenza 22 aprile 2005 il pretore, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante alla quale il convenuto, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

                                         che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento  sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e) CPC; il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per la decisione del primo giudice di respingere la sua domanda di rinvio dell'udienza di contraddittorio dallo stesso formulata siccome impedito di parteciparvi per impegni professionali presi precedentemente;

                                          che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che sanziona la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                          che una parte impedita di partecipare  all'udienza per motivi gravi - quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la comparsa davanti a un tribunale – può chiederne al giudice il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC);

                                          che come si evince dall'art. 136 cpv. 2 CPC, secondo il quale il  giudice respinge la domanda di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo, l'aggiornamento di un’udienza è una facoltà riservata al giudice il cui rifiuto non può costituire violazione del diritto di essere sentito della parte, salvo casi eccezionali non dati in concreto;

                                          che infatti l'impedimento addotto dal ricorrente, ossia gli impegni professionali presi precedentemente, oltre a non essere stato  comprovato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 136, m. 6), non rientra neppure tra i motivi gravi previsti dall'ordinamento processuale, ciò che di per sé già esclude qualsiasi arbitrio nella decisione del primo giudice di respingere la sua domanda di rinvio dell'udienza;

                                          che, per altro, decisione è stata comunicata tempestivamente al ricorrente sicché questi avrebbe potuto organizzarsi in modo da assicurare la propria presenza al contraddittorio o farsi validamente rappresentare;

                                         che pertanto la reiezione della domanda di rinvio dell'udienza fissata per il 22 aprile 2005, siccome conforme all’art. 136 cpv. 2 CPC, non costituisce violazione del diritto di essere sentito del ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost) e non può quindi comportare la cassazione della sentenza impugnata;

                                         che, a titolo abbondanziale, con riferimento alla doglianza del ricorrente secondo il quale egli avrebbe voluto partecipare al contraddittorio per produrre la documentazione atta a comprovare di non essere ritornato a miglior fortuna, va rilevato che simile eccezione doveva essere dichiarata esplicitamente nell'opposizione al PE (art. 265a LEF) ciò che in concreto il ricorrente non ha espresso (cfr. PE n. __________ dell'UE di Lugano);

                                         che in tali circostanze si può ritenere che egli vi abbia rinunciato (art. 75 cpv. 2 LEF), per cui l'eccezione non poteva più essere sollevata davanti al pretore;

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante  alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 30 aprile 2005 di __________ è respinto.

                                 2.     Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-,  sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     Intimazione:

-    ; -   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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